DL Collegato manovra: le novità previste dal DL n. 124/2019 convertito con legge n. 157/2019

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2

Del 9 GENNAIO 2020

DL Collegato manovra: le novità previste

dal DL n. 124/2019 convertito con legge n. 157/2019

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con il DL n. 124 del 27.10.2019 il legislatore ha introdotto numerose novità di carattere fiscale con particolare riferimento alla repressione ed alla prevenzione dei fenomeni di evasione fiscale. In occasione della conversione in legge n. 157 del 19.12.2019, il legislatore ha apportato alcune modifiche al precedente provvedimento con particolare riferimento alla disciplina del blocco delle compensazioni, alla responsabilità del committente in materia di appalti ed altro ancora. Tra le varie modifiche apportate, segnaliamo le seguenti: i) vengono parzialmente riassorbite le disposizioni relative ai “reati fiscali”, mantenendo le previgenti soglie di rilevanza penale (di cui era prevista una riduzione); ii) viene introdotto il ravvedimento per tutte le tipologie di tributi; iii) vengono eliminate le sanzioni in capo ai soggetti che rifiutano il pagamento con carta di credito o debito; iv) vengono ridotte le sanzioni applicabili in caso di blocco conseguente alla sospensione dell’esecuzione dei modelli F24; v) viene modificato il calendario fiscale delle scadenze a decorrere dal 01.01.2021; vi) viene estesa al 2019 e al 2020 la possibilità di compensare, tramite modello F24 le somme riferite a cartelle esattoriali con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relative a lavori nei confronti della PA.  
Premessa

Con il DL n. 124 del 27.10.2019 il legislatore ha introdotto numerose misure di carattere fiscale volte, nel complesso, alla repressione delle frodi fiscali attraverso l’introduzione di norme più stringenti in materia di compensazioni fiscali ed uso dei contanti, oltre all’inasprimento delle pene applicabili per i delitti di cui al D.Lgs. n. 74/2000 (c.d. reati fiscali).

Con legge di conversione n. 157 del 19.12.2019 il legislatore ha introdotto alcune modifiche alle disposizioni contenute dal decreto, riducendo le sanzioni applicabili in caso di violazioni fiscali e introducendo alcune novità.

Tra le varie modifiche apportate, segnaliamo lo stralcio di alcune riduzioni delle soglie di rilevanza penale dei reati di cui al D.Lgs. n. 74/2000, con particolare riferimento all’omesso versamento dell’IVA, la cui soglia resta fissata a 250.000 euro.

In materia di responsabilità del committente negli appalti, viene completamente modificato il sistema precedentemente delineato dal DL n. 124/2019 a favore di un istituto più snello, che limita la responsabilità del committente ad un ruolo di verifica delle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici.

Si segnala l’estensione della disciplina del ravvedimento a tutti i tributi.

