CIRCOLARE INFORMATIVA N. 43
Del 30 dicembre 2021
Prestazioni occasionali soggette a comunicazione preventiva:
Il nuovo obbligo è stato introdotto dalla L. 215/2021 di conversione del DL 146/2021
| Con la conversione in L. 215/2021 del DL 146/2021, a partire dal 21 dicembre 2021 è stato introdotto un nuovo obbligo comunicazionale per i rapporti autonomi occasionali. Più precisamente, con la modifica del comma 1 dell’art. 14 del DLgs. 81/2008, che disciplina il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, è stato previsto che, con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori sia oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. |
| Premessa |
Con la conversione in L. 215/2021 del DL 146/2021, a partire dal 21 dicembre 2021 viene introdotta, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive, un’obbligatoria comunicazione preventiva di avvio della prestazione per i committenti che intendono impiegare lavoratori autonomi occasionali soggetti a ritenuta d’acconto al 20%.
| A chi si applica |
Chiunque intenda avviare una collaborazione occasionale soggetta a ritenuta d’acconto (20%), è tenuto, prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione, a comunicare all’Ispettorato del lavoro i dati fondamentali relativi alla prestazione, così come oggi già avviene per il lavoro c.d. a chiamata.
| Le prestazioni oggetto di comunicazione dovrebbero dunque essere quelle con i caratteri essenziali già esplicitati dall’INL con nota n. 5546/2017, ossia: prestazione di lavoro prevalentemente personale; assenza di vincolo di subordinazione; occasionalità della prestazione (carattere episodico della stessa); corresponsione di un corrispettivo. |
| Modalità |
La nuova disposizione richiama l’applicazione delle modalità operative di cui all’art. 15, co. 3, D.Lgs. n. 81/2015. Si tratta della modalità di comunicazione prevista per i lavoratori c.d. a chiamata, per i quali ad
oggi si prevede la possibilità di effettuare la comunicazione:
- On-line dal sito servizi.lavoro.gov.it
- Posta elettronica, anche non PEC.
- Sms;
- App;
- Fax all’ITL competente, da utilizzare esclusivamente in caso di malfunzionamento dei sistemi di trasmissione informatici.
| Sanzioni |
Omettere la comunicazione, che dovrà essere preventiva rispetto all’inizio dell’attività, comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa da 500 euro a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non potendosi applicare la diffida ex art. 13 del DLgs. 124/2004, in concreto la sanzione sarà pari a 833,33 euro, applicando l’art. 16 della L. 689/81.
La comunicazione risulta, così, uno snodo fondamentale per tale tipologia di lavoro, rappresentando, per la prima volta, un onere preventivo in grado di pubblicizzarne l’esistenza verso la Pubblica Amministrazione. In presenza, infatti, di prestazioni solo formalmente autonome ma, di fatto, riconducibili a lavoro dipendente, l’applicazione della maxisanzione richiederà, oltre alla subordinazione e all’assenza di ulteriori adempimenti di natura fiscale anche la mancanza proprio della nuova comunicazione di avvio.
Inoltre, qualora un’eventuale ispezione accerti che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro può adottare un provvedimento di sospensione dell’attività lavorativa.
| Va precisato che, anche se la scrittura della norma presenta un certo di livello di ambiguità, ai fini della qualificazione del lavoratore autonomo occasionale come lavoratore irregolare dovrebbe importare solo l’assenza delle “condizioni richieste dalla normativa”, non essendo sufficiente la mancanza della comunicazione preventiva (per questa violazione è previsto uno specifico impianto sanzionatorio). |
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
PROFESSIONISTI AZIENDALI ASSOCIATI SAS STP
