CIRCOLARE INFORMATIVA N. 58
Del 28 Luglio 2020
Il perimetro del bonus vacanze
| Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, l’art. 176 del DL 34/2020 (D.L. Rilancio) ha istituito, per il periodo d’imposta 2020, un credito per i pagamenti di servizi turistici usufruiti dall’1.7.2020 al 31.12.2020 sul territorio nazionale, a favore dei nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 40.000,00 euro per il pagamento dei servizi offerti da imprese turistico-ricettive, agriturismi e B&B. Il credito, utilizzabile da un solo componente per ciascun nucleo familiare, è pari a: i) 500,00 euro massimo per ogni nucleo familiare; ii) 300,00 euro per i nuclei familiari composti da due persone; iii) 150,00 euro per quelli composti da una sola persona. Il credito viene utilizzato all’80% come sconto sul corrispettivo e al 20% come detrazione IRPEF. Il credito è riconosciuto alle seguenti condizioni: i) le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast; ii) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale ai sensi dell’art. 2 del DLgs. 127/2015, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito; iii) il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator. Il fornitore dei servizi turistici recupera lo sconto riconosciuto sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24 o mediante cessione a terzi. Le modalità applicative dell’agevolazione in argomento sono state definite con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 237174/2020 del 17 giugno 2020, mentre nel contesto di alcune faq del MIBACT e con la recente circolare Agenzia Entrate 3.7.2020 n. 18/E, sono stati forniti i primi chiarimenti di carattere interpretativo e di indirizzo operativo agli uffici dell’Agenzia delle entrate. |
| Premessa |
L’art. 176 del DL 34/2020 (D.L. Rilancio) ha istituito, per il periodo d’imposta 2020, un credito per i pagamenti di servizi turistici usufruiti sul territorio nazionale, a favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità (ordinario o corrente) non superiore a 40.000 euro.
| Per “nucleo familiare” si intende quello definito dal regolamento per la determinazione dell’ISEE, da non confondere con la nozione di “familiare a carico” ai sensi dell’art. 12 del TUIR. Più precisamente, il “nucleo familiare” è costituito dai soggetti componenti la “famiglia anagrafica” alla data di presentazione della DSU (circ. Agenzia delle Entrate 3.7.2020 n. 18). |
| Oggetto dell’agevolazione |
Nello specifico, il credito è utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale:
- dalle imprese turistico ricettive;
- dagli agriturismi;
- dai bed & breakfast
purché in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva.
| Posto che il credito è utilizzabile dall’1.7.2020 al 31.12.2020, consegue che l’agevolazione spetta esclusivamente in relazione a soggiorni in relazione ai quali, almeno un giorno, ricada nel suddetto periodo di riferimento (circ. Agenzia delle Entrate 3.7.2020 n. 18). |
Per individuare le strutture turistico ricettivo presso le quali è possibile utilizzare il bonus (circ. Agenzia delle Entrate 18/2020):
- occorre fare riferimento ai soggetti che indipendentemente dalla natura giuridica o dal regime fiscale adottato svolgono effettivamente le attività previste nella sezione 55 della tabella dei codici ATECO;
| STRUTTURE ALBERGHIERE AMMESSE AL CREDITO D’IMPOSTA SENZA PREVIA VERIFICA DEL FATTURATO 2019 | |
| 55.1 ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI | 55.10.00 Alberghi – fornitura di alloggio di breve durata presso: alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande) |
| 55.20 ALLOGGI PER VACANZE E ALTRE STRUTTURE PER BREVI SOGGIORNI | 55.20.10 Villaggi turistici |
| 55.20.20 Ostelli della gioventù | |
| 55.20.30 Rifugi di montagna – inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande | |
| 55.20.40 Colonie marine e montane | |
| 55.20.50 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, alloggio connesso alle aziende agricole | |
| 55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence i. fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze ii. cottage senza servizi di pulizia | |
| 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole | |
- sono inclusi anche coloro che svolgono un’attività alberghiera o agrituristica c.d. stagionale, mentre sono esclusi i soggetti che non esercitano tale attività abitualmente.
