CIRCOLARE INFORMATIVA N. 59
Del 04 Luglio 2019
Compro oro: definito l’ammontare del contributo annuale per i soggetti iscritti al Registro
| Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che l’Organismo degli agenti in attività finanziarie e mediatori creditizi (OAM) ha stabilito i contributi per il rinnovo 2019 dei compro oro iscritti al Registro e ha confermato gli importi di prima iscrizione fissati dalla circolare n. 30/2018. In particolare, gli importi per il rinnovo dell’iscrizione per il 2019 sono esattamente la metà delle somme richieste per la prima iscrizione nel suddetto registro, ovvero: i) per gli esercenti l’attività di compro oro in modo prevalente: il contributo fisso di 115 euro per le persone giuridiche e di 60 per le imprese individuali; il contributo variabile, invece, è il medesimo per entrambi, ovvero pari a 35 euro per ogni sede operativa comunicata; ii) per gli esercenti l’attività di compro oro in modo secondario: il contributo fisso di 105 euro per le persone giuridiche e 50 euro per le imprese individuali; il contributo variabile per tutti è pari a 35 euro. Il predetto versamento deve essere effettuato tra il 15 luglio e il 30 settembre 2019 sul seguente c/c intestato a OAM Associazione: IT42M0200805181000105318357. Nella causale devono essere indicati nominativo / codice fiscale del soggetto a favore del quale il contributo è versato. |
| Premessa |
Il DLgs. 25.5.2017 n. 92, in vigore dal 5.7.2017, ha introdotto una serie di disposizioni specifiche per la definizione degli obblighi cui gli operatori compro oro sono tenuti al fine di:
- garantire la piena tracciabilità della compravendita e permuta di oggetti preziosi usati;
- prevenire l’utilizzo del relativo mercato per finalità illegali, con specifico riferimento al riciclaggio di denaro e al reimpiego di proventi di attività illecite.
Tra i principali obblighi, si segnalano i seguenti:
- l’istituzione del Registro dei compro oro presso il già esistente Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM);
- l’obbligo di identificare il cliente e verificare la sua identità attraverso un documento d’identità (o altro documento di riconoscimento equipollente);
- l’abbassamento del limite all’uso del contante a 500,00 euro (ciò deve essere rispettato a prescindere che l’acquisto o la vendita dell’oggetto prezioso usato siano effettuati con un’unica operazione o con più operazioni frazionate);
- l’apertura obbligatoria di un conto corrente dedicato;
- la compilazione di un scheda in cui si dettagliano tutti gli elementi e le informazioni oggettive della transazione:
- dati identificativi del cliente;
- descrizione degli oggetti;
- indicazione della quotazione;
- data e luogo dell’operazione;
- supporto fotografico, composto da due foto scattate da profili diversi,;
- indicazione della fonderia di destinazione qualora la cessione sia fatta per il recupero del metallo prezioso.
| Contributo a copertura costi |
L’art. 3, co. 4, lett. f del D.Lgs 92/2017 prevede, inoltre, l’obbligo, per i soggetti iscritti nel suddetto registro dei compro oro, di versare un contributo a copertura dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro.
| Il suddetto contributo è determinato tenuto conto “della natura giuridica e della complessità organizzativa dell’operatore, desumibili da elementi quali il numero di sedi operative, il numero dei preposti e l’esclusività o secondarietà dell’attività di compro oro esercitata”. |
Viene altresì previsto che, al fine di contenere gli oneri a carico degli operatori compro oro, anche in funzione del numero degli iscritti e in misura proporzionale alla loro dimensione, l’OAm puo’ determinare, a carico di ciascun operatore:
- un contributo per la prima iscrizione nel registro e;
- un contributo di iscrizione per ciascuna delle annualità successive alla prima.
| Contributo dovuto per la prima iscrizione |
Con la Circolare 26.7.2018, n. 30, l’OAM ha individuato la misura e la modalità di versamento del contributo dovuto per “la prima iscrizione” al predetto Registroprecisando che, al fine dell’iscrizione nel citato Registro, il soggetto interessato, oltre ad inviare all’OAM, in formato elettronico e in via telematica, un’apposita istanza utilizzando il servizio disponibile nell’area dedicata del sito Internet dell’Organismo (https://www.organismo-am.it/), deve versare un contributo per la prima iscrizione determinato in base alla:
- natura giuridica;
- esclusività o meno dell’attività svolta;
- complessità organizzativa.
Come precisato dall’OAM nella citata Circolare n. 30, la determinazione del predetto contributo va “effettuata al momento della presentazione della domanda stessa”. In particolare, gli importi dovuti, distinti in base all’esercizio prevalente / secondario dell’attività, sono stati fissati nelle seguenti misure (“Tabella A” della Circolare n. 30 del 26.7.2018):
| TIPOLOGIA OPERATORE | TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ | IMPORTO CONTRIBUTO |
| Persona giuridica (società di persone / di capitali) | Attività compro oro prevalente | Contributo fisso: € 230,00 + Contributo variabile: € 70,00 per ogni sede operativa |
| Attività compro oro secondaria | Contributo fisso: € 210,00 + Contributo variabile: € 70,00 per ogni sede operativa | |
| Persona fisica (ditte individuali) | Attività compro oro prevalente | Contributo fisso: € 120,00 + Contributo variabile: € 70,00 per ogni sede operativa |
| Attività compro oro secondaria | Contributo fisso: € 100,00 + Contributo variabile: € 70,00 per ogni sede operativa |
Merita evidenziare che l’eventuale variazione di sedi operative (o della prevalenza o meno dell’attività svolta) nel corso dell’anno di iscrizione comporta l’obbligo di immediata comunicazione all’OAM e di versamento della quota dovuta maggiorata.
