Emergenza epidemiologica da Coronavirus: ulteriori proroghe dei termini per i versamenti fiscali e contributivi

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 33

Del 14 Aprile 2020

Emergenza epidemiologica da Coronavirus: ulteriori proroghe dei termini per i versamenti fiscali e contributivi

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con il DL 8.4.2020 n. 23 (c.d. “decreto liquidità”), pubblicato sulla G.U. 8.4.2020 n. 94 ed in vigore dal 9.4.2020, sono state previste ulteriori sospensioni dei termini di effettuazione dei versamenti fiscali e contributivi. In generale, le sospensioni dei versamenti sono differenziate a seconda:   dell’ammontare dei ricavi o compensi del periodo d’imposta 2019; ii) della misura percentuale della riduzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai corrispondenti mesi del 2019; iii) dell’ubicazione in determinati territori maggiormente colpiti; iv) dell’attività svolta. In particolare, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019 “solare“, è prevista la sospensione dei versamenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, all’addizionale regionale e comunale, all’IVA, nonché ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, a condizione che si sia verificata una diminuzione del “fatturato o dei corrispettivi” di almeno il 33% rispetto allo stesso mese del 2019. Se i ricavi o compensi del 2019 “solare” sono superiori a 50 milioni di euro, occorre che la riduzione del “fatturato o dei corrispettivi” sia di almeno il 50%. I versamenti sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno intrapreso l’attività di impresa, arte o professione a partire dall’1.4.2019.   Ai sensi dell’art. 18 co. 7 del DL 8.4.2020 n. 23, i versamenti sospesi in base alle nuove disposizioni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:   in un’unica soluzione entro il 30.6.2020; ii) oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato.   Il DL 8.4.2020 n. 23 prevede, inoltre, la possibilità, per tutti i soggetti, di effettuare entro il 16.4.2020 i versamenti che erano in scadenza il 16 marzo, già prorogati al 20 marzo (art. 21 del DL 23/2020).
  Premessa

Con il DL 8.4.2020 n. 23 (c.d. “decreto liquidità”), pubblicato sulla G.U. 8.4.2020 n. 94 ed in vigore dal 9.4.2020, sono state previste ulteriori sospensioni dei termini di effettuazione dei versamenti fiscali e contributivi.

In generale, le sospensioni dei versamenti sono differenziate a seconda: dell’ammontare dei ricavi o compensi del periodo d’imposta 2019;della misura percentuale della riduzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai corrispondenti mesi del 2019;dell’ubicazione in determinati territori maggiormente colpiti;dell’attività svolta.
Soggetti con ricavi o compensi del 2019 FINO A 50 MILIONI DI EURO

Ai sensi dell’art. 18 co. 1 e 2 del DL 8.4.2020 n. 23, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 9.4.2020 (2019, per i soggetti “solari”), è prevista la sospensione dei versamenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi:

  • alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituto d’imposta;
  • all’IVA.

La sospensione dei suddetti versamenti:

  • nel mese di aprile 2020, si applica a condizione che tali soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi (per cui il confronto va fatto tra importi al lordo dell’Iva ) di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta;
  • nel mese di maggio 2020, si applica a condizione che tali soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.

Per i suddetti soggetti sono altresì sospesi, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria.

Ai sensi dell’art. 18 co. 7 del DL 8.4.2020 n. 23, i versamenti sospesi in base alle nuove disposizioni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:   in un’unica soluzione entro il 30.06.2020;oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.   Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Soggetti con ricavi o compensi del 2019 fino a 2 milioni di euro

Ai sensi dell’art. 62 del DL 17.3.2020 n. 18, i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020 (2019, per i soggetti “solari”), che non svolgono l’attività in determinati settori o Province maggiormente colpiti dall’emergenza, hanno beneficiato della sospensione dei versamenti:

  • relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, all’IVA, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL;
  • che scadevano nel periodo compreso tra l’8.3.2020 e il 31.3.2020.
Tali soggetti, per beneficiare delle ulteriori sospensioni nei mesi di aprile e maggio 2020 devono quindi rispettare il nuovo requisito della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%, come sopra illustrato.
Soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1 aprile 2019

L’art. 18 co. 5 del DL 8.4.2020 n. 23 stabilisce che i suddetti versamenti sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, a prescindere dalla verifica della riduzione del fatturato/corrispettivi dei mesi di marzo/aprile 2020, che:

  • hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;
  • hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione a partire dall’1.4.2019.

