CIRCOLARE INFORMATIVA N. 41
Del 19 Aprile 2019
Codice della crisi: ridotti i limiti dimensionali per la nomina dell’organo di controllo nelle SRL
| Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che il D.Lgs. 12.1.2019, n. 14, in attuazione della L. 19.10.2017, n. 155, ha introdotto il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, che prevede numerose novità rispetto alle disposizioni contenute nella Legge Fallimentare. Questo nuovo testo legislativo sarà applicabile, in termini generali, dal 15.8.2020, ad eccezione di alcune norme, essenzialmente di carattere civilistico, che esplicano i propri effetti già dallo scorso 16.3.2019. Si tratta, in particolare, dell’istituzione dell’Albo dei gestori e controlli della crisi, della certificazione dei debiti fiscali e contributivi, nonché dell’obbligo per le società di adottare adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita di continuità aziendale. È, inoltre, stabilita l’estensione dei casi di nomina obbligatoria, da parte della società a responsabilità limitata dell’organo di controllo o del revisore legale dei conti. In particolare, il “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza”, emenda il testo dell’art. 2477 c.c. riducendo in modo sensibile le soglie al cui superamento si rende obbligatoria la nomina nelle Srl dell’organo di controllo o del revisore; basta, infatti, superare per due esercizi consecutivi, uno solo dei seguenti limiti: i) euro 2 milioni di ricavi delle vendite e delle prestazioni; ii) euro 2 milioni di totale dell’attivo dello Stato Patrimoniale; iii) n. 10 dipendenti occupati in media durante l’esercizio. Qualora la società a responsabilità limitata non assolva tale dovere – entro il termine stabilito dall’art. 2477, co. 5, c.c. – vi provvede il tribunale, oltre che su richiesta di ogni interessato, anche su segnalazione del conservatore del Registro delle Imprese. L’obbligo della s.r.l. in parola cessa, invece, quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei suddetti limiti. |
| Il nuovo codice della crisi e dell’insolvenza: novità in sintesi |
Con il DLgs. 12.1.2019 n. 14, attuativo della L. 19.10.2017 n. 155 di riforma organica delle procedure concorsuali, è stato approvato il nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza (CCII).
| Questo nuovo testo legislativo sarà applicabile, in termini generali, dal 15.8.2020, ad eccezione di alcune norme, essenzialmente di carattere civilistico, che esplicano i propri effetti già dal 16.3.2019 |
| Novità in vigore dal 15.8.2020 |
In generale, la nuova disciplina entrerà in vigore il prossimo 15.8.2020, cioè decorsi diciotto mesi dalla pubblicazione nella G.U., avvenuta in data 14.2.2019. Tra le principali novità, in estrema sintesi, si annoverano:
- la procedura di allerta, gli indicatori della crisi e gli indici significativi, al fine di intercettare tempestivamente la crisi e di intervenire prima che essa si traduca in insolvenza; l’elaborazione degli indici è demandata al CNDCEC;
- le misure premiali (tra le quali, quelle di natura fiscale) per l’imprenditore che segnali tempestivamente la crisi;
- la procedura di composizione della crisi e l’istituzione dei nuovi organismi di composizione (OCRI e OCC);
- il procedimento unitario di accesso alle singole procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza;
- l’ introduzione dei nuovi istituti di composizione della crisi, come il concordato minore per i piccoli imprenditori, professionisti, ecc. (escluso il consumatore);
- la nuova disciplina del concordato preventivo in continuità diretta e indiretta;
- la nuova disciplina della liquidazione giudiziale, che sostituisce la procedura fallimentare, con estensione dei poteri del curatore;
- la nuova disciplina sulla tutela dell’occupazione e del reddito dei lavoratori, sia nel concordato sia nella liquidazione giudiziale;
- l’introduzione dell’esdebitazione di diritto (d’ufficio) e dell’esdebitazione del debitore incapiente (concessa al ricorrere di alcune condizioni);
- la nuova disciplina del concordato e della liquidazione giudiziale del gruppo di imprese.
| Novità in vigore dal 16.3.2019 |
Sono previste, però, alcune norme che entrano in vigore il 16.3.2019, cioè decorsi 30 giorni dalla pubblicazione nella G.U.; si tratta, precisamente:
- della disciplina sulla competenza territoriale per le procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza, che viene individuata in relazione al centro degli interessi principali del debitore;
- delle norme sull’istituzione e funzionamento dell’Albo degli incaricati all’esercizio delle funzioni di gestione e di controllo;
- della disciplina sull’area web riservata per le notifiche non andate a buon fine;
- delle norme sulla certificazione dei debiti tributari e dei debiti contributivi e per premi assicurativi (artt. 363 e 364);
- delle norme in materia di diritto societario, tra le quali quelle che prevedono i nuovi assetti organizzativi societari funzionali anche alla rilevazione tempestiva della crisi;
- delle disposizioni concernenti le garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire.
