Adempimenti di fine anno: deducibilità compenso amministratori

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 73

Del 16 Dicembre 2020

Adempimenti di fine anno: deducibilità compenso amministratori

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, da un punto di vista fiscale, i compensi degli amministratori assumono diversa natura a seconda della tipologia di soggetto che ricopre tale carica (C.M. 67/E/2001 e C.M. 105/E/2001). In particolare, i proventi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società ed enti danno luogo: i) per regola generale, a redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente in quanto rientranti nelle cd. “collaborazioni coordinate e continuative”; ii) in via eccezionale, a redditi di lavoro autonomo quando l’ufficio di amministratore rientra nei compiti istituzionali oggetto della professione. Dal lato dell’impresa erogante, l’art. 95, co. 5, del Tuir, dispone che “i compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all’art. 73, comma 1, sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti”. Pertanto, affinché il compenso spettante agli amministratori di società sia deducibile nell’esercizio in cui è corrisposto (e non si debba, quindi, posticipare la deduzione del costo), è necessario che la società proceda a saldare il debito entro il 31 dicembre, vale a dire entro l’ultimo giorno del periodo d’imposta, con possibilità di applicare, in deroga al generale principio fiscale della competenza, il criterio della cassa “allargata” (con inclusione, quindi, dei compensi pagati fino al 12 gennaio dell’anno successivo), ma solo nel caso in cui il compenso percepito dall’amministratore costituisca per quest’ultimo reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. Diversamente, il costo dovrà restare imputato a bilancio, ma non potrà essere dedotto dalla base imponibile (si dovrà, cioè operare una variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi), con conseguente incremento del carico fiscale del periodo e peggioramento del risultato di esercizio. Di conseguenza: i) in caso di amministratore NON professionista, vale la regola secondo cui i compensi corrisposti entro il 12 gennaio 2021, sono deducibili dall’ente erogante nel periodo di imposta precedente (2020), in ossequio al principio di cassa allargato; ii) in caso di Amministratore professionista (che fattura il proprio compenso alla società) non vale la regola di cui sopra, bensì quella della deduzione del compenso solo se materialmente pagato entro la data del 31 dicembre 2020.  
Premessa

Da un punto di vista fiscale, i compensi degli amministratori assumono diversa natura a seconda della tipologia di soggetto che ricopre tale carica (C.M. 67/E/2001 e C.M. 105/E/2001). In particolare, i proventi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società ed enti danno luogo:

Nel caso in cui l’attività di amministratore rientri nei compiti istituzionali del lavoratore dipendente o nell’oggetto della professione esercitata i compensi saranno attratti, rispettivamente, nel reddito di lavoro dipendente ovvero in quello di lavoro autonomo (circ. Agenzia delle Entrate 67/2001, § 2; circ. Agenzia delle Entrate 105/2001).
Amministratore non professionista

Le somme e i valori in genere percepiti in relazione agli uffici di amministratore sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. L’inclusione dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente comporta che, ai fini IRPEF, si rendano applicabili le regole contenute nell’art. 51 del Tuir, in base al quale il reddito imponibile:“ (…)è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono”.

Alle somme percepite dagli amministratori non professionisti è applicabile il principio di cassa cd. “allargata” secondo cui si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme (e i valori in genere) corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono.
Regole per la deducibilità del costo per l’impresa erogante 

L’art. 95, comma 5 del Tuir dispone che “i compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all’art. 73, comma 1, sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti”. Pertanto, affinché il compenso spettante agli amministratori di società sia deducibile nell’esercizio in cui è corrisposto (e non si debba, quindi, posticipare la deduzione del costo), è necessario saldare il debito entro il 31 dicembre, vale a dire entro l’ultimo giorno del periodo d’imposta.

Diversamente, il costo dovrà restare imputato a bilancio, ma non potrà essere dedotto dalla base imponibile (si dovrà, cioè operare una variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi), con conseguente incremento del carico fiscale del periodo e peggioramento del risultato di esercizio.

