CIRCOLARE INFORMATIVA N. 79
del 23 Ottobre 2019
Ripristinato l’obbligo di denuncia fiscale per vendita di alcolici per i soggetti in precedenza esclusi: novità del Decreto crescita
| Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che gli esercenti impianti di trasformazione, di coordinamento e di deposito di alcole e bevande alcoliche assoggettati ad accisa devono, a norma dell’art. 29 comma 1, D.Lgs. n. 504/95, denunciarne l’esercizio alla competente Agenzia delle Dogane. La denuncia, finalizzata all’ottenimento della licenza, va presentata almeno 60 giorni prima dell’inizio dell’attività. Al riguardo, l’art. 13-bis, DL n.34/2019, c.d “Decreto Crescita” (introdotto in sede di conversione in legge), ha reintrodotto l’obbligo di denuncia fiscale per la vendita di alcolici per i soggetti che erano stati esclusi ad opera della Legge n. 124/2017 (c.d. Legge sulla Concorrenza).Conseguentemente, in virtù del novellato intervento normativo, sono di nuovo soggetti al suddetto obbligo di denuncia fiscale (al fine di ottenimento della licenza da parte dell’Ufficio delle dogane): i) gli esercizi pubblici; ii) gli esercizi di intrattenimento pubblico; iii) gli esercizi ricettivi; iv) rifugi alpini. Con la recente nota n. 131411/RU del 20 settembre 2019, l’Agenzia delle Dogane ha chiarito che, nonostante il mutato assetto normativo, permangono non soggette all’obbligo di denuncia fiscale, le attività di vendita di prodotti alcolici che avvengono nel corso di sagre, fiere, mostre ed eventi similari a carattere temporaneo e di breve durata, atteso il limitato periodo di svolgimento di tali manifestazioni. Atteso che la Legge n. 58/2019, di conversione del DL n. 34/2019, è entrata in vigore lo scorso 30.6.2019, consegue chel’obbligo di denuncia fiscale è reintrodotto a decorrere da tale data per tutte le attività che usufruivano dell’esonero. Sul punto, con la citata nota protocollo n. 131411/RU del 20 settembre 2019, l’Agenzia delle Dogane ha chiarito che, sono sottoposti ai neo introdotti obblighi di denuncia anche gli operatori che hanno iniziato l’attività dal 29 agosto 2017 (data di entrata in vigore della c.d. “Legge sulla Concorrenza”) senza essere tenuti all’osservanza del predetto vincolo. Conseguentemente, gli esercenti rientranti nella descritta fattispecie saranno tenuti a consolidare la loro posizione presentando all’Ufficio delle dogane territorialmente competente, entro il 31 dicembre 2019, la denuncia di attivazione di esercizio di vendita di alcolici, utilizzando l’apposito modello di denuncia reperibile sul sito dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (www.adm.gov.it – Dogane – In un click – Accise – Modulistica). |
| Premessa |
A norma dell’art. 29 comma 1, D.Lgs. n. 504/95, gli esercenti impianti di trasformazione, di coordinamento e di deposito di alcole e bevande alcoliche assoggettati ad accisa, al fine di ottenere la licenza, devono:
- denunciarne l’esercizio alla competente Agenzia delle Dogane;
- almeno 60 giorni prima dell’inizio dell’attività.
L’art. 1, comma 178, Legge n. 124/2017, c.d. “Legge sulla Concorrenza”, modificando il comma 2 del citato art. 29 del D.Lgs. n. 504/95, aveva successivamente escluso dal suddetto obbligo di denuncia fiscale (al fine di ottenimento della licenza da parte dell’Ufficio delle dogane):
- gli esercizi pubblici;
- gli esercizi di intrattenimento pubblico;
- gli esercizi ricettivi;
- rifugi alpini.
| Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Dogane (Nota 9.10.2017 n. 113015) risultavano esonerati dall’obbligo di denuncia: gli esercizi di vendita di liquori o bevande alcoliche di cui all’art. 86 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, già richiamati dall’art. 63, comma 5, del DLgs. n. 504/95 ovvero quelli annessi, ad es., ad alberghi, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè ed esercizi similari;la vendita al dettaglio di alcolici in esercizi di vicinato, nelle medie o grandi strutture di vendita ovvero i negozi al minuto, supermercati ed ipermercati;gli esercizi di somministrazione al pubblico di bevande alcoliche, per il consumo sul posto, ovvero i ristoranti, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari;gli esercizi operanti con carattere temporaneo nel corso di sagre, fiere, mostre e simili;la vendita al dettaglio di bevande alcoliche per mezzo di apparecchi automatici. |
Per garantire uniformità di disciplina agli esercizi di vendita per i quali ricorrono le medesime condizioni giustificative, era stata altresì esclusa dall’obbligo di denuncia la somministrazione di bevande alcoliche nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli privati.
| Restavano, invece, soggetti all’obbligo di denuncia gli esercenti di vendita all’ingrosso. |
A distanza di alcuni anni dall’introduzione delle suddette fattispecie di esonero di denuncia, è intervenuto l’art. 13-bis, DL n. 34/2019, c.d “Decreto Crescita” (introdotto in sede di conversione in legge), rintroducendo l’obbligo di denuncia fiscale per i suddetti soggetti che erano stati esclusi dall’adempimento ad opera della citata Legge n. 124/2017.
| Chiarimenti agenzia delle dogane nota 83760/RU del 18.7.2019 |
Nella nota 83760/RU del 18.7.2019, l’Agenzia delle Dogane ha precisato che, per effetto delle novità introdotte in sede di conversione in legge del decreto crescita, deve considerarsi ripristinato il generale obbligo di denuncia di attivazione (oltre che la necessità di munirsi della correlata licenza fiscale rilasciata dall’Ufficio delle dogane) per i richiamati soggetti (esercizi pubblici, esercizi di intrattenimento pubblico, esercizi ricettivi e i rifugi alpini) che esercitano la vendita di prodotti alcolici, in precedenza esclusi.
In virtù di tale novità, l’Agenzia delle Dogane, dopo aver ricordato la necessità di considerare i riflessi derivanti dall’applicazione del D.Lgs. n. 222/2016, che ha introdotto una “semplificazione amministrativa” per l’avvio e lo svolgimento di determinate attività (comunicazione preventiva al SUAP), ha richiamato espressamente il contenuto della Nota 27.6.2017, n. 67994/RU precisando che:
- “gli esercenti le attività di vendita al minuto e di somministrazione di alcolici osservano le norme contenute nell’art. 29, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 504/95 che fissano gli obblighi della denuncia di attivazione e di munirsi di licenza fiscale di cui all’art. 63 del medesimo D.Lgs. n. 504/95;
- (….) la comunicazione da presentare allo Sportello unico all’avvio della vendita al minuto di alcolici vale quale denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 504/95 all’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
| Tale previsione di rango primario dispone quindi una concentrazione delle fasi d’iniziativa dei distinti procedimenti coinvolti producendo l’assorbimento della denuncia di attivazione ex art. 29, comma 2 del D.Lgs. n. 504/95 da parte della presentazione della comunicazione preventiva al SUAP. |
- qualora l’interessato si avvalga del modulo procedimentale incardinato presso l’autorità comunale e del regime amministrativo per esso previsto non occorre presentare la denuncia all’Ufficio delle dogane. Resta fermo l’obbligo di munirsi della licenza fiscale di cui al comma 4 del predetto art. 29”.
| In altre parole, tale previsione di rango primario dispone, sostanzialmente, una concentrazione delle fasi d’iniziativa dei distinti procedimenti coinvolti (amministrativo e tributario) producendo l’assorbimento della denuncia di attivazione ex art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 504/95 da parte della presentazione della comunicazione preventiva al SUAP, il quale è tenuto alla trasmissione della stessa all’Ufficio delle dogane. |
La stessa Agenzia rammenta, infine, che le richieste per ottenere il rilascio di titoli abilitativi allo svolgimento di attività di rilevanza fiscale previsti dal Testo Unico delle accise devono essere assoggettate ad imposta di bollo, in misura pari a 16 euro.
