CIRCOLARE INFORMATIVA N. 5
Del 20 Gennaio 2022
Pubblicate in Gazzetta Ufficiale le tabelle ACI 2022
| Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, sono state pubblicate sulla G.U. 28.12.2021 n. 137 le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI, necessarie per determinare il compenso in natura per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti. Gli importi definiti in tali tabelle rilevano per la determinazione del fringe benefit 2022. Per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dall’1.7.2020 si applica la disciplina di determinazione del fringe benefit in base all’inquinamento dell’auto prevista dall’art. 51 co. 4 lett. a) del TUIR, come modificato dall’art. 1 co. 632-633 della L. 160/2019 (dal 25% al 60% del costo delle tabelle ACI, in base alle emissioni di CO2). Ai fini della deducibilità dei costi per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, lato impresa si applica la lett. b-bis) dell’art. 164 del TUIR, ai sensi del quale i relativi costi sono deducibili nella misura del 70% per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta. Nel caso di specie non operano i limiti al costo fiscale previsti per i veicoli aziendali in genere. |
Sono state pubblicate sulla G.U. 28.12.2021 n. 137 le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI, necessarie per determinare il compenso in natura per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti.
Gli importi definiti in tali tabelle rilevano per la determinazione del fringe benefit 2022.
Per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dall’1.7.2020 si applica la “nuova” disciplina di determinazione del fringe benefit in base all’inquinamento dell’auto prevista dall’art. 51 co. 4 lett. a) del TUIR, come modificato dall’art. 1 co. 632-633 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020).
| Per i suddetti veicoli di nuova immatricolazione con valori di emissione di anidride carbonica non superiore a 60 g/km, si assume il 25% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle nazionali dell’ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. |
La suddetta percentuale, tuttavia, sale a seconda del livello di emissioni di anidride carbonica. In particolare:
- per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km, la percentuale è pari al 30%;
- per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la percentuale è pari al 40% per l’anno 2020 e al 50% a decorrere dal 2021;
- per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190 g/km, la percentuale è pari al 50% per l’anno 2020 e al 60% a decorrere dal 2021.
Pertanto, le tabelle ACI 2022 con importi validi per il 2022 individuano, per tutti i modelli, gli importi dei fringe benefit in apposite colonne distinte in base alle suddette percentuali (25%, 30%, 50% o 60%).
| Ad esempio, considerando una berlina (es. Audi A3 2020 SPB 40 TFSI QUATTRO S TR), il costo chilometrico ACI per il 2022 è pari a 0,6613 euro, per cui, come evidenziato dalla stessa tabella relativa agli autoveicoli a benzina, il fringe benefit annuale è determinato come di seguito: , con percentuale del 25% (25% di 0,6613 × 15.000 km);, con percentuale del 30%;, con percentuale del 50%;, con percentuale del 60%. |
Ai fini dell’applicazione della suddetta disciplina, la risoluzione Agenzia delle Entrate 14.8.2020 n. 46 ha chiarito che:
- la locuzione “di nuova immatricolazione” va ricondotta agli autoveicoli, motocicli e ciclomotori immatricolati dall’1.7.2020;
- il momento della sottoscrizione dell’atto di assegnazione da parte del datore di lavoro e del dipendente per l’assegnazione del benefit costituisce il momento rilevante al fine di individuare i “contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020“;
- è necessario, tra l’altro, che il veicolo sia assegnato al dipendente a decorrere dall’1.7.2020;
- nel caso in cui il contratto di concessione in uso promiscuo del veicolo sia stipulato dopo l’1.7.2020, ma il veicolo sia stato immatricolato prima di tale data, il benefit dovrà essere fiscalmente valorizzato per la sola parte riferibile all’uso privato dell’autoveicolo, scorporando quindi dal suo valore normale l’utilizzo nell’interesse del datore di lavoro.
| Deducibilità in capo all’impresa |
Ai fini della deducibilità dei costi per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, lato impresa si applica la lett. b-bis) dell’art. 164 del TUIR, ai sensi del quale i relativi costi sono deducibili nella misura del 70% per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta.
Nel caso di specie non operano i limiti al costo fiscale previsti per i veicoli aziendali in genere.
| Di conseguenza, nel caso di autovettura avente un costo pari a 50.000,00 euro data in uso promiscuo al dipendente, la stessa è deducibile anche per il costo che eccede 18.075,99 euro. |
Si considera dato in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta il veicolo utilizzato dallo stesso per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo d’imposta del datore di lavoro (C.M. 10.2.98 n. 48, § 2.1.2.1).
| Inoltre, non è necessario che: l’uso promiscuo sia avvenuto in modo continuativo;il veicolo sia stato utilizzato da un solo dipendente. |
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
PROFESSIONISTI AZIENDALI ASSOCIATI SAS STP
