PATENT BOX

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 85

Del 3 Dicembre 2019

PATENT BOX

Il patent box è un’agevolazione che consiste nella parziale esenzione (50%) dei redditi che derivano dall’utilizzo di alcuni beni immateriali. L’obiettivo è quello di favorire un maggior numero di investimenti nelle attività di ricerca e di sviluppo, di incentivare il rientro in Italia dei beni immateriali che al momento risultano collocati all’estero, nonché il mantenimento di quelli che si trovano già in Italia per evitare una loro ricollocazione all’estero. 

Redditi che usufruiscono dell’esenzione

Sono esenti al 50% i redditi che derivano dalla concessione in uso, dall’uso diretto, dalla cessione ma anche dal risarcimento a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale dei beni immateriali.

Ambito soggettivo

Possono optare per il regime opzionale tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa a condizione che svolgano attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con soggetti non collegati, ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla produzione dei suddetti IP. Tali soggetti possono optare per il regime indipendentemente dal tipo di contabilità adottata e dal titolo giuridico in virtù del quale avviene l’utilizzo dei beni.

Ambito oggettivo

Rientrano nell’ambito dell’agevolazione i redditi derivanti dall’utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti industriali per invenzione e per modello di utilità e certificati complementari di protezione, di disegni e modelli e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, nonché dall’utilizzo congiunto di due o più dei suddetti beni immateriali, collegati tra loro da un vincolo di complementarietà ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi.

Adesione al regime

L’opzione è irrevocabile, rinnovabile, e vale per il periodo d’imposta in cui è comunicata e per i successivi quattro.

Dal 2017 l’opzione è comunicata obbligatoriamente nella dichiarazione dei redditi e decorre dal periodo d’imposta di riferimento. In caso di operazioni straordinarie il soggetto avente causa subentra nell’esercizio dell’opzione effettuato dal dante causa, anche in relazione al sostenimento dei costi.

Cosa Cambia dal 2019

L’agevolazione consiste nella parziale detassazione (30% per il 2015, 40% per il 2016, 50% dal 2017 in avanti), su opzione, dei proventi derivanti dai beni immateriali (“IP”), in termini di:

– concessione in uso;

– uso diretto (anche a titolo gratuito). In caso di utilizzo diretto di beni immateriali l’agevolazione è condizionata alla determinazione dei proventi tramite ruling o tramite procedura semplificata;

– risarcimento a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale;

– cessione (plusvalenze).

Il reddito detassato è calcolato in base al rapporto (“Nexus ratio”) tra i “costi qualificati” e i costi complessivi sostenuti (si fa riferimento al principio di competenza) per produrre l’IP. Nelle attività di ricerca e sviluppo, anche ai fini del nexus ratio sui marchi, sono comprese quelle riguardanti lo sviluppo dei marchi; le attività di presentazione, comunicazione e promozione che accrescono la rinomanza dei marchi e l’immagine dei prodotti, nonchè le ricerche di mercato (Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 14/03/2019, n. 76).

L’opzione (solo per software, brevetti, know-how e disegni o modelli) va esercitata direttamente nel Modello Redditi ma l’agevolazione decorre dalla presentazione del ruling (a meno che non si opti per la procedura semplificata di cui all’art. 4 del dl crescita). Sono salve le opzioni sui marchi esercitate per i periodi d’imposta 2015 e 2016, ma il periodo di validità dell’opzione non può andare oltre il 30 giugno 2021, anche in caso di ruling.

I soggetti che hanno esercitato l’opzione, per ogni periodo di imposta in cui la stessa è efficace, devono compilare, nel Modello Redditi, il Prospetto Grandfathering – Rigo RS270 (principio 11 del 22 marzo 2019).

