CIRCOLARE INFORMATIVA N. 35
Del 18 Marzo 2019
Fatturazione elettronica: ultimi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate e delle Associazioni di categoria
| Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, in tema di fatturazione elettronica, l’Agenzia delle Entrate è nuovamente intervenuta per chiarire l’ambito applicativo del divieto di emissione della fattura elettronica disposto per le operazioni effettuate in ambito sanitario. Sul punto, richiamando l’art. 9-bis co. 2 del DL 135/2018, con le FAQ Agenzia delle Entrate 26.2.2019 è stato precisato che il divieto di emissione della fattura in formato elettronico previsto per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riferimento “alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria” (art. 10-bis del DL 119/2018), riguarda anche i soggetti non tenuti a detto invio, per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche. Inoltre, ulteriori indicazioni di natura operativa sull’emissione delle fatture elettroniche sono state fornite da Assosoftware e da ANC (Associazione Nazionale Commercialisti). Nello specifico, l’Associazione Nazionale Commercialisti (ANC) ha suggerito di prestare particolare attenzione all’indicazione del codice IBAN all’interno delle fatture elettroniche, in quanto, secondo alcune segnalazioni ricevute dagli istituti di credito, soggetti ignoti sono riusciti ad accedere alle fatture elettroniche emesse da imprese e professionisti, modificando le coordinate bancarie ivi riportate. Si consiglia, pertanto, di verificare direttamente con i beneficiari la correttezza dell’IBAN indicato in fattura prima di autorizzare operazioni di pagamento. |
| Premessa |
In tema di fatturazione elettronica, l’Agenzia delle Entrate è nuovamente intervenuta per chiarire l’ambito applicativo del divieto di emissione della fattura elettronica disposto per le operazioni effettuate in ambito sanitario.
| Inoltre, indicazioni di natura operativa sull’emissione delle fatture elettroniche sono state fornite da Assosoftware e da ANC (Associazione Nazionale Commercialisti). | ||
| Divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie | ||
Con una FAQ pubblicata in data 26.2.2019 sul proprio sito, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che, per effetto dell’art. 9-bis co. 2 del DL 135/2018, il divieto di emissione della fattura in formato elettronico, già previsto dall’art. 10-bis del DL 119/2018 per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento “alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria”, è esteso anche ai soggetti non tenuti a detto invio, con riferimento a tutte le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.
| Viene ribadito, pertanto, che per l’anno 2019, in relazione alle suddette prestazioni, è posto divieto di emettere fattura elettronica anche ai soggetti non tenuti a inviare i dati al Sistema tessera sanitaria (quali podologi, fisioterapisti, logopedisti, ecc.). |
Con riguardo alla decorrenza del divieto, tuttavia, è opportuno rilevare che l’art. 9-bis del DL 135/2018 è stato introdotto in sede di conversione.
| Pertanto, anche se la FAQ in argomento non menziona tale aspetto, si ritiene che il divieto di fatturazione elettronica, per i nuovi soggetti, possa considerarsi applicabile soltanto a partire dal 13.2.2019, data di entrata in vigore della L. 12/2019, di conversione del DL 135/2018. |
| Importi delle note di credito con segno positivo |
Con una risposta del 22.2.2019, Assosoftware ha ricordato che anche le note di credito emesse ai sensi dell’art. 26 co. 2 del DPR 633/72 devono essere generate in formato elettronico, indicando quale tipologia di documento il codice TD04 (cfr. specifiche tecniche allegate sub A al provv. Agenzia delle Entrate 30 aprile 2018 n. 89757).
| Inoltre, gli importi devono essere obbligatoriamente indicati con segno positivo “sia nelle righe che nel riepilogo per aliquota”, per cui eventuali documenti classificati come TD04 che riportano valori negativi “dovranno essere elaborati ignorando il segno“. |
| Fattura emessa dal cessionario per conto del cedente |
Con un’altra risposta pubblicata il 25.2.2019, Assosoftware ha fornito indicazioni circa i termini di registrazione delle fatture elettroniche emesse dal cessionario per conto del cedente. Secondo l’Associazione, quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 13/2018 con riguardo alle fatture attive (le quali possono essere registrate dall’emittente prima della conferma, da parte del Sistema di Interscambio, che la fattura è stata correttamente recapitata), dovrebbe potersi applicare anche nell’ipotesi sopra descritta.
| Il cessionario, pertanto, dovrebbe poter registrare la fattura d’acquisto senza attendere la relativa consegna da parte del Sistema di Interscambio, in quanto è già in possesso del documento che gli sarà successivamente recapitato. |
Resta fermo che, in caso di scarto, il cessionario medesimo, secondo Assosoftware, sarebbe tenuto a operare una variazione contabile valida ai fini interni prima di registrare tra gli acquisti il documento corretto, posto che la fattura elettronica scartata dal SdI si considera non emessa.
| Tale soluzione, tuttavia, presenta profili di rischio, in quanto potrebbe consentire al cessionario di operare la detrazione dell’imposta prima del verificarsi del presupposto formale del possesso di una valida fattura d’acquisto. |
| Indicazione del codice IBAN nelle fatture elettroniche |
Con un comunicato diffuso in data 21.2.2019, l’Associazione Nazionale Commercialisti (ANC) ha suggerito di prestare particolare attenzione all’indicazione del codice IBAN all’interno delle fatture elettroniche, in quanto, secondo alcune segnalazioni ricevute dagli istituti di credito, soggetti ignoti sono riusciti ad accedere alle fatture elettroniche emesse da imprese e professionisti, modificando le coordinate bancarie ivi riportate.
| Si consiglia, pertanto, di verificare direttamente con i beneficiari la correttezza dell’IBAN indicato in fattura prima di autorizzare operazioni di pagamento |
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
PROFESSIONISTI AZIENDALI ASSOCIATI SAS STP