Le novità previste dal collegato fiscale (DL n. 124/2019 convertito)
Estensione ravvedimentoPer effetto dell’abrogazione del comma 1 bis dell’articolo 13 D.Lgs. n.472/97, il ravvedimento trova applicazione con riferimento a tutti i tributi. In precedenza l’istituto era limitato ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e a quelli amministrati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.  
Compensazione fiscaleIn materia di compensazione, il DL n. 124/2019 prevede le seguenti novità:   CESSAZIONE DELLA PARTITA IVA E COMPENSAZIONE Viene previsto che in caso di cessazione della partita IVA e di esclusione dall’elenco VIES, i contribuenti non possono utilizzare i crediti in compensazione.   Il divieto di compensazione si applica a partire dalla notifica del provvedimento di cessazione o di esclusione della partita IVA dall’elenco VIES. Al contribuente è in ogni caso consentita la possibilità di riportare i crediti non utilizzati nella dichiarazione successiva o di richiedere a rimborso le somme.     COMPENSAZIONE DI IMPORTI SUPERIORI A 5.000 EURO Per effetto della modifica apportata, con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal 2019, la compensazione nel modello F24 del credito IVA annuale o trimestrale, del credito IRPEF, IRES, IRAP ed imposte sostitutive può essere effettuata esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza da cui emerge il credito.   La disposizione si applica solo per la compensazione tramite F24 di importi annui superiori a 5.000 euro.   ACCERTAMENTO E SANZIONI Con riferimento alla verifica dei modelli F24, si segnala che qualora a seguito dei controlli l’Agenzia delle Entrate (disposte a seguito della sospensione dei modelli con compensazioni a rischio) accerti che i crediti utilizzati nel modello F24 non sono utilizzabili, la stessa comunica entro 30 giorni la mancata esecuzione del modello F24 e applica una sanzione pari al 5% dell’importo indicato (con massimale di 250 euro per le deleghe di importo superiore a 5.000 euro) per ciascun modello F24 non eseguito (non cumulabile).   In caso di mancato pagamento tempestivo, l’Agente per la riscossionenotifica cartella di pagamento entro il 31.12 del terzo anno successivo a quello di presentazione del modello F24.  
Limite all’uso del denaro contanteViene prevista la riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante:   LIMITI USO DENARO CONTANTE Periodo interessato Limite Dal 01.07.2020 al 31.12.2021 2.000 euro Dal 01.01.2022 1.000 euro   Viene inoltre previsto l’innalzamento del limite edittale della sanzione prevista dall’articolo 63 del D.Lgs. n. 231/2007 a 2.000 e 1.000 euro rispettivamente per i periodi sopra indicati.  
SpesometroViene stabilito che la trasmissione dello spesometro estero deve avvenire trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.  
Credito d’imposta per pagamenti tracciati e sanzioni per mancata accettazione pagamenti tracciatiViene introdotto un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite strumenti tracciabili a favore degli esercenti attività d’impresa / lavoratori autonomi a condizione che i ricavi ed i compensi relativi all’anno precedente non siano superiori a 400.000 euro. Sono ammesse all’incentivo anche le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. Il credito spetta dal 01.07.2020 in relazione alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali ed è utilizzabile solo in compensazione.  
Riordino termini scadenze fiscaliA decorrere dal 01.01.2021 trovano applicazione nuovi termini per le seguenti scadenze fiscali:   SCADENZE FISCALI Contribuenti – presentazione del modello 730 Entro il 30.09 CAF, professionisti e sostituti (dichiarazioni presentate dal contribuente e termine presentazione all’Agenzia delle Entrate) Entro il 31.05 15.06 Dal 01.06 al 20.06 Entro il 29.06 Dal 21.06 al 15.07 Entro il 23.07 Dal 16.07 al 31.08 Entro il 15.09 Dal 01.09 al 30.09 Entro il 30.09 CAF e professionisti abilitati – dichiarazioni integrative Entro il 10.11 Sostituto d’imposta – invio della scelta del soggetto tramite cui sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni. Entro il 16.03
Imponibilità IVA scuole guidaNell’ambito delle prestazioni d’insegnamento di cui all’articolo 10, comma 1, numero 20 del DPR n. 633/72 non è ricompreso l’insegnamento della guida automobilistica al fine dell’ottenimento della patente per i veicoli di categoria B / C1.   Vengono fornite disposizioni di carattere transitorio che fanno salvi i comportamenti adottati dai contribuenti fino al 31.12.2019 e la possibilità di certificare le prestazioni con l’emissione dello scontrino o della ricevuta in luogo della memorizzazione elettronica fino al 30.06.2020.  
