CIRCOLARE INFORMATIVA N. 27
Del 27 MARZO 2020
Emergenza COVID-19: accesso alle indennità per gli autonomi con procedura semplificata
| Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con il messaggio 20.3.2020 n. 1288, l’INPS ha illustrato le disposizioni del DL 18/2020 (c.d. “Cura Italia”) che introducono un’indennità, non imponibile ai fini IRPEF e pari a 600,00 euro, a favore di determinate categorie di soggetti, quali: esercenti attività economiche in forma autonoma (professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo, iscritti alla Gestione Separata, nonchè artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alle gestioni speciali dell’AGO – Assicurazione generale obbligatoria) (artt. 27 e 28 del DL 18/2020);lavoratori parasubordinati (titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata) (art. 27 del DL 18/2020);lavoratori subordinati (dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, operai agricoli a tempo determinato, lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo) (artt. 29, 30 e 38 del DL 18/2020). Con il successivo messaggio n. 1381 del 26.3.2020, l’INPS ha comunicato, invece, l’attivazione di una “semplificazione” per l’accesso ai propri servizi telematici, al fine di compilare /inviare le domande per il riconoscimento del bonus in esame, nonché per l’emissione del PIN dispositivo. In particolare, per garantire a tutti i cittadini il diritto di accesso alle prestazioni economiche e agli altri servizi individuali con modalità interamente telematiche, sono state introdotte: alcune semplificazioni in merito alla modalità di compilazione e invio on line per alcune delle domande di prestazione per l’emergenza Coronavirus (ex D.L. n. 18/2020);una nuova procedura di rilascio diretto del PIN dispositivo tramite riconoscimento a distanza. Rientra tra le misure ottenibili attraverso le procedure indicate nel citato messaggio n. 1381 del 26.3.2020, sebbene con alcune differenze, anche il bonus baby sitting, introdotto dall’art. 23 del decreto “Cura Italia”, quale misura alternativa al congedo speciale di 15 giorni. |
| Le indennità a favore dei lavoratori autonomi |
Gli artt. 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del DL 18/2020 (DL Cura Italia) riconoscono un’indennità pari a 600,00 euro, relativamente al mese di marzo 2020, a determinate categorie di soggetti (esercenti attività economiche in forma autonoma e specifiche tipologie di lavoratori dipendenti) che, in base al loro inquadramento previdenziale, non possono accedere a specifici istituti di tutela (come gli ammortizzatori sociali).
La misura di sostegno è prevista per le seguenti categorie di soggetti:
- liberi professionisti titolari di partita IVA attiva al 23.2.2020 e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione Separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO – Assicurazione generale obbligatoria INPS (ossia artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS;
- lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l’1.1.2019 ed il 17.3.2020 (data di entrata in vigore del DL 18/2020), non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17.3.2020;
- operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo (FPLS) dell’INPS, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000,00 euro, che risultino non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17.3.2020;
- titolari di rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR, già in essere alla data del 23.2.2020.
L’indennità è erogata, entro i limiti degli importi stanziati per ciascuna categoria di soggetti, dall’INPS, previa domanda (per i collaboratori di ASD e SSD, l’indennità è erogata da Sport e Salute spa, cui dovranno essere trasmesse le domande per il beneficio).
| Per tutte le categorie sopra indicate, l’indennità non concorre alla formazione del reddito del percipiente. |
Con il recente messaggio 1288 del 20.3.2020, l’Inps ha chiarito che la domanda per l’accesso ai predetti benefici:
- dovrà essere presentata in via telematica utilizzando i canali disponibili sul proprio sito internet;
- sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo.
| Con il successivo messaggio n. 1381 del 26.3.2020, l’INPS ha comunicato, invece, l’attivazione di una “semplificazione” per l’accesso ai propri servizi telematici, al fine di compilare /inviare le domande per il riconoscimento del bonus in esame, nonché per l’emissione del PIN dispositivo. |
Vediamo nel dettaglio come possono essere richieste le richiamate prestazioni e in che cosa consiste questa “semplificazione” introdotta dall’INPS.
| Come richiedere |
Preliminarmente nel messaggio 1381 del 26.3.2020 viene ribadito che le richiamate prestazioni saranno accessibili esclusivamente in modalità telematica. A tal fine, viene precisato che l’accesso ai servizi on line potrà avvenire attraverso una delle seguenti tipologie di credenziali:
- PIN dispositivo rilasciato dall’Inps (per alcune attività semplici di consultazione o gestione è sufficiente un PIN ordinario);
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE);
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
| L’Inps precisa che chi è in possesso di una qualsiasi delle elencate credenziali, potrà utilizzarle anche per l’inoltro delle nuove domande per accedere alle indennità collegate all’emergenza “corona virus”. |
Per garantire a tutti i cittadini il diritto di accesso alle prestazioni economiche e agli altri servizi individuali con modalità interamente telematiche, l’INPS ha introdotto:
- alcune semplificazioni in merito alla modalità di compilazione e invio on line per alcune delle domande di prestazione per l’emergenza Coronavirus (ex D.L. n. 18/2020);
- una nuova procedura di rilascio diretto del PIN dispositivo tramite riconoscimento a distanza.
