Esenzione Iva per le cessioni di mascherine: il punto

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 55

Del 2 Luglio 2020

Esenzione Iva per le cessioni di mascherine: il punto

Gentile cliente, come noto, l’articolo 124 del D.L. 34/2020 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” ha previsto un particolare trattamento Iva applicabile alle cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ancora in corso. In particolare, è stato disposto un regime di esenzione Iva, con riconoscimento del diritto alla detrazione “a monte”, per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 effettuate entro il 31 dicembre 2020: a decorrere dall’1 gennaio 2021 si applicherà, invece, l’aliquota Iva nella misura del 5% prescritta nel nuovo n. 1-ter.1 della Tabella A, Parte II-bis, allegata al DPR 633/72. Con la circolare n. 12/D/2020, l’Agenzia delle Dogane ha chiarito che il regime di esenzione Iva, fermo il diritto alla detrazione dell’imposta “a monte”, si applica dal 19 maggio 2020 (data di pubblicazione del DL 34/2020 in Gazzetta Ufficiale) e sino al prossimo 31 dicembre 2020. È stato altresì chiarito che l’esenzione in parola può essere riconosciuta “esclusivamente ai beni espressamente nominati” nell’elenco contenuta nell’art. 124 del DL 34/2020. Conseguentemente, avuto riguardo alle mascherine, l’esenzione Iva trova applicazione con riferimento alle cessioni di mascherine chirurgiche e mascherine FFp2/FFp3, mentre le mascherine destinate all’uso della collettività prive della marcatura CE (c.d. anche mascherine generiche) dovrebbero rimanere soggette all’aliquota Iva ordinaria del 22%.  
Premessa

L’articolo 124 del D.L. 34/2020 ha previsto un particolare trattamento Iva applicabile alle cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ancora in corso.  In particolare, è stato introdotto:

  • un regime di esenzione Iva, con riconoscimento del diritto alla detrazione “a monte”, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del DPR 633/72, per le cessioni effettuate entro il prossimo 31 dicembre 2020;
Il trattamento di esenzione con diritto alla detrazione (c.d. ad “aliquota zero”) comporta che il fornitore non addebita l’Iva sulla cessione, potendo però detrarre l’imposta pagata “a monte” per acquistare, importare o produrre tali beni. Conseguentemente, l’imposta eventualmente assolta sugli acquisti di beni connessi all’emergenza Covid-19 sarà detraibile secondo le disposizioni di cui agli articoli 19 e seguenti del DPR 633/72, ossia nella misura in cui tali acquisti siano inerenti all’attività d’impresa o professionale, ovvero non siano destinati ad altra attività estranea a essa o alla sfera personale del soggetto passivo.
  • l’applicazione dell’aliquota Iva del 5% (inserita nel nuovo n. 1-ter.1 della Tabella A, Parte II-bis, allegata al DPR 633/72)  per le cessioni effettuate a decorrere dall’1 gennaio 2021.
Regime di esenzione con diritto alla detrazione (c.d. “aliquota zero”)

Sino al prossimo 31 dicembre 2020, vige, come detto, il regime di esenzione Iva per le cessione di beni indicati nel nuovo n. 1-ter.1 della Tabella A, Parte II-bis, allegata al DPR 633/72.

Beni indicati al n. 1-ter.1 della Tabella A, Parte II-bis, allegata al DPR 633/72
Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva
Monitor multiparametrico anche da trasporto
Pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale
Tubi endotracheali
Caschi per ventilazione a pressione positiva continua
Maschere per la ventilazione non invasiva
Sistemi di aspirazione
Umidificatori
Laringoscopi
Strumentazione per accesso vascolare
Aspiratori elettrici
Centrali di monitoraggio per terapia intensiva
Ecotomografi portatili
Elettrocardiografi
Tomografi computerizzati
Mascherine chirurgiche
Mascherine Ffp2 e Ffp3
Articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie (quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici)
Termometri
Detergenti disinfettanti per mani
Dispenser a muro per disinfettanti
Soluzioni idroalcoliche in litri
Perossido al 3% in litri
Carrelli per emergenza
Estrattori RNA
Strumentazione per diagnostica per Covid-19
Tamponi per analisi cliniche
Provette sterili
Attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo
Con una FAQ pubblicata in data 1 giugno 2020 sul proprio portale, Assosoftware ha affermato che le cessioni di beni necessari al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 (esenti da IVA pur con diritto alla detrazione ai sensi dell’articolo 19 del DPR 633/72) possono essere rappresentate nella fattura elettronica utilizzando il Codice Natura N4 (esente) e riportando nel Riferimento Normativo la dicitura “Fattura emessa ai sensi dell’art. 124 c.2 del D.L. 34/2020”.
Decorrenza