Responsabilità solidale negli appaltiCon l’articolo 4 del DL n. 124 del 27.10.2019 il legislatore ha introdotto una riforma relativa al pagamento delle ritenute operate nell’ambito di appalti e subappalti, prevedendo alcuni obblighi in capo al committente, recentemente modificati ad opera della legge di conversione n. 157 del 19.12.2019, con cui è stato previsto un notevole snellimento degli adempimenti e delle responsabilità collegate allo svolgimento di lavori in appalto, oltre ad una limitazione della disciplina ai soli rapporti di valore superiore a 200.000 euro annui.   In particolare: i) secondo quanto originariamente previsto dal DL n. 124/2019, il committente avrebbe dovuto sostituirsi al pagamento delle ritenute di competenza delle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici; ii) per effetto delle modifiche apportate dalla legge di conversione, viene ora previsto un obbligo di verifica e segnalazione in capo al committente rispetto alle ritenute effettuate da imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici solo per il compimento di opere o servizi per importi complessivi annualmente superiori a euro 200.000 euro.   In caso di inadempimento, viene ora prevista la responsabilità in solido, in capo al committente, per le sanzioni collegate alle irregolarità riscontrate nell’ambito delle ritenute relative all’appalto.   Nel dettaglio, la procedura prevista dalla legge di conversione prevede l’invio dei documenti, delle informazioni e delle deleghe di pagamento al committente da parte delle imprese appaltatrici, subappaltatrici e affidatarie entro 5 giorni dalla data del pagamento. Nel caso in cui alla data prevista per il versamento sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi, il committente può trattenere una somma pari al 20% del valore complessivo dell’opera finché perdura l’inadempimento.   Il committente dovrà altresì dare comunicazione di tale circostanza all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente.  
Compensazione crediti PAViene prevista anche per gli anni 2019 e 2020 la possibilità, per le imprese e per i lavoratori autonomi di compensare, utilizzando il modello F24, le somme riferite a cartelle esattoriali con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi professionali maturati nei confronti della PA.  
Aliquota IVA veicoli ibridiL’aliquota IVA ridotta del 4% trova applicazione anche nei confronti degli autoveicoli di cilindrata fino a 2000 cc se con motore a benzina o ibrido, e a 2.800 cc se con motore diesel o ibrido e di potenza non superiore a 150k” se con motore elettrico ceduti a soggetti con ridotte capacità motorie o a familiari di cui essi sono fisicamente a carico e soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti ovvero ai familiari di cui essi sono fisicamente a carico.    
Reverse charge per somministrazione manodoperaCon riferimento ai soggetti diversi da quelli per cui si applica lo split payment, viene prevista l’applicazione del regime di reverse charge alla somministrazione di manodopera. L’efficacia della nuova disposizione è subordinata al rilascio dell’autorizzazione da parte del Consiglio UE.   Nel dettaglio, per effetto dell’introduzione della lettera a-quinques al comma 6 dell’art. 17 DPR n. 633/72 viene prevista l’applicazione del regime di reverse alle “prestazioni di servizi, diversi da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma”.  
Proroga termine versamento rottamazione terCon l’articolo 3 DL n. 119 del 23.10.2018, successivamente convertito (con modifiche) in legge n. 136 del 17.12.2018, il legislatore ha introdotto nuove disposizioni al fine di ampliare la procedura di rottamazione dei carichi affidati all’Agente della Riscossione.   In occasione della conversione in legge (n. 58 del 28.06.2019) del DL n. 34 del 30.04.2019, il legislatore ha disposto la proroga dei termini di presentazione delle domande allo scorso 31.07.2019 (il termine originario corrispondeva allo scorso 30.04.2019), oggi ulteriormente prorogata ad opera dell’articolo 37 del DL n. 124 del 26.10.2019 al 30.11.2019.   La proroga, in particolare, riguarda coloro che hanno aderito alla definizione tramite presentazione del modello DA-2018 o DA-2018-D entro il 30.04.2019 oppure ammessi automaticamente alla rottamazione ter. La proroga, secondo quanto illustrato nella relazione illustrativa, si è resa necessaria per evitare disparità di trattamento tra i debitori che hanno tempestivamente presentato la propria dichiarazione di adesione entro il 30.04.2019 rispetto a quelli che hanno provveduto entro il termine prorogato dello scorso 31.07.2019.   