Con l’articolo 4 del DL n. 34/2019 (DL Crescita, convertito con legge n. 34/2019):

1) gli interessati possono scegliere di determinare (anche se è già in corso la procedura di ruling), direttamente ed autonomamente il reddito ed effettuarne la dichiarazione indicando le informazioni necessarie in “idonea documentazione” da predisporre in un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate. Le informazioni saranno comunicate all’Amministrazione Finanziaria nella dichiarazione fiscale del periodo d’imposta in cui si beneficia dell’agevolazione;

2) a seguito dell’opzione la deduzione viene ripartita in tre quote annuali di eguale importo;

3) in caso di procedura di ruling in corso, gli interessati all’opzione devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’espressa rinuncia al ruling;

4) non si applica la sanzione per infedele dichiarazione se, a seguito dei controlli dell’amministrazione finanziaria per la rettifica del reddito escluso dall’agevolazione, nel corso delle varie attività istruttorie, il contribuente consegna all’Amministrazione finanziaria la «idonea documentazione» per consentire il riscontro della corretta determinazione della quota di reddito escluso.

Con provv. 30 luglio 2019, prot. n. 658445/2019 sono state definite le modalità attuative della procedura semplificata, con particolare riferimento ai seguenti profili:

– passaggio da ruling a modalità semplificata (autodeterminazione);

– predisposizione documentazione di protezione contro le sanzioni;

– effetti regime autodeterminazione.

Con ris. 81/E del 9/09/2019 sono state chiarite le modalità di opzione dei soggetti IRES con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare in corso al 1° maggio 2019, e che utilizzano per tale periodo il modello di dichiarazione “Redditi 2019–SC” o il modello di dichiarazione “Redditi 2019–ENC”.

Opzione semplificata soggetti IRES esercizio a cavallo

  
Dal 9 settembre 2019Comunicano il possesso della documentazione indicando il codice “1” nel campo “Situazioni particolari” posto nel frontespizio della dichiarazione, in corrispondenza del riquadro “Altri dati” (codice “2” se si tratta di soggetti non obbligati all’attivazione della procedura per la stipula di accordi preventivi per le imprese con attività internazionale). Riportano la quota annuale, pari a un terzo, della variazione in diminuzione riferibile alla quota di reddito escluso: 1) nel quadro RF del Modello Redditi 2019-SC, nel rigo RF50, colonna 1; 2) oppure nel quadro RG del modello Redditi 2019-ENC, nel rigo RG23, colonna 13, o nel quadro RC del medesimo modello, nel rigo RC6 con il codice 14. Ai fini IRAP, i predetti soggetti indicano la quota annuale della variazione in diminuzione nel modello IRAP 2019, quadro IS, rigo IS89, colonna 1.

Nuova modalità di accesso semplificata

  
Fino al 31 marzo 2019Dal 1° maggio 2019
Solo ruling (cioè l’importo dei proventi detassati è determinato sulla base di un accordo (c.d. ruling):Ruling oppure determinazione diretta e autonoma del reddito.

Disposizioni di attuazione della procedura di accesso semplificata — Dal 30 luglio