| Chiarimenti agenzia delle dogane nota 131411/RU del 20.9.2019 |
Con la successiva nota protocollo n. 131411/RU del 20 settembre 2019, l’Agenzia delle Dogane ha chiarito che, nonostante il mutato assetto normativo, permangono non soggette all’obbligo di denuncia fiscale, le attività di vendita di prodotti alcolici che avvengono nel corso di sagre, fiere, mostre ed eventi similari a carattere temporaneo e di breve durata, atteso il limitato periodo di svolgimento di tali manifestazioni.
| La finalità della disposizione di cui all’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 504/95 di garantire all’Amministrazione finanziaria la possibilità di presidiare la filiera distributiva dei prodotti alcolici presuppone, difatti, che gli esercizi di vendita abbiano sede fissa od operino in forma permanente o comunque stagionale. |
| Decorrenza della nuova disposizione |
Atteso che la Legge n. 58/2019, di conversione del DL n. 34/2019, è entrata in vigore lo scorso 30.6.2019, consegue chel’obbligo di denuncia fiscale è reintrodotto a decorrere da tale data per tutte le attività che usufruivano dell’esonero.
Con la citata nota protocollo n. 131411/RU del 20 settembre 2019, l’Agenzia delle Dogane ha chiarito che, sono sottoposti ai neo introdotti obblighi di denuncia anche gli operatori che hanno iniziato l’attività dal 29.8.2017 (data di entrata in vigore della c.d. “Legge sulla Concorrenza”) senza essere tenuti all’osservanza del predetto vincolo.
Conseguentemente, gli esercenti rientranti nella descritta fattispecie saranno tenuti a consolidare la loro posizione presentando, all’Ufficio delle dogane territorialmente competente, entro il 31 dicembre 2019, la denuncia di attivazione di esercizio di vendita per quanto attiene alla disciplina dell’accisa; ciò in considerazione dell’avvenuta conclusione del procedimento amministrativo instaurato tramite lo Sportello unico (SUAP) per l’avvio dell’attività di vendita al minuto o di somministrazione di alcolici.
| Sul sito dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (www.adm.gov.it – Dogane – In un click – Accise – Modulistica) è reperibile un modello di denuncia di avvenuta attivazione predisposto per il caso di specie. |
Allo stesso modo, dovranno rispettare tale obbligo anche gli esercenti che avendo effettuato la comunicazione preventiva al SUAP in data anteriore al 29 agosto 2017 non abbiano completato il procedimento tributario di rilascio della licenza per l’intervenuta soppressione dell’obbligo di denuncia.
Diversamente, gli operatori in esercizio antecedentemente all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 178, della legge n. 124/2017 ed in possesso della licenza fiscale di cui all’art. 63, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 504/95 non sono tenuti ad alcun ulteriore adempimento, in forza della piena efficacia della licenza in precedenza rilasciata.
| Qualora tuttavia nel periodo di vigenza della soppressione dell’obbligo di denuncia siano intervenute variazioni nella titolarità dell’esercizio di vendita, l’attuale gestore ne darà tempestiva comunicazione al competente Ufficio delle dogane al fine di procedere all’aggiornamento della licenza di esercizio. Al medesimo Ufficio andranno presentate eventuali richieste di duplicato della licenza fiscale nei casi di smarrimento o distruzione del menzionato atto. |
Nella nota protocollo n. 131411/RU del 20 settembre 2019, viene ribadito che per le attività di vendita avviate dal 30.6.2019, la comunicazione da presentare allo Sportello unico (SUAP) all’avvio della vendita al minuto o della somministrazione di alcolici vale quale denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 504/95 all’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
| Qualora l’interessato si avvalga, pertanto, del modulo procedimentale incardinato presso l’autorità comunale non occorre presentare la denuncia all’Agenzia delle Dogane, sempreché la suddetta comunicazione sia stata trasmessa all’Ufficio delle dogane territorialmente competente. |
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
PROFESSIONISTI AZIENDALI ASSOCIATI SAS STP
