Trasmissione dei corrispettivi dal 1° luglio 2019: per la verifica del limite di 400.000 euro occorre fare riferimento al volume d’affari complessivo
Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con la risoluzione Agenzia delle Entrate 8.5.2019 n. 47/E, è stato chiarito che, ai fini dell’applicazione anticipata, dall’1.7.2019, dell’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi ex art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015, riguardante i soggetti che effettuano operazioni nell’ambito del commercio al minuto e che hanno realizzato un volume d’affari superiore a 400.000,00 euro, occorre fare riferimento al volume d’affari complessivo del soggetto passivo IVA, determinato ai sensi dell’art. 20 del DPR 633/72. Pertanto, nel caso di soggetti che svolgono sia operazioni soggette a fatturazione che operazioni di cui all’art. 22 del DPR 633/72, non è possibile tener conto del solo volume d’affari riferito a queste ultime. Si precisa, inoltre, che il volume d’affari cui fare riferimento è quello relativo al 2018. Di conseguenza, i soggetti che hanno avviato l’attività nel corso del 2019 sono automaticamente esclusi dall’obbligo di trasmissione dei corrispettivi per il 2019. L’obbligo entrerà in vigore dall’1.1.2020 per la generalità dei soggetti che effettuano operazioni di cui all’art. 22 del DPR 633/72, fatti salvi gli esoneri che sono stati individuati con il decreto del MEF dello scorso 10.5.2019.
Premessa
Per i soggetti che esercitano attività di commercio al minuto e assimilate ex art. 22 del DPR 633/72 è stata prevista, a partire dall’anno 2017, la possibilità di optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate (art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015), al fine di beneficiare di alcune semplificazioni ai fini IVA.
Contestualmente, il DLgs. 127/2015 ha abrogato le disposizioni in materia di trasmissione facoltativa dei corrispettivi da parte delle imprese della grande distribuzione organizzata, pur prevedendo un periodo transitorio.
Accanto al regime opzionale, la norma ha previsto l’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi per alcune categorie di soggetti passivi (gestori di distributori automatici e distributori di carburante).
Il regime opzionale verrà però completamente superato per effetto del DL 119/2018, il quale dispone l’obbligo generalizzato di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi a partire dall’1.1.2020, con introduzione in via anticipata, dall’1.7.2019, per i commercianti al minuto con volume d’affari superiore a 400.000 euro.
Decorrenza dell’obbligo
Soggetti interessati
Norma di riferimento
1.4.2017
Distributori automatici con porta di comunicazione
Obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione dei corrispettivi
Come anticipato in premessa, l’art. 17 del DL 119/2018, modificando l’art. 2 del DLgs. 127/2015, ha previsto il graduale superamento del regime opzionale di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, stabilendo l’introduzione di un regime obbligatorio.
Nello specifico, il nuovo obbligo si applica:
dall’1.7.2019 per i commercianti al minuto di cui all’art. 22 del DPR 633/72 con volume d’affari superiore a 400.000 euro;
dall’1.1.2020 per la generalità dei commercianti al minuto ex art. 22 del DPR 633/72.
Ai fini dell’attuazione del nuovo obbligo l’Agenzia delle Entrate ha approvato il provvedimento 99297/2019 (modificativo del provv. Agenzia delle Entrate 182017/2016) e ha modificato le specifiche tecniche per la memorizzazione e trasmissione dei dati.
Riferimento al volume d’affari complessivo
Con la risoluzione 47/E/2019, l’Agenzia ha chiarito che l’eventuale superamento del limite di 400.000,00 euro disposto dall’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015 deve essere verificato tenendo conto del volume d’affari complessivo del soggetto passivo IVA, non essendo possibile fare riferimento soltanto a una o più delle sue attività.
Pertanto, contrariamente a quanto ipotizzato e auspicato dagli operatori e dalle associazioni di categoria, non potranno considerarsi esclusi dall’applicazione anticipata dell’obbligo di invio dei corrispettivi i soggetti con volume d’affari complessivo superiore a 400.000,00 euro derivante in via principale da operazioni soggette a fatturazione e soltanto in via secondaria da operazioni di cui all’art. 22 del DPR 633/72.
Secondo l’Agenzia, infatti, poiché l’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015 dispone l’obbligo anticipato per i “soggetti con un volume d’affari superiore a euro 400.000, senza ulteriori specificazioni, non può che farsi riferimento alla nozione di volume d’affari contenuta nell’art. 20 del DPR 633/72, corrispondente all’ammontare complessivo delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate dal soggetto passivo, registrate o soggette a registrazione nell’anno solare.
