CIRCOLARE INFORMATIVA N. 37
Del 6 OTTOBRE 2021
Bonus pubblicità 2021:
comunicazione prorogata dal 1° al 31 ottobre
| Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con comunicato del Dipartimento per l’informazione e l’editoria 31.8.2021, è stato previsto che la finestra temporale per l’invio della comunicazione telematica per l’accesso al credito d’imposta per investimenti pubblicitari 2021 (art. 57-bis co. 1-quater del DL 50/2017) sia spostata dall’1.10.2021 al 31.10.2021, anziché dall’1.9.2021 al 30.9.2021 come previsto dal DL “Sostegni-bis”. Secondo il comunicato, è stato necessario posticipare il periodo per l’invio di tale comunicazione (c.d. “prenotazione”) a causa degli interventi di aggiornamento della piattaforma telematica a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 67 co. 10 del DL 73/2021 convertito. Resta invariata la modalità per la presentazione del modello di comunicazione telematica, che deve essere inviato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare” (accessibile con SPID, CNS o CIE ovvero con le credenziali Entratel e Fisconline). |
| Premessa |
Con il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria 31.8.2021, è stato previsto che la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta per investimenti pubblicitari 2021 deve essere presentata dall’1.10.2021 al 31.10.2021.
| La finestra temporale per l’invio della comunicazione relativamente agli investimenti pubblicitari 2021 è stata posticipata a causa degli interventi di aggiornamento della piattaforma telematica a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 67 co. 10 del DL 25.5.2021 n. 73. |
| Modifiche apportate dal DL “Sostegni-bis” |
Con l’art. 67 co. 10 del DL 73/2021 convertito (c.d. DL “Sostegni-bis”) il “regime derogatorio” introdotto nell’anno 2020 è stato prorogato per gli anni 2021 e 2022, ed è stato esteso anche agli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
| Per entrambe le annualità il credito d’imposta di cui all’art. 57-bis del DL 50/2017 deve quindi essere calcolato – sia per gli investimenti pubblicitari sui giornali che per gli investimenti pubblicitari sulle emittenti radio-televisive – nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati e non sul solo incremento rispetto all’investimento effettuato nell’anno precedente. |
| Modalità di accesso all’agevolazione |
In linea generale, per l’accesso all’agevolazione, i soggetti interessati devono presentare mediante l’apposito modello:
- la “comunicazione per l’accesso al credito d’imposta“, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato;
- la “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati“, resa per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti.
| In considerazione delle novità del DL “Sostegni-bis”, l’art. 67 co. 10 del DL 73/2021 convertito aveva differito la finestra temporale che consente la comunicazione per l’accesso al beneficio per il 2021, prevista inizialmente dall’1.3.2021 al 31.3.2021, al periodo dall’1.9.2021 al 30.9.2021. |
Il comunicato del Dipartimento per l’informazione e l’editoria 31.8.2021 ha poi previsto lo slittamento ulteriore ad ottobre della finestra temporale di presentazione della citata comunicazione per l’accesso, precisando inoltre che resta invariata la modalità per la presentazione del modello di comunicazione telematica.
| Il modello dovrà quindi essere inviato: tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile con il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o la Carta d’Identità Elettronica (CIE) o con le credenziali Entratel e Fisconline. |
Si ricorda inoltre che, ai fini della concessione dell’agevolazione, l’ordine cronologico di presentazione delle domande non è rilevante. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, infatti, è prevista la ripartizione percentuale.
| Comunicazioni trasmesse dall’1.3.2021 al 31.3.2021 |
Come evidenziato sul sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, restano comunque valide le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra l’1.3.2021 e il 31.3.2021 (periodo di presentazione previsto in via “ordinaria”), sulle quali il calcolo per la determinazione del credito d’imposta sarà automaticamente effettuato sulla base delle intervenute disposizioni normative relative all’anno 2021.
| Sarebbe comunque possibile “sostituire” la prenotazione già inviata a marzo, inviandone una nuova, sempre nel periodo dall’1.10.2021 al 31.10.2021. |
| Dichiarazione sostitutiva degli investimenti |
Salvo diversa indicazione, la dichiarazione sostitutiva degli investimenti effettuati dovrebbe poi essere presentata dall’1.1.2022 al 31.1.2022 (periodo previsto “a regime”).
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
PROFESSIONISTI AZIENDALI ASSOCIATI SAS STP
