Dl Cura Itala misure finanziarie a sostegno delle piccole e media imprese

 Articolo 49Fondo centrale di garanzia PMI A decorrere dal 17 marzo 2020, per 9 mesi, in deroga alle disposizioni del Fondo centrale di garanzia PMI di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996, sono previsti alcuni interventi a supporto degli investimenti garantiti delle PMI. La garanzia, infatti, è concessa a titolo gratuito e l’importo massimo garantito per singola impresa viene elevato, nel rispetto della disciplina UE, a 5 milioni di euro. Nel caso di interventi di garanzia diretta viene prevista una percentuale massima di copertura dell’80% dell’ammontare di ogni operazione di finanziamento, nel limite massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro. Per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti. A tal fine sono stanziati, per il 2020, 1,5 miliardi di euro. Inoltre, in quanto compatibili, le misure di cui sopra si rendono applicabili anche alle imprese agricole e della pesca e, a tal fine, vengono assegnati a Ismea 80 milioni di euro per il 2020.
 Articolo 51Garanzie Confidi Viene previsto che i contributi annui, nonché le altre somme corrisposte, con l’eccezione delle sanzioni, dai Confidi all’Organismo per la tenuta del relativo Albo, sono deducibili dal contributo obbligatorio versato al Fondo di garanzia interconsortile.
 Articolo 54Estensione c.d. Fondo Gasparrini A decorrere dal 17 marzo 2020, per 9 mesi, anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti possono accedere ai benefici previsti dal c.d. Fondo Gasparrini (articolo 2, commi 475-480, L. 244/2007), consistenti, tra l’altro, nella possibilità di richiedere la sospensione del pagamento delle rate di mutuo acceso per l’acquisto dell’abitazione principale. A tal fine, è necessaria un’autocertificazione ex articoli 46 e 47, D.P.R. 445/2000, in cui si attesti che, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, vi è stato un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’Autorità competente per l’emergenza coronavirus. Ai fini dell’accesso non è richiesta la presentazione dell’Isee.
 Articolo 55Estensione trasformazione DTA Viene estesa la possibilità di trasformazione in crediti di imposta delle DTA. In particolare, tale possibilità è concessa alle società che, entro il 31 dicembre 2020, procedono alla cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari, vantati nei confronti di debitori inadempienti da almeno 90 giorni. In tal caso, è ammessa la trasformazione delle DTA relative a: perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell’articolo 84, Tuir; Ace non ancora dedotto né fruito tramite credito d’imposta alla data della cessione. Ai fini della determinazione delle perdite fiscali non si tiene conto della limitazione prevista per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell’utile (riportabilità per l’ammontare che eccede l’utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti). Ai fini della trasformazione delle DTA, le perdite e l’Ace sono computabili nel limite del 20% del valore nominale dei crediti ceduti che non possono eccedere un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo ex articolo 2359, cod. civ., e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto. Ai fini della trasformazione non è necessario che le DTA siano iscritte in bilancio; la trasformazione avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti. Inoltre, a decorrere da tale data, per il cedente: non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all’articolo 84, Tuir, relative alle DTA complessivamente trasformabili in credito d’imposta;non sono deducibili né fruibili tramite credito d’imposta le eccedenze di Ace. I crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione non producono interessi e possono essere: utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione;ceduti ex articoli 43-bis o 43-ter, D.P.R. 602/1973; o chiesti a rimborso. I crediti d’imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile Irap. La trasformazione è condizionata all’esercizio entro la fine dell’esercizio di cessione del credito dell’opzione di cui all’articolo 11, comma 1, D.L. 59/2016. La conversione non si applica con riferimento alla cessione di crediti infragruppo e alle società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 180/2015, o lo stato di insolvenza.
 Articolo 56Sostegno finanziario alle PMI Vengono previste, per le PMI come definite ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE, aventi sede in Italia e danneggiate dall’epidemia di COVID-19, e comunicazione con allegata autocertificazione di aver subito la riduzione parziale o totale dell’attività, le seguenti misure di sostegno: per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, al 17 marzo 2020, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale. Tali misure sono concesse a condizione che al 17 marzo 2020 le esposizioni debitorie non siano classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditori. L’ente finanziatore può chiedere telematicamente, con indicazione dell’importo massimo garantito, l’ammissione delle misure di cui sopra, alla garanzia, che ha natura sussidiaria, del Fondo previsto dall’articolo 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996, senza necessità di valutazione. A tal fine, la Sezione speciale è dotata di 1.730 milioni di euro e garantisce: per il 33% i maggiori utilizzi, al 30 settembre 2020, rispetto all’importo fruito al 17 marzo 2020, dei prestiti di cui alla lettera a);per il 33% i prestiti e gli altri finanziamenti la cui scadenza viene prorogata al 30 settembre 2020; eper il 33% le singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing in scadenza entro il 30 settembre 2020. L’escussione della garanzia può essere richiesta dagli intermediari nei 18 mesi successivi al termine delle misure di sostegno in relazione a: inadempimento totale o parziale delle esposizioni; mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale e interessi relative ai prestiti prorogati; inadempimento di una o più rate di prestiti o canoni di leasing.
 Articolo 57Supporto alla liquidità delle PMI Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall’emergenza COVID-19, le esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti Spa, anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito che erogano finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell’emergenza, operanti in settori individuati con successivo D.M., e che non hanno accesso alla garanzia del Fondo di garanzia PMI di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato.
Articolo 58Sospensione rimborso finanziamenti Fondo L. 394/1981 Viene prevista la possibilità di prevedere, in riferimento ai finanziamenti erogati, ai sensi dell’articolo 2, L. 394/1981, alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale in Paesi extra UE e di attività relative alla promozione commerciale all’estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l’Italia, la sospensione, per un massimo di 12 mesi, della quota capitale degli interessi relativi alle rate scadenti nel 2020.