Attività avviate nel 2019 escluse dall’obbligo anticipato
Nel contesto della R.M. 47/E/2019, è stato altresì precisato che:
il volume d’affari da considerare è quello relativo al 2018;
di conseguenza, le attività iniziate nel corso del 2019 sono automaticamente escluse dall’obbligo per il 2019, ferma restando la possibilità di memorizzare e inviare i corrispettivi su base volontaria.
Soggetti esonerati
Con Decreto del 10.05.2019 del Ministero dell’Economia e delle Finanze sono state individuate le ipotesi di esonero dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, confermando, fra l’altro, ai fini della nuova disciplina, gli esoneri attualmente previsti in relazione all’obbligo di certificazione fiscale.
Operazioni escluse dall’obbligo di certificazione fiscale
In primo luogo vengono escluse dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi le operazioni che, attualmente, beneficiano dell’esonero dall’obbligo di certificazione fiscale, ossia:
le operazioni di cui all’art. 2 del DPR 696/96 (cessioni di tabacchi, giornali quotidiani o periodici, cessioni di taluni prodotti agricoli, ecc.);
le operazioni di cui al DM 13.2.2015 (servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente, di gestione e rendicontazione del relativo pagamento);
le operazioni di cui al DM 27.10.2015 (servizi elettronici, di telecomunicazione e teleradiodiffusione resi a privati).
In mancanza dei nuovi adempimenti, tali operazioni continueranno ad essere soggette all’obbligo di registrazione di cui all’art. 24 del DPR 633/72, fermo restando l’esonero dall’emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale.
Conseguentemente, non saranno coinvolti dall’adempimento in parola gli agricoltori che cedono prodotti agricoli ed ittici compresi nella prima parte della Tabella A, allegata al DPR 633/72: la cessione di prodotti agricoli (ad es. latte, olio ecc.), poiché non richiede alcun obbligo di certificazione fiscale da parte dei produttori, se non l’annotazione giornaliera nel registro dei corrispettivi, a mente dell’art. 24 del DPR 633/72, è fuori dal predetto obbligo, seppur temporaneamente.
Diversamente, la cessione di prodotti trasformati o manipolati non rientranti nella Tabella A, Parte I, allegata al DPR 633/72, ma rientranti nelle categorie individuate nel DM 13 febbraio 2015, relativo alle attività agricole “connesse”, comporta l’obbligo di certificazione dei corrispettivicon annotazione in un apposito sezionale del registro IVA (ad es. cessione di passata di pomodoro).
Biglietti per il trasporto pubblico collettivo
Il decreto prevede l’esonero dal nuovo obbligo anche per le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, ove i relativi biglietti di trasporto (anche emessi da biglietterie automatiche) assolvano alla funzione di certificazione fiscale.
Per tali operazioni resta fermo l’obbligo di registrazione dei corrispettivi, ma non sussiste l’obbligo di emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale.
Operazioni connesse e operazioni effettuate in via marginale
Fino al 31.12.2019, sono escluse dall’obbligo anche:
le operazioni collegate e connesse a quelle finora elencate;
le operazioni di cui all’art. 22 del DPR 633/72 effettuate in via marginale rispetto alle altre operazioni esonerate, ovvero rispetto ad operazioni soggette all’obbligo di fatturazione.
Si considerano effettuate in via marginale le operazioni i cui ricavi o compensi non superano l’1% del volume d’affari 2018.
Resta fermo, in questo caso, sia l’obbligo di registrazione dei corrispettivi, sia l’obbligo di emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale.
Operazioni nel corso di trasporti internazionali
Sono esonerate dall’obbligo di cui all’art. 2 del DLgs. 127/2015 altresì le operazioni effettuate a bordo di navi, aerei o treni, nel corso di un trasporto internazionale. I relativi corrispettivi dovranno essere registrati ai sensi dell’art. 24 del DPR 633/72 e certificati mediante l’emissione di scontrino o ricevuta fiscale.
Si precisa che gli esoneri individuati dal decreto in argomento sono disposti in via temporanea. Infatti, ai sensi dell’art. 1 del decreto medesimo, essi operano “in fase di prima applicazione“. Viene perciò stabilito che, con successivi decreti del Ministero dell’Economia e delle finanze, saranno individuati i termini a partire dai quali tali esoneri verranno meno. È comunque ammessa la possibilità di effettuare i nuovi adempimenti su base volontaria.
