credito di imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 23

del 18 Maggio 2021

credito di imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo

L’agevolazione

La legge di Bilancio 2021 (art. 1, c. 1064, l. n. 178/2020) potenzia il credito d’imposta per ricerca e sviluppo introdotto con la legge di Bilancio dello scorso anno (art. 1, commi 198 e ss., l. n. 160/2019), in sostituzione e continuità con l’analogo credito d’imposta previsto dall’art. 3 del D.L. n. 145/2013.

Credito d’imposta anni 2015-2019

Tale ultima disposizione, nel testo in vigore fino al 31 dicembre 2019, si riferiva agli investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuati “a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020” cioè, per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare, per i periodi d’imposta 2015 – 2020.

La legge di Bilancio 2020 (l. n. 160/2019) – e il decreto di attuazione dello Sviluppo economico 26 maggio 2020 – da un lato ha riordinato il credito d’imposta per ricerca e sviluppo (introducendo anche nuovi crediti d’imposta) e, dall’altro, ha limitato la valenza della precedente disciplina (art. 3 del d.l. n. 145/2013) al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Credito d’imposta anni 2020-2022

La l. n. 160/2019 ha introdotto, per il periodo d’imposta 2020 (rectius: “per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019”) un credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, secondo le norme di dettaglio previste dal D.M. attuativo 26 maggio 2020 del Ministero dello sviluppo economico (MISE).

La legge di Bilancio appena varata (art. 1, c. 1064, l. n. 178/2020) ha esteso l’ambito temporale di applicazione di questi crediti ai periodi d’imposta 2021 e 2022 (rectius: “per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022”), incrementandone la misura.

In credito d’imposta in esame, analogamente a quanto previsto dall’art. 3 del D.L. n. 145/2013, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dalla norma (la legge di Bilancio 2020 ha previsto che, a differenza del passato, in cui era spendibile interamente anche in un solo anno, il credito d’imposta può essere compensato “in tre quote annuali di pari importo”).

Legge n. 178/2020 (art. 1, c. 1064) – Incremento misura del credito d’imposta

Tipologia creditoMisura
 Legge di Bilancio 2020Legge di Bilancio 2021
Ricerca e sviluppo12% (max 4 Ml€)20% (max 4 Ml€)
Innovazione tecnologica6% (max 1,5 Ml€)10% (max 2 Ml€)
Design e ideazione estetica6% (max 1,5 Ml€)10% (max 2 Ml€)
Innovazione tecnologica per transizione ecologica o di innovazione digitale 4.010% (max 1,5 Ml€)15% (max 2 Ml€)
Misura del credito d’imposta

Il “vecchio” credito d’imposta (art. 3 del D.L. n. 145/2013 e succ. mod.) era pari al 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 (il credito d’imposta era pari al 50% per le spese relative al personale dipendente e ai contratti con Università ed enti di ricerca).

Ad esempio: – investimento anno 2016: 400, di cui 100 per spese di personale – media investimenti 2012 – 2014: 120 – Eccedenza: 280, di cui 70 riferibili (proporzionalmente) a spese di personale – Credito d’imposta: (210 x 25% = 52,5) + (70 x 50% = 35) = 87,5 (52,5 + 35).

A partire dal 2020, invece, il credito d’imposta viene calcolato come percentuale degli investimenti agevolabili effettuati.

Ad esempio: – investimento complessivo ricerca e sviluppo 2021: 400 – credito d’imposta: 80 (400 x 20%). Naturalmente, il nuovo credito d’imposta risulterà meno favorevole di quello in vigore fino al 2019 se la media degli investimenti realizzati nel triennio 2012 – 2014 è stata molto bassa oppure hanno un certo peso le spese doppiamente agevolate (come nell’esempio proposto); mentre invece, in caso contrario, il nuovo meccanismo di calcolo risulterà più favorevole.

Il credito d’imposta ricerca e sviluppo a cui si ha diritto è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.

Per consentirne l’utilizzo l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione numero 13 del 1° marzo 2021, ha istituito il codice tributo “6938” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative – art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019”.

Soggetti beneficiari e soggetti esclusi

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti:

  • indipendentemente dalla forma giuridica;
  • dal settore economico di appartenenza;
  • dalla dimensione;
  • dal regime fiscale di determinazione del reddito d’impresa.

NB
Potranno quindi richiedere l’agevolazione anche i contribuenti in regime forfettario.

Sono invece escluse le imprese:

  • in stato di liquidazione volontaria;
  • in fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal RD n. 267/1942 o da altre Leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. 
  • destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, co. 2 D.lgs 231/2001.

NB
Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. 