Si tratta anche per tali soggetti dei versamenti relativi a:

  • ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24, DPR n. 600/73 (lavoro dipendente / assimilato) e alle trattenute relative all’addizionale regionale / comunale IRPEF, operate in qualità di sostituti d’imposta;
  • IVA;
  • contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza sanzioni ed interessi:

  • in unica soluzione entro il 30.06.2020;

ovvero

  • in forma rateizzata fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 30.06.2020.
Soggetti residenti o con sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi E Piacenza

Ai sensi dell’art. 18 co. 6 del DL 8.4.2020 n. 23, è prevista la sospensione dei versamenti IVA nei mesi di aprile e maggio 2020 nei confronti dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione:

  • che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza;
  • a prescindere dall’ammontare dei ricavi o compensi del periodo d’imposta precedente.

La sospensione dei versamenti IVA:

  • nel mese di aprile 2020, si applica a condizione che tali soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta;
  • nel mese di maggio 2020, si applica a condizione che tali soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.

Ai sensi dell’art. 18 co. 7 del DL 8.4.2020 n. 23, i versamenti sospesi in base alle nuove disposizioni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 30.06.2020;
  • oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Soggetti che svolgono attività in determinati settori maggiormente colpiti dall’emergenza

Secondo quanto previsto dall’art. 18 co. 8 del DL 8.4.2020 n. 23, in relazione ai soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che operano nei settori maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria (es. soggetti che operano nel turismo, nella ristorazione, nell’attività sportiva, nell’intrattenimento, nelle attività culturali, nei servizi di assistenza, nei trasporti, ecc.), resta ferma la sospensione, ai sensi degli artt. 8 del DL 9/2020 e 61 del  DL 18/2020, dal 2.3.2020 e fino al 30.4.2020, dei termini relativi:

  • ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituto d’imposta;
  • agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria.
Per tali soggetti erano inoltre stati sospesi i termini dei versamenti relativi all’IVA, in scadenza nel mese di marzo 2020.

I soggetti in esame devono effettuare i versamenti precedentemente sospesi, ai sensi degli artt. 8 del DL 9/2020 e 61 del DL 18/2020, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 31.05.2020 (termine che, cadendo di domenica, slitta all’1.6.2020);
  • oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Soggetti che svolgono più attività

In base a quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 3.4.2020 n. 8 (§ 1.2), qualora un soggetto eserciti più attività nell’ambito della stessa impresa e solo una o una parte di dette attività rientri nei settori elencati dai citati artt. 8 del DL 9/2020 e 61 del DL 18/2020, per poter beneficiare della relativa sospensione dei versamenti è necessario che le attività rientranti tra quelle oggetto di sospensione siano svolte in maniera prevalente rispetto alle altre esercitate dalla stessa impresa, facendo riferimento alla maggiore entità dei ricavi o compensi che ne derivano, in relazione all’ultimo periodo d’imposta per il quale è stata presentata la dichiarazione.

Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive

Secondo quanto previsto dall’art. 18 co. 8 del DL 8.4.2020 n. 23, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche, resta ferma la sospensione fino al 31.5.2020 dei versamenti relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e ai premi INAIL, ai sensi dell’art. 61 co. 5 del DL 18/2020.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi: in un’unica soluzione entro il 30.6.2020;oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.   Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Enti non commerciali

 L’art. 18 co. 5 del DL 8.4.2020 n. 23 ha stabilito che nei confronti degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa, sono sospesi i versamenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi:

  • alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituto d’imposta;
  • ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria.
Ai sensi dell’art. 18 co. 7 del DL 8.4.2020 n. 23, i versamenti sospesi in base alle nuove disposizioni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi: in un’unica soluzione entro il 30.6.2020;oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.   Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Rimessione in termine per i versamenti del 16.3.2020

L’art. 60 del DL 17.3.2020 n. 18 aveva disposto il differimento al 20.3.2020 dei versamenti:

  • nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria;
  • in scadenza il 16.3.2020.