| Disciplina transitoria |
Ai sensi dell’art. 390, i ricorsi per dichiarazione di fallimento e le proposte di concordato fallimentare, i ricorsi per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l’apertura del concordato preventivo, per l’accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa e le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, depositati prima dell’entrata in vigore del CCII, ossia fino al 14.8.2020, sono soggetti alla disciplina di cui al RD 267/42 ed alla L. 3/2012 (co. 1).
| Analoga disciplina si applica, in via transitoria, alle procedure di fallimento ed alle altre procedure (di cui al co. 1) pendenti alla data di entrata in vigore del CCII, nonché alle procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande di cui al co. 1 (co. 2). |
| Controlli societari: disciplina in vigore sino al 16.3.2019 |
Tra le principali novità apportate dal CCII, vi è l’estensione dei casi di nomina obbligatoria, da parte della società a responsabilità limitata, dell’organo di controllo o del revisore legale dei conti, previa sensibile riduzione delle soglie al cui superamento si rende obbligatoria la nomina nelle Srl dell’organo di controllo o del revisore.
Prima di illustrare le citate modifiche, si ricorda che, ai sensi dell’art. 2477 co. 2 e 3 c.c., in vigore fino al 16.3.2019, l’obbligatorietà della nomina dell’organo di controllo o del revisore era prevista per le società:
- tenute alla redazione del bilancio consolidato;
- controllanti una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- che per due esercizi consecutivi avessero superato due dei limiti indicati dall’art. 2435-bis co. 1 c.c. per la redazione del bilancio in forma abbreviata.
| La nomina dell’organo di controllo o del revisore, quindi, era obbligatoria al superamento, per due esercizi consecutivi, di due dei seguenti limiti: totale dell’attivo dello Stato patrimoniale pari a 4.400.000,00 euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 8.800.000,00 euro;dipendenti occupati in media durante l’esercizio pari a 50 unità. L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore cessava se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non venivano superati. |
Il comma quinto dell’art. 2477 c.c. precisava, inoltre, che l’assemblea di approvazione del bilancio in cui venivano superati i limiti sopra indicati era tenuta a provvedere, entro 30 giorni, alla nomina dell’organo di controllo o del revisore. Se l’assemblea non provvedeva, alla nomina procedeva il Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.
| Controlli societari: novità del codice della crisi |
L’art. 379, co. 1, del CCII, in vigore dal 16 marzo 2019, ha modificato i co. 2 e 3 del citato art.2477 c.c., estendendo i casi di s.r.l. obbligate alla nomina dell’organo sindacale – anche monocratico – o del revisore legale dei conti a quelle che, per due esercizi consecutivi, hanno superato almeno uno dei seguenti limiti:
- 2 milioni di euro di totale dell’attivo patrimoniale;
- 2 milioni di euro di ricavi dalle vendite e prestazioni;
- 10 unità di dipendenti occupati in media durante il periodo amministrativo.
Qualora la società a responsabilità limitata non assolva tale dovere – entro il termine stabilito dall’art. 2477, co. 5, c.c. – vi provvede il tribunale, oltre che su richiesta di ogni interessato, anche su segnalazione del conservatore del Registro delle Imprese.
| Oltre all’abbassamento delle soglie per l’insorgenza dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore, è da segnalare come: mentre nell’attuale disciplina, ai fini dell’insorgere dell’obbligo della nomina occorre il superamento di almeno due degli elementi indicati per due esercizi consecutivi (non necessariamente gli stessi), la nuova disciplina ritiene sufficiente il superamento di uno solo degli elementi indicati (anche diversificato) per due esercizi consecutivi;l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore correlato a tale ultima condizione cessa quando, per tre esercizi consecutivi, e non più per due, non sia superato alcuno dei predetti limiti. |
| Decorrenza |
Il codice della crisi e dell’insolvenza fissa in 9 mesi dal 16.3.2019 il termine entro il quale le srl (e le cooperative) già costituite alla medesima data dovranno provvedere a nominare l’organo di controllo o il revisore legale e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto (fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni previste).
| Conseguentemente, entro il 16.12.2019, le srl dovranno essere “pronte“, (anche) sotto il profilo della strutturazione dei controlli, a dare attuazione alle novità in materia di crisi d’impresa da applicarsi a decorrere dal 15.08.2020. |
A tali fini, quindi, onde evitare di procedere a specifiche convocazioni, si potrebbe optare per la nomina dell’organo di controllo o del revisore legale nel corso dell’assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all’esercizio 2018.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
PROFESSIONISTI AZIENDALI ASSOCIATI SAS STP
