CIRCOLARE INFORMATIVA N. 11
Del 06 FEBBRAIO 2020
Marca da bollo sulle fatture elettroniche: ammesso il versamento semestrale per importi inferiori a 1.000 euro
| Gentile cliente, con la presente desideriamo ricordarLe che le fatture elettroniche sono soggette ad imposta di bollo secondo la disciplina prevista per le fatture cartacee, applicandosi nella misura di 2,00 euro in presenza di fatture aventi ad oggetto corrispettivi non assoggettati ad Iva di importo superiore a 77,47 euro (fatta salva l’applicazione di specifiche esenzioni). Il pagamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche deve essere effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo a ciascun trimestre solare, secondo quanto stabilito dall’art. 6, co. 2, del DM 17.6.2014, come modificato dal DM 28.12.2018. In linea generale, il tributo deve essere versato attraverso pagamento telematico, ossia mediante modello F24. Con particolare riferimento alle fatture inviate mediante SdI, l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta è calcolato dall’Agenzia delle Entrate sulla base dei dati in esse contenuti ed è comunicato al soggetto passivo all’interno dell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi. Peraltro, il servizio consente di modificare l’importo proposto, rettificando il numero di documenti su cui l’imposta è dovuta. Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, l’art.17, co. 1 bis, del D.L. 124/2019, inserito in sede di conversione in legge, ha disposto che, nel caso in cui gli importi dovuti a titolo di imposta di bollo non superino la soglia annua di 1.000,00 euro, l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con due versamenti aventi cadenza semestrale, da effettuare rispettivamente entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno. |
| Premessa |
L’introduzione della fattura elettronica, dall’1.1.2019, per effetto delle disposizioni contenute nell’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, non ha comportato alcuna modifica della disciplina, prevista dal DPR 642/72, in tema di imposta di bollo; restano quindi tuttora in vigore le regole già operanti, in generale, per le fatture cartacee.
| A norma dell’art. 6 della Tabella B, allegata al DPR 642/72, in linea di principio, sono esenti in modo assoluto da imposta di bollo le fatture riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto. |
Laddove la fattura riguardi, invece, corrispettivi non assoggettati ad IVA, l’imposta di bollo si applica nella misura di 2,00 euro, se il documento supera la somma di 77,47 euro, salvo che non siano applicabili ulteriori specifiche esenzioni. Scontano, pertanto, il bollo le fatture (superiori a 77,47 euro) relative a:
- , per assenza del requisito oggettivo (nell’ipotesi in cui sia comunque emessa una fattura);
- (artt. 7 – 7-septies del DPR 633/72);
- ex art. 10 del DPR 633/72;
- , relative a operazioni assimilate alle esportazioni, a servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali e alle cessioni agli esportatori abituali (salve specifiche esenzioni; v. infra);
- ex art. 15 del DPR 633/72.
| Se nella fattura vengono rilevati, contestualmente, sia importi assoggettati ad IVA, sia importi non assoggettati al tributo, per un ammontare non assoggettato superiore a 77,47 euro, l’imposta di bollo è dovuta (C.M. 2.1.84 n. 1 e ris. Agenzia delle Entrate 3.7.2001 n. 98). |
La Tabella B allegata al DPR 642/72 individua una serie di esenzioni assolute da imposta di bollo che possono incidere anche sulla tassazione delle fatture. Inoltre, norme estranee al DPR 642/72 prevedono particolari esenzioni da bollo in specifiche fattispecie. A titolo esemplificativo, sono esenti da imposta di bollo:
Secondo quanto disposto dall’art. 15 della Tabella B annessa al DPR 642/72, sono esenti in modo assoluto da imposta di bollo:
| Considerato che l’art. 15 citato fa esclusivo riferimento alle fatture emesse in relazione ad esportazioni di merce, ma non anche alle operazioni relative a prestazioni di servizi, su queste ultime sarà dovuta l’imposta di bollo di 2,00 euro. |
Le fatture emesse in relazione ai servizi internazionali di cui all’art. 9 co. 1 del DPR 633/72 sono, invece, da considerarsi esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 15 della Tabella B allegata al DPR 642/72, “purché tali servizi internazionali siano diretti esclusivamente al fine di realizzare l’esportazione di merci con esclusione, quindi, dei servizi relativi a beni in transito doganale, ai trasporti di persone, ecc.” (R.M. 6.6.78 n. 290586).