Con l’art. 21 del DL 8.4.2020 n. 23 viene stabilito che tali versamenti sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16.4.2020.

Rientrano quindi nella ulteriore proroga al 16.4.2020, ad esempio: tutti i versamenti relativi alle ritenute e alle addizionali IRPEF, trattenute nel mese di febbraio;il versamento dell’IVA relativa a febbraio;il versamento del saldo IVA relativo al 2019;il versamento della tassa annuale forfettaria di concessione governativa per la numerazione e bollatura iniziale di libri e registri;i versamenti dei contributi INPS, relativi a febbraio, dei dipendenti e dei “parasubordinati” iscritti alla Gestione separata.

Con tale disposizione viene quindi prevista una ulteriore proroga di 27 giorni per tutti i versamenti fiscali e contributivi, che scadevano il 16.3.2020, nei confronti di tutti i soggetti, salvo poter beneficiare degli ulteriori differimenti previsti dagli artt. 61 e 62 del DL 18/2020.

Acconti Imposte 2020

L’art. 20 del DL 23/2020 prevede, di fatto, la riduzione all’80% della misura degli acconti IRPEF, IRES e IRAP dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (2020, per i soggetti “solari”), se questi vengono calcolati con il c.d. criterio previsionale.


Nel dettaglio, viene disposta l’inapplicabilità delle sanzioni e degli interessi per omesso o insufficiente versamento dei suddetti acconti, qualora l’importo versato sia almeno pari all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al 2020 (cioè, in base ai modelli REDDITI e IRAP 2021).

Sospensione delle ritenute per soggetti con ricavi/compensi fino a 400.000,00 Euro

Ai sensi dell’art. 19 del DL 23/2020, che aggiorna con modifiche il comma 7 dell’art. 62 del D.L. 18/2020, professionisti ed intermediari del commercio, dunque i titolari di redditi di lavoro autonomo (ad esempio i professionisti, artisti) e altri redditi o per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, possono chiedere ai propri committenti che non venga operata la ritenuta d’acconto al momento del pagamento dei propri compensi, qualora il pagamento avvenga nel periodo dal 17.03.2020 al 31.052020.

Per l’applicazione della suddetta disposizione, i soggetti interessati devono:

  • aver percepito nell’anno 2019 ricavi o compensi di ammontare non superiore a 400mila euro;
  • non aver sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato nel mese precedente (rispetto al momento della “trattenuta”).

La richiesta può essere indicata nella fattura, con un rimando alla disposizione (non applicazione della ritenuta ai sensi dell’articolo 19 del DL 23/2020) e pertanto non sarà indicato il rigo “ritenuta d’acconto” con l’importo da trattenere. Il percipiente dovrà poi provvedere direttamente, in unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o in cinque rate mensili a decorrere da luglio, senza sanzioni o interessi al versamento della ritenuta non operata.

Cooperazione tra Agenzia delle Entrate, Enti di previdenza e Inail ai fini dei controlli

L’art. 18 co. 9 del DL 8.4.2020 n. 23 stabilisce che l’INPS, gli altri Enti gestori di forme obbligatorie di

previdenza e assistenza e l’INAIL comunicano all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno effettuato la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria in base alla disciplina prevista dallo stesso  art. 18 sopra illustrata.

L’Agenzia delle Entrate comunicherà ai predetti Enti l’esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti relativi al fatturato e ai corrispettivi, rilevanti ai fini della sospensione dei versamenti.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

PROFESSIONISTI AZIENDALI ASSOCIATI SAS STP