Per effetto di tale proroga: i) il termine per il versamento della prima rata (in scadenza lo scorso 31.07.2019) viene prorogato fino alla scadenza del 30.11.2019, ovvero il termine previsto per il pagamento della seconda rata; ii) per i soggetti che hanno aderito alla rottamazione bis e successivamente ammessi alla rottamazione ter, il termine previsto per il pagamento della prima rata va a coincidere, come nel caso precedente, con il termine per il versamento della seconda rata del 30.11.2019 (viene mantenuta una differenza rispetto ai termini di dilazione a seconda che il contribuente abbia o meno provveduto al pagamento delle somme previste in scadenza al 07.12.2018); iii) per i soggetti colpiti dal sisma Centro Italia che hanno aderito alla rottamazione ter, la scadenza del termine previsto per il pagamento della prima rata va a coincidere con il termine per il pagamento della seconda rata (sono fatte salve le successive scadenze dilazionate fino al 2023).  
Dichiarazioni precompilate sperimentaliA partire dalle operazioni IVA effettuate al 01.07.2020, viene prevista la messa a disposizione della bozza dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni IVA periodiche sulla base delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici ricevuti dall’Agenzia delle Entrate.   A partire dalle operazioni IVA 2021 l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione anche la bozza del modello IVA.  
Disposizioni in materia di fattura elettronicaIn materia di fattura elettronica, viene stabilito quanto segue:   UTILIZZO DELLE FATTURE ELETTRONICHE Le fatture elettroniche possono essere memorizzate fino al 31.12 dell’ottavo anno successivo a quello della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi. Possono essere utilizzate dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito delle funzioni di polizia economia e finanziaria e per le attività di analisi del rischio e controllo.     SISTEMA TESSERA SANITARIA I soggetti tenuti all’invio dei dati al STS non possono emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al sistema per tutto il 2020.   Viene prevista, inoltre, la possibilità di adempiere all’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate attraverso la memorizzazione elettronica e trasmissione dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri a STS.         IMPOSTA DI BOLLO In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche l’Agenzia delle Entrate comunica al contribuente gli importi da versare e la sanzione dovuta (30%) ridotta a un terzo e degli interessi.   In sede di conversione viene prevista la possibilità di versare l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche con cadenza semestrale, qualora la somma dovuta non superi la soglia annua di 1.000 euro.  
Modifiche ai reati fiscali D.Lgs. n. 74/2000Con l’articolo 39 del D.Lgs. n. 124 del 26.10.2019 il legislatore ha introdotto numerose modifiche al D.Lgs. n. 74/2000, con particolare riferimento alle soglie di rilevanza penale, alle sanzioni applicabili ed alla disciplina della confisca e delle cause di non punibilità. Le disposizioni, si specifica, trovano applicazione a partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto.   SCHEMA RIEPILOGATIVO Art. 2 Viene incrementata la sanzione in caso di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o documenti per operazioni inesistenti Viene introdotta una fattispecie attenuata nel caso in cui gli elementi fittizi sono inferiori a 100.000 euro. Art. 3 Viene incrementata la sanzione in caso di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. Art. 4 Viene incrementata la sanzione in caso di dichiarazione infedele. Vengono ridotte le condizioni di rilevanza penale e modificate (prima della conversione eliminate) le esclusione con riferimento agli elementi valutativi. Art. 5 Vengono incrementate le sanzioni in caso di omessa dichiarazione. Art. 8 Specularmente all’articolo 2, vengono incrementate le sanzioni in caso di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Viene introdotta una fattispecie attenuata nel caso in cui gli elementi fittizi sono inferiori a 100.000 euro. Art. 10 bis   Per effetto della legge di conversione, non viene più prevista la riduzione delle soglie di rilevanza penale. Art. 10 ter Art. 10 quater Viene riscritto completamente la fattispecie relativa all’indebita compensazione con la scissione delle ipotesi di utilizzo di crediti non spettanti e inesistenti (punita in modo più severo fino a 6 anni di reclusione). Art 11 Viene riscritto l’articolo con la previsione di una sanzione su due livelli  nel caso di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (punità in modo più severo se l’importo supera i 