  
Passaggio dal ruling alla determinazione autonomaConsentito in caso di: 1) ruling in corso al 1° maggio 2019, attraverso: a) invio di una Pec o di una raccomandata A/R all’ufficio presso cui è avviato il ruling, recante l’espressa volontà di rinuncia; b) comunicazione della scelta per l’autodeterminazione in dichiarazione dei redditi; 2) rinnovo del ruling già concluso e già applicato, attraverso opzione per l’autodeterminazione (in luogo della richiesta del rinnovo). Non consentito in caso di istanze spedite dal 2 maggio 2019 (occorre concludere il ruling).
Predisposizione documentazione anti-sanzioni1) Obbligatoria per chi opta per l’autodeterminazione in presenza di utilizzo diretto di beni immateriali; 2) Consentita per chi ha effettuato l’autodeterminazione per esercizi precedenti al 2019 (in caso di esercizio indiretto). In tal caso bisogna inviare PEC o raccomandata all’ufficio competente. Bisogna darne comunicazione all’Agenzia delle entrate nella dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale si beneficia dell’agevolazione. Obbligatorio consegnarla all’Agenzia delle Entrate, su richiesta, entro 20 gg dalla relativa richiesta.
Effetti dell’opzione per l’autodeterminazioneOpzione valida per 1 anno con possibilità di rinnovo in ciascuno dei 5 esercizi in cui l’opzione è valida. Nel passaggio dal ruling all’autodeterminazione la variazione in diminuzione complessiva si ripartisce in 3 quote annuali di pari importo, da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di esercizio dell’opzione e in quelle relative ai 2 periodi di imposta successivi.
Documentazione anti-sanzioniDocumento firmato dal legale rappresentante del contribuente o da un suo delegato mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi e redatto, per ciascun periodo di imposta per il quale il soggetto beneficiario ha optato per la determinazione diretta del reddito agevolabile. E’ articolato in due sezioni: — Sezione A relativa alle caratteristiche: a) soggettive dell’impresa e alle operazioni poste in essere con le imprese; b) beni immateriali (elenco inclusivo di quelli non agevolabili); c) attività di ricerca e sviluppo; d) eventuali plusvalenze da cessione di IP agevolabili e/o somme ottenute a titolo di risarcimento . – Sezione B relativa: a) al reddito agevolabile; b) stima degli IP con indicazione del metodo adottato.
Documentazione anti-sanzioni — Microiomprese, piccole e medie impreseLe microimprese, piccole e medie imprese possono: 1) usare, in caso di utilizzo diretto, nell’ambito dell’applicazione del metodo del Residual Profit Split, le analisi di benchmark di settore sulla base dei codici attività previsti dalla nomenclatura ATECO 2007, messe a disposizione dall’Agenzia delle entrate su richiesta. A tal fine bisogna inviare formale e specifica richiesta all’Ufficio Accordi preventivi della Direzione Centrale Grandi Contribuenti, tramite e-mail all’indirizzo: dc.gc.accordi@agenziaentrate.it o via posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: dc.acc.accordi@pec.agenziaentrate.it; 2) predisporre le Sezioni A e B in forma semplificata fornendo informazioni equipollenti a quelle ivi indicate, coerentemente con le dimensioni della propria struttura organizzativa e operativa.

Rateizzazione della deduzione

  
Fino al 31 marzo 2019Dal 1° maggio 2019
no3 periodi di imposta

Infedele dichiarazione in caso di controlli

  
Fino al 31 marzo 2019Dal 1° maggio 2019
Sempre applicabile ove ricorrano i presuppostiScriminante se il contribuente consegna all’Amministrazione finanziaria la «idonea documentazione» per consentire il riscontro della corretta determinazione della quota di reddito escluso

I profili pratici e applicativi – Parametri di calcolo delle agevolazioni

Utilizzo diretto

Nel caso di uso diretto (ossia “utilizzo nell’ambito di qualsiasi attività che i diritti sui beni immateriali riservano al titolare del diritto stesso”), per la determinazione del reddito netto agevolabile sarà necessario individuare il contributo economico (reddito implicito) di ogni intangibile.

Utilizzo indiretto (licensing)

Nell’ipotesi di concessione in uso (uso indiretto) il reddito “netto” agevolabile è costituito dalla differenza tra i canoni (cc.dd. “royalties”) percepiti e i costi rilevanti; si tratta di un reddito figurativo ascrivibile alla IP e incorporato nel reddito rinveniente dall’attività.

Il calcolo del reddito agevolabile

Posto che il reddito agevolabile è il risultato del rapporto tra costi qualificati e costi complessivi moltiplicati per i redditi rinvenienti dallo sfruttamento del bene intangibile, gli aspetti essenziali della questione possono essere sintetizzati come di seguito:

Concorrono alla quantificazione dei costi qualificati i soli costi di R&S relativi ad attività poste in essere:

–         direttamente

–         in outsourcing attraverso Università, Enti di Ricerca, organismi equiparati,da società, incluse le start up innovative, diverse da quelle appartenenti allo stesso gruppo;

–         i costi qualificati possono essere aumentati sino ad un massimo del 30% “up lift” in caso di costi complessivi maggiori;

–         i costi qualificati riguardano: R&S, sviluppo di marchi, ricerche, sistemi anticontraffazione, protezione diritti IP ecc.;

–         i costi complessivi comprendono: costi qualificati; costi di acquisizione di intangibili, costi derivanti da operazioni con parti correlate.