Il bonus (FAQ Min. Beni e attività culturali e per il turismo 1.7.2020 e circ. Agenzia delle Entrate 3.7.2020 n. 18):
- può essere speso in un’unica soluzione, presso un’unica struttura turistica ricettiva in Italia (albergo, campeggio, villaggio turistico, agriturismo, bed & breakfast); non può quindi essere utilizzato in più soluzioni, ad esempio in due strutture diverse o in periodi differenti;
- può essere utilizzato esclusivamente per pagare le strutture di accoglienza, non potendo quindi essere “speso” per pagare l’abbonamento agli stabilimenti balneari, né per acquistare i biglietti di treni, aerei o traghetti verso la località prescelta per le vacanze;
- non può essere utilizzato sulle prestazioni rese da più fornitori, ad eccezione di quelle per servizi accessori indicati nella medesima fattura dall’unico fornitore.
| Nel caso di soggiorno presso una struttura alberghiera con fattura emessa da Alfa, è possibile includere i costi per la fruizione dei servizi balneari da parte di Beta solo se gli stessi sono indicati nell’unica fattura emessa da Alfa (circ. Agenzia delle Entrate 18/2020). |
| Determinazione dell’agevolazione |
La misura dell’agevolazione decresce con il diminuire dei componenti del nucleo familiare. In particolare, il credito, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura di:
| Importo del credito | Numero componenti del nucleo familiare |
| 500 euro | 3 o più soggetti |
| 300 euro | 2 persone |
| 150 euro | Una sola persona |
| Condizioni di accesso all’agevolazione |
Il credito spetta solo al ricorrere di determinate condizioni, prescritte dalla norma, a pena di decadenza. In particolare, è espressamente stabilito che:
- le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast.
- il totale del corrispettivo deve poi essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale ai sensi dell’art. 2 del DLgs. 127/2015, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito.
| È importante precisare che, affinché venga riconosciuto il credito, il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator; sarebbero quindi esclusi dall’agevolazione, ad esempio, i pagamenti effettuati tramite Booking.com o Airbnb. |
Resta naturalmente inteso che, per poter utilizzare l’agevolazione è necessario verificare preventivamente che il fornitore del servizio turistico aderisca all’iniziativa e “accetti” il bonus.
| Modalità di accesso all’agevolazione |
La richiesta di accesso all’agevolazione può essere effettuata:
- a decorrere dall’1.7.2020 e sino al prossimo 31.12.2020;
- da uno qualunque dei componenti del nucleo familiare, in possesso dell’identità SPID o della Carta di identità elettronica (CIE), accedendo all’applicazione per dispositivi mobili denominata IO (APP dei servizi pubblici), resa disponibile da Pa-goPA S.p.A.
| PagoPA S.p.A., attraverso un servizio messo a disposizione dall’INPS, verifica la sussistenza dei requisiti e comunica al richiedente l’esito del riscontro. Se quest’ultimo è positivo: viene generato un apposito codice univoco e un QR CODE;viene comunicato al richiedente l’importo massimo dell’agevolazione spettante al suo nucleo familiare. |
Se dalla verifica emerge invece che non risulta presentata una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in corso di validità, il richiedente viene informato della necessità di:
- presentare tale DSU;
- ripresentare la richiesta di accesso all’agevolazione, una volta effettuato tale adempimento.
| PagoPA S.p.A. invia all’Agenzia delle Entrate, ai fini delle successive verifiche: il predetto codice univoco;l’importo massimo dell’agevolazione spettante;i codici fiscali dei componenti del nucleo familiare. |
Nel caso in cui la richiesta di accesso all’agevolazione sia stata accolta non è possibile inoltrare una nuova richiesta relativamente al medesimo nucleo familiare.