Con la circolare n. 12/D/2020, l’Agenzia delle Dogane ha chiarito che, per le cessioni di beni destinati alla gestione e al contenimento dell’emergenza da Covid-19 il regime di esenzione Iva, fermo restando il diritto alla detrazione dell’imposta “a monte”, si applica dal 19 maggio 2020 (data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L 34/2020) e sino al prossimo 31 dicembre 2020: a decorrere dall’1 gennaio 2021 si applicherà, invece, l’aliquota Iva nella misura del 5%.

Posto che l’esenzione è applicabile soltanto dal 19 maggio 2020, è opportuno che sia prestata adeguata attenzione al momento in cui la cessione dei predetti beni si considera effettuata ai fini Iva, il che significa che si dovrà prendere a riferimento la data di consegna o spedizione di beni ovvero, in alternativa, la data di emissione della fattura o di pagamento del corrispettivo, se antecedenti alla consegna o spedizione dei citati beni.
  Tipologia di beni agevolabili

L’elencazione contenuta nell’articolo 124 del D.L. 34/2020 deve essere intesa come tassativa e non meramente esemplificativa.

Ad ogni modo, al fine di agevolare gli operatori nell’attività di identificazione dei prodotti rientranti nel suddetto elenco, l’Agenzia delle Dogane ha pubblicato, in calce alla richiamata circolare, una tabella contenente i codici TARIC con i quali sono classificate le merci in commento ai fini doganali.
Il regime Iva delle mascherine

Per quanto concerne il regime Iva delle mascherine occorre prima di tutto fare riferimento alla loro diversa tipologia.

Mascherine FFP2 o equivalenti: (dispositivi di protezione individuale)

Le mascherine FFP2 o equivalenti, per essere utilizzate, devono necessariamente ottenere una certificazione CE (prodotta da un ente certificatore valido), a meno che non abbiano ricevuto l’approvazione all’utilizzo in deroga da parte dell’INAIL.

Mascherine chirurgiche:

Le mascherine chirurgiche rappresentano un dispositivo medico di Classe I, per il quale non è necessario il rilascio da un ente certificato della certificazione CE (a differenza dei dispositivi medici di classe II e classe IIR), ma è sufficiente che il produttore apponga la marcatura CE attraverso una specifica dichiarazione di conformità.

È giusto il caso di segnalare che, alla data odierna, è previsto l’utilizzo in deroga, limitatamente al periodo di emergenza, di maschere facciali ad uso medico anche prive del marchio CE se approvate dall’Istituto Superiore di Sanità.
Mascherine generiche

Per essere commercializzate, le mascherine “generiche” – che non costituiscano né un dispositivo medico né un dispositivo di protezione individuale –  devono soddisfare le condizioni richiamate nella circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 107886/2020, ovvero:

  • non devono recare la marcatura CE;
  • devono indicare espressamente che non si tratta di un Dispositivo Medico (DM) o Dispositivo di Protezione Individuale (DPI);
  • devono essere accompagnate da una avvertenza che indichi chiaramente che non garantiscono in alcun modo la protezione delle vie respiratorie di chi le indossa, che non sono utilizzabili quando sia prescritto l’uso di Dispositivi Medici o Dispositivi di Protezione Individuale (per uso sanitario o sui luoghi di lavoro).

In virtù di quanto appena esposto, consegue che l’esenzione Iva si applica alle mascherine chirurgiche e mascherine FFp2/FFp3, anche se prive di marchio CE ma autorizzate in deroga dall’Istituto Superiore della Sanità (le prime) e dall’Inail (le seconde). Mentre le mascherine destinate all’uso della collettività prive della marcatura CE (c.d. anche mascherine generiche) dovrebbero rimanere soggette all’aliquota Iva ordinaria del 22%.

Ciò è confermato anche dalla circolare n. 12/D/2020 ove si afferma che “le mascherine generiche (o filtranti) non sono un dispositivo medico (DM) né un dispositivo di protezione individuale (DPI) e, pertanto, sul piano strettamente interpretativo, vista anche la finalità della norma, il beneficio introdotto può essere riconosciuto esclusivamente ai beni espressamente nominati dalla stessa: l’elencazione contenuta nell’articolo 124 va intesa, infatti, come tassativa e non meramente esemplificativa.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

PROFESSIONISTI AZIENDALI ASSOCIATI SAS STP