200.000 euro). Viene introdotta una specifica fattispecie nel caso in cui la sottrazione segua una procedura di transazione fiscale. Art 12 Viene previsto che la sospensione condizionale della pena non trova applicazione qualora l’ammontare dell’imposta evasa sia superiore al 30% del volume d’affari e l’ammontare dell’imposta evasa sia superiore a tre milioni di euro. Art 12 bis Viene previsto che in caso di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti viene sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono profitto o prezzo, salvo che appartengano a persona estranei del reato, oppure dei beni di cui ha la disponibilità. Art 12 ter Può essere disposta la confisca ai sensi dell’articolo 240 bis cp su tutti i beni di cui il contribuente non è in grado di giustificare la provenienza, anche per interposta persona. Art 13 Viene previsto che in caso di pagamento spontaneo delle somme contestate i reati fiscali non sono punibili. La legge di conversione ha ampliato l’ambito di applicazione della disposizione anche agli articoli 2 e 3.  
Rinnovo veicoli autotrasportatoriVengono stanziati ulteriori finanziamenti a favore degli investimenti avviati dall’entrata in vigore del decreto fino al 30.09.2020 finalizzati all’acquisto di autoveicoli nuovi di fabbrica adibiti al trasporto di merci di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate a pieno carico. I finanziamenti riguardano, in particolare, i veicoli a trazione alternativa a metano, a gas naturale, elettrica o ibrida ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa Euro 6.   Il contributo spettante varia da 2.000 a 20.000 euro a seconda dalla modalità di alimentazione e dalla massa complessiva a pieno carico e richiede la contestuale rottamazione die veicoli a motorizzazione termica fino a Euro 4 (adibiti a trasporto merci di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate a pieno carico).  
Incentivi conto energiaPer superare il divieto di cumulo degli incentivi alla produzione di energia elettrica con la detassazione, prevista all’articolo 6 della legge n. 388/2000 (c.d. Tremonti Ambiente), viene previsto il pagamento, da parte del contribuente di una somma per mantenere il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal GSE.  
Acconti soggetti ISAViene stabilito che gli acconti IRPEF, IRES, IRAP dei soggetti ISA, a decorrere dal 27.10.2019 devono essere versati in due rate di pari importo (50%). Per il 2019 viene fatto salvo quanto versato con la prima rata (versamento del 40% con la prima rata e del 50% con la seconda).   L’acconto 2019 va determinato nella misura del 90% anche da parte dei soggetti tenuti al versamento in unica soluzione.  
Lotteria scontriniCon riferimento alla lotteria degli scontrini viene prevista la possibilità di partecipare all’estrazione premi a partire dal 01.07.2020. Per partecipare è necessario che il contribuente comunichi il proprio codice fiscale all’esercente e che l’esercente trasmetta all’Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione o prestazione.   Viene inoltre previsto che i premi attribuiti nell’ambito della lotteria non sono tassati e sono esenti da qualsiasi prelievo.   Vengono introdotte ulteriori estrazioni a favore di coloro che effettuano pagamenti con strumenti tracciati.    
Acquisto veicoli usati UEViene introdotto l’obbligo di preventiva verifica nel caso di acquisto di veicoli UE usati nel caso in cui l’acquirente non sia tenuto a versare l’IVA tramite F24 ELIDE. La verifica, in particolare, verrà effettuata anche nei confronti dei soggetti privati che acquistano mezzi usati da stati UE.  
Tassazione dei TRUSTNei trust trasparenti con beneficiari individuati i redditi prodotti sono imputati ai beneficiari indipendentemente dall’effettiva percezione. Per l’effetto, tali redditi sono tassati in capo ai beneficiari.   I redditi distribuiti da trust opachi esteri stabiliti in stati a fiscalità privilegiata, invece, sono tassati come reddito di capitale anche qualora i percipienti residenti non possono essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell’articolo 73 TUIR. Viene inoltre stabilito che qualora non sia comprensibile se la corresponsione di un trust sia costituita da reddito o da patrimonio, l’importo viene considerato per intero reddito.  
Dispositivi anti abbandonoViene prevista la corresponsione di un contributo per gli anni 2019 e 2020 pari a 30 euro per l’acquisto dei c.d. “dispositivi anti abbandono”. Le sanzioni collegate al mancato utilizzo dei dispositivi anti abbandono trovano applicazione a decorrere dal 06.03.2020.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

PROFESSIONISTI AZIENDALI ASSOCIATI SAS STP