Questa l’esemplificazione numerica che troviamo nella Relazione Ministeriale:

Simulazione 1

  • Spese qualificate: 200
  • Costi di acquisizione IP agevolabile: 20
  • Costi da rapporti con società gruppo: 80
  • Costi complessivi 200+20+80=300
  • + uplift per costi qualificati 30% di  200=60= 260
  • Reddito Agevolabile 260 (costi qualificati) / 300 (costi complessivi)=87%

Simulazione 2

  • Spese qualificate: 200
  • Costi di acquisizione IP agevolabile: 20
  • Costi complessivi con società Gruppo: 40
  •  + uplift per costi qualificati 30%di 200=60= 260
  • Reddito agevolabile 260/260=1

Cessione

Le plusvalenze derivanti dalla cessione dell’IP agevolabile saranno escluse dal computo del reddito imponibile a condizione che il 90% del corrispettivo (non della plusvalenza) sia reinvestito in attività di manutenzione o sviluppo di altri beni immateriali considerati dal Patent Box, da attuarsi non oltre la chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione. In mancanza si attiva un meccanismo di recapture del beneficio tramite variazione in diminuzione. E’ altresì chiarito che non rientrano tra i reinvestimenti qualificati le somme dedicate all’acquisto di altri beni immateriali, con conseguente integrale tassazione della plusvalenza.

Ulteriori chiarimenti sul calcolo del patent box

L’Agenzia delle Entrate ha deciso di fare chiarezza su ulteriori aspetti del Patent Box con la circolare uscita il 7 aprile 2016 n. 11/E: in particolare ha indicato tutti i passaggi da effettuare per il calcolo dell’agevolazione:

  • Calcolare il reddito agevolabile che deriva dall’uso del bene immateriale;
  • Calcolare il Nexus Ratio, ossia il rapporto tra i costi qualificati e i costi complessivi, come precedentemente esemplificato;
  • Calcolare qual è la quota del reddito agevolabile, facendo il prodotto tra reddito agevolabile e Nexus Ratio.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono le componenti cosiddette positive a formare il reddito agevolabile: per esempio i canoni derivanti dalla concessione in uso delle IP,

rilevanti fiscalmente sia diretti che indiretti e senza i costi ad essi connessi, e le “royalties implicite”.

Nell’elenco delle spese ammesse dal Patent Box rientrano anche quelle dedicate al marketing e a tutte quelle attività di promozione e comunicazione: sono a tutti gli effetti dei costi qualificati che vengono presi in considerazione nel Nexus Ratio.

Conclusioni

Di regola, qualsiasi agevolazione fiscale è ben accolta da tutti i contribuenti. Tuttavia, nel caso del patent box, a 4 anni di distanza dalla sua prima entrata in vigore, è possibile fare alcune considerazioni in merito alla sua effettiva convenienza, soprattutto per quanto riguarda microimprese e startup.

Tendenzialmente infatti, è chiaro che crescendo la dimensione aziendale ma soprattutto crescendo la quota di reddito che deriva all’impresa da IP e altri beni immateriali agevolabili, cresce anche l’effettiva convenienza ad aderire a questa misura. Le imprese di dimensioni maggiori hanno inoltre quella organizzazione interna finanziaria e contabile che rende più semplice fornire al Fisco le informazioni necessarie a concordare la quota di reddito agevolabile. Nei primi anni di Patent Box, l’applicazione del procedimento del ruling , consistente in un contraddittorio con il Fisco, ha rallentato e reso anche oneroso per le imprese poter beneficiare dell’agevolazione. La misura è stata percepita tecnicamente complessa, ha generato sforzo eccessivo nella macchina pubblica e nei contribuenti, costi eccessivi (per l’espletamento di una serie di adempimenti e formalità con i conseguenti oneri amministrativi e professionali, il costo delle risorse aziendali da dedicare a questo aspetto, i costi per mantenere un adeguato sistema di tracking and tracing).

La semplificazione della procedura avvenuta con il decreto semplificazioni (DL 34/2019) è dunque una risposta a queste prime difficoltà e un miglioramento della disciplina Patent Box che rende più accessibile e anche più conveniente la sua attivazione anche a startup e microimprese, laddove la marginalità derivante da intangibles sia predominante o elevata.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

PROFESSIONISTI AZIENDALI ASSOCIATI SAS STP