| L’esenzione di cui all’art. 15 della Tabella B allegata al DPR 642/72 non si estende, invece, alle operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione di cui all’art. 8-bis del DPR 633/72, in quanto tale “non imponibilità” ha carattere autonomo e non può ritenersi disposizione a carattere generale |
| Regime IVA | Imposta di bollo (2,00 euro) o titolo di esenzione |
| Operazioni imponibili | No – Art. 6 Tabella B allegata al DPR 642/72 |
| Operazioni in reverse charge | No – Art. 6 Tabella B allegata al DPR 642/72 |
| Operazioni esenti | Sì |
| Esportazioni ex art. 8 del DPR 633/72 | No – Art. 15 Tabella B allegata al DPR 642/72 |
| Operazioni assimilate alle esportazioni ex art. 8-bis del DPR 633/72 | Sì |
| Cessioni intra-UE | No – Art. 66 co. 5 del DL 331/93 |
| Servizi internazionali ex art. 9 co. 1 del DPR 633/72 | No – Art. 15 Tabella B allegata al DPR 642/72 |
| Operazioni escluse da IVA ex art. 15 del DPR 633/72 | Sì (si segnala che l’Agenzia delle Entrate ha precisato che non è applicabile l’imposta di bollo sulle somme richieste a titolo di rimborso di spese condominiali, in quanto esenti ai sensi dell’art. 13 della Tariffa, Parte I, nota 3 del DPR 642/72 – Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 18.7.2019 n. 275) |
| Operazioni fuori campo IVA | Sì |
| Operazioni soggette al regime dei minimi ex DL 98/2011 o al regime forfetario ex L. 190/2014 | Sì |
| Pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche |
La procedura di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche segue le regole stabilite dall’art. 6 co. 2 del DM 17.6.2014. Per effetto del DM 28.12.2018, infatti, “il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo”.
| Si ricorda che per le fatture elettroniche emesse fino al 31.12.2018 il versamento era, invece, dovuto in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. |
In linea generale, il tributo deve essere versato attraverso pagamento telematico, ossia mediante modello F24. Con particolare riferimento alle fatture inviate mediante SdI, l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta è calcolato dall’Agenzia delle Entrate sulla base dei dati in esse contenuti ed è comunicato al soggetto passivo all’interno dell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi. Peraltro, il servizio consente di modificare l’importo proposto, rettificando il numero di documenti su cui l’imposta è dovuta.
| Per il pagamento mediante F24, con riferimento alle fatture emesse dall’1.1.2019, sono stati istituiti specifici codici tributo (ris. 42/E/2019). |
Per il pagamento mediante F24, con riferimento alle fatture emesse dall’1.1.2019, sono stati istituiti specifici codici tributo (ris. 42/E/2019).
| Periodo di riferimento | Termini di versamento | Codici tributo |
| IV trimestre 2019 | 20.1.2020 | 2524 |
| I trimestre 2020 | 20.4.2020 | 2521 |
| II trimestre 2020 | 20.7.2020 | 2522 |
| III trimestre 2020 | 20.10.2020 | 2523 |
| IV trimestre 2020 | 20.1.2021 | 2524 |
Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, l’art.17, co. 1 bis, del D.L.124/2019, inserito in sede di conversione in legge, ha disposto che, nel caso in cui gli importi dovuti a titolo di imposta di bollo non superino la soglia annua di 1.000,00 euro, l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con due versamenti aventi cadenza semestrale, da effettuare rispettivamente entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno.
Posto che la norma nulla dice in merito agli effetti temporali delle nuove regole rispetto alla determinazione della soglia annuale, si renderà necessario chiarire se la periodicità del versamento possa già da subito considerarsi semestrale per tutti i soggetti che, nel corso del 2019, non abbiano superato la soglia di 1.000 euro, per tornare ad essere trimestrale una volta superato detto limite.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
PROFESSIONISTI AZIENDALI ASSOCIATI SAS STP