| Sul punto l’OAM precisa che: “qualora l’operatore Compro oro proceda ad aprire una o più nuove sedi operative o a trasferire una o più sedi operative, è tenuto a comunicare l’avvenuta variazione e contestualmente a versare la quota variabile pari ad Euro 70,00 prevista dalla Tabella A per ciascuna sede operativa così modificata od aggiunta. Deve considerarsi invece esentato dal versamento l’operatore Compro oro il quale, avendo una sola sede operativa, si limiti a trasferire quella inizialmente comunicata. Qualora l’attività di Compro oro originariamente svolta in via secondaria divenisse, nel corso dell’anno di iscrizione, prevalente, l’operatore è tenuto a comunicare la variazione e contestualmente versare la differenza tra i diversi contributi previsti dalla Tabella A, pari ad Euro 20,00”. |
Come specificato dall’OAM nella Circolare n. 30 in esame il versamento del contributo va effettuato al momento della presentazione dell’istanza d’iscrizione. A tal fine, il richiedente deve produrre copia del documento comprovante l’avvenuto pagamento “con l’indicazione della banca emittente e del TRN – Transaction Reference Number o del CRO – Codice Riferimento Operazione”, utilizzando le modalità indicate dal sistema telematico di iscrizione gestito dal sito Internet dell’OAM.
Il predetto versamento deve essere effettuato sul seguente c/c intestato a OAM Associazione:
| IT42M0200805181000105318357 |
| Nella causale devono essere indicati nominativo / codice fiscale del soggetto a favore del quale il contributo è versato. |
Merita evidenziare che il contributo versato non è rimborsato dall’OAM in caso di:
- rinuncia / rigetto dell’istanza;
- cancellazione dal Registro (anche su istanza di parte).
| Contributo dovuto per le successive annualità |
Con la circolare n. 32/2019, l’Organismo degli agenti in attività finanziarie e mediatori creditizi (OAM) ha stabilito, invece, l’entità dei contributi per il rinnovo 2019 dei compro oro iscritti al Registro, confermando gli importi di prima iscrizione fissati dalla citata circolare n. 30/2018.
Gli importi per il rinnovo dell’iscrizione per il 2019 sono esattamente la metà delle somme richieste per l’iscrizione, ovvero:
- per gli esercenti l’attività di compro oro in modo prevalente: il contributo fisso di 115 euro per le persone giuridiche e di 60 per le imprese individuali; il contributo variabile, invece, è il medesimo per entrambi, ovvero pari a 35 euro per ogni sede operativa comunicata;
- per gli esercenti l’attività di compro oro in modo secondario: il contributo fisso di 105 euro per le persone giuridiche e 50 euro per le imprese individuali; il contributo variabile per tutti è pari a 35 euro.
| TIPOLOGIA OPERATORE | TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ | IMPORTO CONTRIBUTO |
| Persona giuridica (società di persone / di capitali) | Attività compro oro prevalente | Contributo fisso: € 115,00 + Contributo variabile: € 35,00 per ogni sede operativa |
| Attività compro oro secondaria | Contributo fisso: € 105,00 + Contributo variabile: € 35,00 per ogni sede operativa | |
| Persona fisica (ditte individuali) | Attività compro oro prevalente | Contributo fisso: € 110,00 + Contributo variabile: € 35,00 per ogni sede operativa |
| Attività compro oro secondaria | Contributo fisso: € 50,00 + Contributo variabile: € 35,00 per ogni sede operativa |
| Tali quote, riporta la circolare n. 32/2019, sono relative al periodo di iscrizione 1° luglio-31 dicembre 2019, riconoscendo in tal modo una sorta di risconto attivo nel contributo di iscrizione versato nel 2018. |
Il versamento del contributo deve essere effettuato tra il 15 luglio e il 30 settembre 2018.
Eccezione all’obbligo di versamento del rinnovo è rappresentato dagli iscritti all’OAM al 31 dicembre 2018 che, alla data del 30 giugno 2019, abbiano presentato domanda di cancellazione.
| Allo stesso modo, non dovrà corrispondere il contributo variabile corrispondente allo stesso punto vendita cancellato, l’operatore che, alla medesima data, abbia presentato istanza di chiusura di unità locale. |
Al contrario, a prescindere del versamento del contributo di rinnovo 2019, l’operatore che apra nuove sedi operative, o che solo le trasferisca (tranne che non sia l’unica sede operativa), dovrà comunicare la variazione e versare le quote variabili di cui alla circolare n. 30/2018, ossia 70 euro.
| Le variazioni di inversione attività compro oro, da secondaria in attività prevalente, imporrà il versamento della differenza di 20 euro; l’inversione contraria non darà diritto al rimborso. |
Le modalità di versamento sono rimaste invariate nel codice IBAN e nell’intestazione, tranne che ovviamente nella causale in cui, tassativamente, dovrà essere indicato il nominativo e il codice fiscale del soggetto a favore del quale il contributo è versato.
| Il contributo per gli anni successivi al 2019 sarà determinato dall’Organismo anche in ragione del numero complessivo degli iscritti e in misura proporzionale alla loro dimensione. |
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
PROFESSIONISTI AZIENDALI ASSOCIATI SAS STP