| Semplificazioni per compilazione e trasmissione della domanda |
L’accesso ai servizi sul portale istituzionale è consentito in modalità semplificata con esclusivo riferimento alle seguenti domande di prestazione per emergenza Coronavirus di cui al D.L. n.18/2020:
- indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
- indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO;
- indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
- indennità lavoratori del settore agricolo;
- indennità lavoratori dello spettacolo;
- bonus per i servizi di baby-sitting (di cui si dirà in seguito).
| La modalità semplificata consente ai cittadini di compilare e inviare le specifiche domande di servizio, previo inserimento della sola prima parte del PIN, ricevuto via SMS o e-mail, dopo averlo richiesto tramite portale o Contact Center. |
La richiesta del PIN può essere effettuata attraverso i seguenti canali:
- sito internet www.inps.it , utilizzando il servizio “Richiesta PIN“;
- Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164164 (a pagamento da rete mobile).
| Una volta ricevute (via SMS o e-mail) le prime otto cifre del PIN, il cittadino le può immediatamente utilizzare in fase di autenticazione per la compilazione e l’invio della domanda on line per le sole prestazioni sopra individuate. Qualora il cittadino non riceva, entro 12 ore dalla richiesta, la prima parte del PIN, è invitato a chiamare il Contact Center per la validazione della richiesta. |
| Rilascio PIN dispositivo tramite riconoscimento a distanza |
L’INPS ha annunciato che è prossimo al rilascio di una nuova procedura di emissione del PIN con il riconoscimento a distanza, gestita dal Contact Center, che consentirà ai cittadini di ottenere, in un unico processo da remoto, un nuovo PIN con funzioni dispositive senza attendere gli ulteriori caratteri del PIN che ordinariamente venivano spediti tramite il servizio postale.
| Con successivo messaggio saranno forniti maggiori dettagli operativi e la data di avvio del servizio. |
Ad ogni modo, per eventuali chiarimenti sulle modalità di richiesta e gestione del proprio PIN, si invita a fare riferimento alla guida accessibile dalla home page del portale www.inps.it, seguendo il seguente percorso:
- link “Assistenza” (in alto a sinistra)
2) link “Ottenere e gestire il PIN” (menù di sinistra)
| Accesso ai servizi di baby sitting |
Rientra tra le misure ottenibili attraverso le procedure appena illustrate anche il bonus baby sitting, introdotto dall’art. 23 del decreto “Cura Italia”, quale misura alternativa al congedo speciale di 15 giorni.
| Il bonus può essere richiesto dai medesimi soggetti che possono beneficiare del citato congedo speciale, vale a dire: i dipendenti del settore privato;gli iscritti alla Gestione separata INPS e i lavoratori autonomi iscritti all’INPSi lavoratori autonomi non iscritti all’INPS (tra cui anche gli iscritti alle Casse professionali), subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse di previdenza del numero dei beneficiari. |
Il limite massimo erogabile per il bonus è pari a 600 euro (1.000 per determinate categorie di lavoratori del settore sanitario e del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico), da utilizzare per prestazioni svolte a decorrere dal 5 marzo 2020 e per tutto il periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici.
| Il bonus è erogato mediante libretto famiglia, il quale è composto da titoli di pagamento dal valore nominale di 10 euro per un’ora di lavoro |
| La procedura per l’accesso al beneficio |
Per poter fruire di tale agevolazione, il richiedente e il prestatore devono previamente accedere e registrarsi alla piattaforma “Libretto di Famiglia”, direttamente con l’utilizzo delle proprie credenziali, oppure attraverso i servizi contact center INPS (in tale ipotesi è comunque necessario il possesso delle credenziali personali) o tramite patronati (L. 152/2001) o intermediari (L. 12/79).
| Bisogna prestare attenzione al fatto che, se per accedere al bonus da 600 euro bastano solo le prime otto cifre del PIN, con specifico riferimento al bonus baby sitting è necessario il possesso dell’intero PIN (quindi anche della seconda parte) per registrarsi sulla piattaforma “Libretto di Famiglia” attraverso le modalità sopra indicate, oltre che ai fini dell’appropriazione telematica del bonus. |
Come evidenziato dall’INPS con la circolare n. 44/2020, tale appropriazione dovrà avvenire entro e non oltre 15 giorni solari dal ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda, in quanto la mancata appropriazione entro tale termine verrà considerata rinuncia tacita al beneficio stesso.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
PROFESSIONISTI AZIENDALI ASSOCIATI SAS STP