| Modalità di utilizzo dell’agevolazione |
Il credito d’imposta è fruibile dal richiedente:
- dall’1.7.2020 al 31.12.2020;
- nella misura dell’80%, d’intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e;
- per il 20% in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto.
| Secondo quanto precisato nella circolare n.18/E/2020 il diritto alla detrazione del 20 % del credito spettante da far valere in dichiarazione non viene meno se il fornitore del servizio non accorda lo sconto in fattura, a condizione che la fattura, documento commerciale, scontrino/ricevuta fiscale emessa dal fornitore sia intestata al soggetto che intende fruire della detrazione. |
Il Credito d’imposta Vacanze non può eccedere il corrispettivo dovuto per la fornitura del servizio turistico alberghiero: in altri termini, se un nucleo di tre persone, per un soggiorno di due notti, sostiene un costo di 400 euro, il credito a cui ha diritto è pari alla spesa sostenuta (400 euro, di cui 320 euro da utilizzare come sconto presso il fornitore e 80 euro da portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi) e non al credito massimo spettante (500 euro). Se, invece, per lo stesso soggiorno, il nucleo sostiene un costo di 600 euro, il credito a cui ha diritto è pari a 500 euro (da utilizzare per 400 euro sotto forma di sconto presso il fornitore e per 100 euro in detrazione nella dichiarazione dei redditi).
| Procedura per l’applicazione dello sconto da parte del fornitore |
Per poter applicare lo sconto, il fornitore deve (provv. Agenzia delle Entrate 17.6.2020 n. 237174):
- acquisire il suddetto codice univoco (o il QR CODE);
- inserirlo, unitamente al codice fiscale dell’intestatario della fattura ovvero del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale e all’importo del corrispettivo dovuto, in un’apposita procedura web disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.
Attraverso la suddetta procedura web, sulla base delle informazioni trasmesse all’Agenzia delle Entrate da PagoPA S.p.A., il fornitore verifica lo stato di validità dell’agevolazione e l’importo massimo dello sconto applicabile.
| In caso di esito positivo della verifica: il fornitore conferma l’applicazione dello sconto;l’Agenzia delle Entrate trasmette le informazioni relative all’utilizzo dello sconto a PagoPA S.p.A.;il richiedente è informato dall’App IO, con apposito messaggio, dell’avvenuta frui-zio¬ne dello sconto e della data di utilizzo. |
A questo punto l’agevolazione si considera interamente utilizzata e non può più essere fruita da alcun componente del nucleo familiare, neanche per l’importo eventualmente residuo rispetto alla misura massima.
| In relazione al 20% fruibile come detrazione IRPEF, l’eventuale parte della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda non potrà essere riportata a credito per gli anni d’imposta successivi, né richiesta a rimborso. |
| Credito d’imposta per il fornitore |
Lo sconto riconosciuto dal fornitore del servizio turistico viene recuperato, a decorrere dal giorno successivo, mediante un credito d’imposta di pari importo da utilizzare esclusivamente in compensazione nel modello F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97. A tal fine:
- nel modello F24, nella colonna “importi a credito compensati” deve essere indicato l’apposito codice tributo “6915”, istituito dalla ris. Agenzia delle Entrate 25.6.2020 n. 33, e nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato il valore “2020”;
- il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
- non si applicano i limiti alle compensazioni di cui all’art. 34 della L. 388/2000 (limite generale) e di cui all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007 (crediti quadro RU).
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto, anche parzialmente:
- a soggetti terzi (compresi istituti di credito e intermediari finanziari);
- attraverso la piattaforma disponibile in un’apposita sezione dell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.
| I cessionari utilizzano il credito d’imposta ricevuto esclusivamente in compensazione nel modello F24, con le stesse modalità previste per il cedente, previa conferma della cessione da comunicare attraverso la suddetta piattaforma. |
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
PROFESSIONISTI AZIENDALI ASSOCIATI SAS STP