Tuttavia, si deve tenere presente che, nel caso di Amministratore il cui compenso costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, la corresponsione dei compensi entro il 12 gennaio, consente all’ente erogante la deducibilità della somma pagata nel periodo di imposta precedente, in ossequio al principio di cassa allargato.

Precisamente, la società deduce dal proprio reddito i compensi spettanti all’organo amministrativo nell’esercizio di erogazione (principio di cassa), con possibilità di applicare il criterio di “cassa allargata” (compensi pagati fino al 12 gennaio dell’anno successivo), in deroga al generale principio fiscale della competenza.
PRESTAZIONI AMMINISTRATORE ASSIMILATO LAVORO DIPENDENTE RESE NEL 2020
COMPENSO PERCEPITO DAL 01.01.2020 AL 12.01.2021 REDDITO 2020
COMPENSO PERCEPITO DAL  13.01.2021REDDITO 2021
Amministratore professionista

I redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa – quali, ad esempio, uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, partecipazione a collegi e commissioni – sono “attratti” nell’ambito di quelli professionali, sempreché gli uffici o le collaborazioni rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro autonomo.

Secondo la circ. Agenzia delle Entrate 67/2001 (§ 2), al fine di stabilire se sussista o meno una connessione tra l’attività di collaborazione e quella di lavoro autonomo esercitata occorre valutare se, per lo svolgimento dell’attività di collaborazione, “siano necessarie conoscenze tecnico giuridiche direttamente collegate all’attività di lavoro autonomo esercitata abitualmente. In tale ipotesi i compensi percepiti per lo svolgimento di tale attività saranno assoggettati alle regole previste per i redditi di lavoro autonomo“.
Regole per la deducibilità del costo per l’impresa erogante

Anche per questa tipologia di compensi, trova applicazione, lato impresa, il citato art. 95, comma 5 del Tuir  secondo il quale, come detto, “i compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all’art. 73, comma 1, sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti”.

Rispetto ai compensi erogati all’amministratore dipendente, per i compensi erogati agli amministratori professionisti non opera il criterio di cassa allargata. Conseguentemente, nel caso in cui l’amministratore sia un professionista e, pertanto, fatturi il proprio compenso alla società, non vale la regola della cassa allargata, bensì la deduzione del compenso è prevista solo se materialmente pagato entro la fine dell’esercizio (entro il 31.12.2020).
PRESTAZIONI AMMINISTRATORE PROFESSIONISTA RESE NEL 2020 ANNI PRECEDENTI
COMPENSO PERCEPITO DAL 01.01.2020 AL 31.12.2021 REDDITO 2020
COMPENSO PERCEPITO DAL 01.01.2021 REDDITO 2021
Adempimenti di fine anno per l’impresa erogante il compenso

Nei casi in cui l’assemblea dei soci avesse già deliberato di assegnare un compenso per l’anno 2020 agli amministratori, la società deve, pertanto:

  • che l’importo del compenso sia corrisposto entro e non oltre:

È bene, inoltre, che le aziende si assicurino di avere la riprova dell’effettiva movimentazione finanziaria; in relazione alla quale, ricordiamo che:

Per i pagamenti in contantevale il giorno di erogazione  
   
Per i pagamenti con assegno bancariovale il giorno di consegna dello strumento (opportunamente datato) al beneficiario  
   
Per i pagamenti con bonifico bancariovale il giorno di effettuazione della operazione
Trattamento delle somme erogate all’Amministratore “dipendente”

Si ricorda, infine, che nel caso in cui il compenso venga pagato ad un Amministratore “dipendente”

Si fa osservare che per effetto dell’applicazione del principio di cassa allargata, sulle somme erogate fino al 12.01.2021, relative a prestazioni effettuate nel 2020, la società deve:

Per i compensi relative a prestazioni del 2020 corrisposti dopo il 12.01.2021, la società dovrà:

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

PROFESSIONISTI AZIENDALI ASSOCIATI SAS STP