Esportatore abituale: dal 2 Marzo 2020 lettere di intento disponibili nel Cassetto fiscale del fornitore

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 18

Del 18 MARZO 2020

Esportatore abituale: dal 2 Marzo 2020 lettere di intento disponibili nel Cassetto fiscale del fornitore

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, a decorrere dal 2020, l’art. 12-septies del DL 34/2019 (conv. L. 58/2019) ha previsto, in sintesi: i) l’abolizione dell’obbligo dell’esportatore abituale di consegnare o inviare al proprio fornitore o in Dogana la dichiarazione d’intento, unitamente alla ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle Entrate; ii) l’indicazione nelle fatture emesse o nelle dichiarazioni doganali degli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento; iii) la soppressione di alcuni adempimenti relativi all’emissione e al ricevimento delle dichiarazioni d’intento (es. numerazione progressiva e annotazione in apposito registro); iv) l’inasprimento del regime sanzionatorio previsto per il fornitore che effettua operazioni in regime di non imponibilità IVA, senza aver prima riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate. In attuazione di quanto previsto dall’art. 12-septies del DL 30.4.2019 n. 34 (conv. L. 28.6.2019 n. 58), il provv. Agenzia delle Entrate 27.2.2020 n. 96911 ha definito le modalità con le quali sono rese disponibili a ciascun fornitore, mediante l’utilizzo del “Cassetto fiscale”, le informazioni relative alle dichiarazioni d’intento trasmesse dagli esportatori abituali per via telematica all’Agenzia delle Entrate. Con il provv. 96911/2020 è stato, infine, aggiornato il modello di dichiarazione d’intento (Modello DI) e le relative istruzioni: i) eliminando lo spazio riservato all’indicazione del numero progressivo assegnato alla dichiarazione di intento da trasmettere e all’anno di riferimento; ii) precisando, nelle istruzioni, le modalità di compilazione del Modello in caso di Gruppo IVA.  
Premessa

A decorrere dal 2020, l’art. 12-septies del DL 34/2019 (conv. L. 58/2019) ha previsto, in sintesi:

  • l’abolizione dell’obbligo dell’esportatore abituale di consegnare o inviare al proprio fornitore o in Dogana la dichiarazione d’intento, unitamente alla ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle Entrate;
  • l’indicazione nelle fatture emesse o nelle dichiarazioni doganali degli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento;
  • la soppressione di alcuni adempimenti relativi all’emissione e al ricevimento delle dichiarazioni d’intento (es. numerazione progressiva e annotazione in apposito registro);
  • l’inasprimento del regime sanzionatorio previsto per il fornitore che effettua operazioni in regime di non imponibilità IVA, senza aver prima riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate.
Nella risposta all’interrogazione parlamentare 26.2.2020 n. 5-03673 relativa alle predette novità, il Sottosegretario al MEF Villarosa: ha confermato l’obbligo dell’esportatore abituale di trasmettere telematicamente la dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate che rilascia apposita ricevuta;ha precisato che l’art. 12-septies del DL 34/2019 (conv. L. 58/2019) non introduce la necessità di un controllo preventivo dell’Agenzia delle Entrate sullo status di esportatore abituale e neppure una verifica dell’entità del plafond disponibile.

In attuazione di quanto previsto dall’art. 12-septies del DL 30.4.2019 n. 34 (conv. L. 28.6.2019 n. 58), il provv. Agenzia delle Entrate 27.2.2020 n. 96911 ha definito le modalità con le quali sono rese disponibili a ciascun fornitore, mediante l’utilizzo del “Cassetto fiscale”, le informazioni relative alle dichiarazioni d’intento trasmesse dagli esportatori abituali per via telematica all’Agenzia delle Entrate.

Sono stati anche aggiornati il modello di dichiarazione d’intento nonché le relative istruzioni e le specifiche tecniche.
Informazioni a disposizione del fornitore dell’esportatore abituale

A partire dal 2.3.2020, l’Agenzia delle Entrate rende disponibili, a ciascun fornitore, le informazioni relative alle dichiarazioni d’intento trasmesse dagli esportatori abituali.  In particolare, possono accedere a tali informazioni:

  • i fornitori degli esportatori abituali consultando il proprio “Cassetto fiscale”;
  • gli intermediari già delegati dai predetti fornitori ad accedere al proprio “Cassetto fiscale“.
In dottrina è stato rilevato, dunque, che il fornitore potrà visionare l’intera lettera di intento e conoscere, pertanto, anche l’ammontare per il quale l’esportatore abituale intende acquistare in regime di non imponibilità IVA (cfr. Santacroce B. “Lettere d’intento nel «cassetto» del fornitore dal 2 marzo”, cit.).
Aggiornamento del modello di dichiarazione d’intento e delle relative istruzioni

Al fine di adeguarli alla normativa vigente, sono stati aggiornati il modello di dichiarazione d’intento nonché le relative istruzioni e le specifiche tecniche approvati con provv. Agenzia delle Entrate 2.12.2016 n. 213221. A fronte dell’aggiornamento, si rileva:

  • l’eliminazione nel modello dello spazio riservato all’indicazione del numero progressivo assegnato alla dichiarazione d’intento da trasmettere e all’anno di riferimento;
  • l’inserimento, nelle istruzioni, della precisazione secondo cui, in caso di Gruppo IVA:
    • nel campo “Partita IVA” occorre indicare il numero di partita IVA allo stesso attribuito e;
    • nel campo “Codice fiscale” il codice fiscale del Gruppo (che coincide con il numero di partita IVA) o, in alternativa, il codice fiscale del singolo partecipante al Gruppo medesimo (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 31.10.2018 n. 19).
Fino al sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provv. Agenzia delle Entrate 27.2.2020 n. 96911, ossia fino al 27.4.2020, è ancora possibile utilizzare il modello di dichiarazione d’intento approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 2.12.2016 n.213221.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

PROFESSIONISTI AZIENDALI ASSOCIATI SAS STP