Operazioni effettuate mediante distributori automatici e cessioni di benzina e gasolio
L’art. 2 del decreto conferma l’obbligo di memorizzazione elettronica e di invio telematico dei corrispettivi già previsto dai co. 1-bis e 2 dell’art. 2 del DLgs. 127/2015 per le operazioni effettuate mediante distributori automatici e per le cessioni di benzina e gasolio utilizzati come carburanti per motori.
Inoltre, stabilisce che, fino al 31.12.2019, gli esercenti impianti di distribuzione carburante sono esonerati dal nuovo obbligo in relazione alle operazioni di cui all’art. 22 del DPR 633/72 (diverse dalle cessioni di benzina e gasolio) i cui ricavi o compensi non superino l’1% del volume d’affari 2018. Tali operazioni “marginali”, dunque, potranno ancora essere documentate mediante scontrino o ricevuta fiscale.
Tali esoneri dovrebbero ricalcare, almeno in parte, quelli disposti dall’art. 2 co. 2 del DPR 696/96 in relazione all’obbligo di certificazione fiscale (cfr. Mobili M., Parente G. “Produttori agricoli, taxi e giornalai sempre senza scontrino”, Il Sole – 24 Ore, 3.5.2019, p. 24). Tuttavia, nell’ambito della risoluzione 47/E/2019, l’Agenzia ha sottolineato che l’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015 pone “una regola di ordine generale – che sostituisce qualunque altra precedentemente in essere”, in base alla quale tutti i soggetti che effettuano operazioni di cui all’art. 22 del DPR 633/72 memorizzano e inviano i dati dei corrispettivi giornalieri.
Si evidenzia che l’esonero dalla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi previsto per le operazioni di cui all’art. 2 del DPR 696/96 (comprese le cessioni di prodotti agricoli in regime speciale) sarà limitato nel tempo, per effetto dell’art. 3 del DM 10 maggio 2019, il quale chiarisce che, con successivi decreti del Ministro dell’Economia e delle finanze, sentite le associazioni di categoria, saranno individuate le date a partire dalle quali verranno meno gli esoneri inseriti nelle lettere a) e b) dell’art. 1 del DM 10 maggio 2019, ivi compreso – dunque – quello per gli agricoltori in regime speciale.
Vantaggi
Per i soggetti che memorizzano e trasmettono in via telematica i dati dei corrispettivi giornalieri è previsto l’esonero:
dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi (fatta salva l’emissione della fattura su richiesta del cliente);
dall’obbligo di registrazione dei corrispettivi di cui all’art. 24 del DPR 633/72.
Inoltre, secondo la Relazione illustrativa al DL 119/2018, l’introduzione del regime obbligatorio consentirà di abolire alcuni adempimenti contabili quali:la tenuta del registro dei corrispettivi e;la conservazione dei documenti alternativi alla fattura (come gli scontrini e le ricevute fiscali).
Modalità di memorizzazione e invio dei dati
Per adempiere il nuovo obbligo, i commercianti al minuto devono:
dotarsi dei “Registratori Telematici” definiti e regolamentati con provv. Agenzia delle Entrate 28.10.2016 n. 182017;
in alternativa, utilizzare la procedura web gratuita messa a disposizione sul sito dell’Agenzia delle Entrate, in apposita area riservata, utilizzabile anche mediante dispositivi mobili (provv. Agenzia delle Entrate 99297/2019).
Specifici adempimenti sono previsti per i commercianti al minuto che operano mediante più di tre punti cassa per singolo punto vendita e che trasmettono i dati dei corrispettivi mediante un unico “punto di raccolta” (cfr. § 3 delle specifiche tecniche per l’invio dei dati dei corrispettivi). I dati dei corrispettivi da trasmettere sono individuati dall’allegato al provvedimento 182017/2016 denominato “Tipi di dati per i corrispettivi”.
Consultazione dei dati
Le informazioni acquisite telematicamente dall’Agenzia delle Entrate sono messe a disposizione del soggetto passivo titolare del Registratore telematico o di un intermediario di cui all’art. 3 co. 3 del DPR 322/98 appositamente delegato dal soggetto passivo, mediante apposita area dedicata e riservata presente sul sito web dell’Agenzia, e costituiscono il libretto di dotazione informatico del Registratore.
Il conferimento e la revoca della delega sono effettuati secondo le modalità di cui al provvedimento Agenzia delle Entrate 5.11.2018.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.