Attività e spese agevolabili

Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta, sono considerate spese ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:

A. SPESE DEL PERSONALE

Le spese del personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all’impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni.

NOVITÀ

Le spese di personale di età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un’università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, assunti dall’impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare (nel caso di attività di design e ideazione estetica la laurea deve esser in design o altri titoli equiparati).

B. QUOTE AMMORTAMENTO

Le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati negli specifici progetti di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l’importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa relativo al periodo d’imposta di utilizzo e nel limite massimo complessivo pari al 30% per cento delle spese di personale indicate alla lettera a).

C. CONTRATTI DI RICERCA EXTRA MUROS

Le spese per contratti di ricerca extra muros aventi a oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta. Nel caso di contratti di ricerca extra muros stipulati con università e istituti di ricerca aventi sede nel territorio dello Stato, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo dell’impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di ricerca e sviluppo svolte internamente all’impresa.

D. SERVIZI DI CONSULENZA

Le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale ammissibili indicate alla lettera a), cioè delle spese ammissibili indicate alla lettera c).

E. MATERIALI E FORNITURE

Le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta svolti internamente dall’impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese di personale indicate alla lettera a) o, nel caso di ricerca extra muros, del 30% dei costi dei contratti indicati alla lettera c).

In via di principio, le attività di ricerca e sviluppo ammissibili sono quelle “volte all’acquisizione di nuove conoscenze, all’accrescimento di quelle esistenti e all’utilizzo di tali conoscenze per nuove applicazioni” (circ. 16 marzo 2016, n. 5).

Sia il vecchio credito d’imposta sia quello introdotto dalla legge di Bilancio per il 2020 prevedono che le attività che danno diritto all’agevolazione sono quelle di cui alla Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, relative, rispettivamente, alla “ricerca fondamentale”, alla “ricerca industriale” e allo “sviluppo sperimentale” (si veda, per i periodi d’imposta fino al 2019 la già citata circ. n. 5/2016 e, dal 2020 in poi, il comma 200 dell’art. 1 della legge n. 160/2019).

A titolo esemplificativo, si riportano i seguenti chiarimenti tratti dalla prassi, relativamente alla individuazione degli investimenti rientranti nell’agevolazione.

Circ. MISE n. 59990 del 9/2/2018Rientrano nella R&S: – sviluppo di un nuovo sistema operativo o di un nuovo linguaggio di programmazione; – progettazione e realizzazione di nuovi motori di ricerca basati su tecnologie originali; – sforzi per risolvere i conflitti con hardware o software in base a un processo di reingegnerizzazione di un sistema o di una rete; – creazione di nuovi o più efficienti algoritmi basati su nuove tecniche; – creazione di nuovi e originali tecniche di criptazione o di sicurezza.
Circ. MISE n. 59990 del 9.2.2018Non rientrano nella R&S: – lavori su aggiornamenti, già liberamente disponibili prima dell’inizio dei lavori stessi, relativi a specifici sistemi o programmi; – attività di ordinaria manutenzione del computer o del software; – sviluppo di software applicativi e sistemi informativi aziendali che utilizzino metodi conosciuti e strumenti software esistenti; – aggiunta di nuove funzionalità per l’utente a programmi applicativi esistenti; – creazione di siti web o software utilizzando strumenti esistenti; – utilizzo di metodi standard di criptazione, verifica della sicurezza e test di integrità dei dati; – customizzazione di prodotti per un particolare uso, a meno che durante tale processo non vengano aggiunte nuove conoscenze che migliorino significativamente il programma base; – ordinaria attività di correzione di errori (debug) di sistemi e programmi esistenti.
Ris. n. 46 del 22/6/2018Secondo i criteri di classificazione del “Manuale di Frascati”, non costituiscono attività di ricerca e sviluppo, tra le altre: – le attività concernenti lo sviluppo di software applicativi e di sistemi informativi aziendali che utilizzino metodi conosciuti e strumenti software esistenti; – l’aggiunta di nuove funzionalità per l’utente a programmi applicativi esistenti; – la creazione di siti web o software utilizzando strumenti esistenti; – utilizzo di metodi standard di criptazione, verifica della sicurezza e test di integrità dei dati; – la “customizzazione” di prodotti per un particolare uso.
    Adempimenti

La norma prevede che il contribuente che voglia beneficiare del credito d’imposta in esame debba porre in essere alcuni adempimenti quali:

  • la certificazione della documentazione, rilasciata da un revisore legale/società di revisione che attesti l’effettivo sostenimento delle spese;
  • la relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti ed i risultati delle attività ammissibili;
  •             la comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

PROFESSIONISTI AZIENDALI ASSOCIATI SAS STP