Nuove scadenze per l’invio all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle fatture e alle operazioni con l’estero

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 34

Del 18 Marzo 2019

Nuove scadenze per l’invio all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle fatture e alle operazioni con l’estero

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con DPCM del 27 febbraio sono state disposte diverse proroghe ed, in particolare, è stata disposta la proroga: i) al 30.4.2019 del termine per la presentazione della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (art. 21 del DL 78/2010) relativa ai dati del 3° e 4° trimestre 2018 ovvero del 2° semestre 2018, nonché della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015); ii) al 10.4.2019 la scadenza per l’invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relativa al 4° trimestre 2018 (art. 21-bis del DL 78/2010); iii) al 16.5.2019 il termine per l’effettuazione dei versamenti dell’IVA relativi ai primi tre mesi del 2019, con la maggiorazione dello 0,40% mensile a titolo di interesse corrispettivo, da parte dei soggetti passivi IVA che facilitano, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop (art. 11-bis co. 11-15 del DL 135/2018, conv. L. 12/2019); iv) al 31.5.2019 la scadenza per la trasmissione delle comunicazioni dei dati delle operazioni transfrontaliere relative alle operazioni dei mesi di marzo e aprile 2019, per i soggetti passivi di cui al punto precedente.  
Premessa

Con apposito DPCM del 27.02.2019 sono state disposte diverse proroghe di adempimenti scadenti il 28 Febbraio 2019. Si tratta, in particolare, delle comunicazioni telematiche all’Agenzia delle Entrate dei dati riguardanti:

  • le fatture relative alla seconda metà del 2018 (c.d. “spesometro”);
  • le liquidazioni IVA relative al quarto trimestre 2018;
  • le operazioni con l’estero (c.d. “esterometro”).
Il DPCM contiene inoltre specifiche proroghe in relazione agli adempimenti riguardanti i soggetti che facilitano le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, mediante l’uso di interfacce elettroniche.

Si ricorda, che con il provv. 27.2.2019 n. 48597, l’Agenzia delle Entrate aveva disposto la proroga del termine del 28.2.2019, all’8.3.2019, in relazione alla comunicazione telematica dei dati riguardanti le spese sostenute nel 2018 per interventi:

  • di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica o di arredo;
  • effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali.
Proroga della comunicazione dei dati delle fatture

Viene prorogato dal 28.2.2019 al 30.04.2019 il termine per l’invio della comunicazione di cui all’art. 21 del DL 78/2010 (c.d. “spesometro”) relativa:

  • alle fatture emesse e ricevute nel terzo e quarto trimestre 2018;
  • ovvero, per i soggetti che si sono avvalsi della facoltà di trasmissione con cadenza semestrale, delle fatture emesse e ricevute nel secondo semestre 2018.
Per effetto dell’art. 1 co. 916 della L. 205/2017, che ha abrogato l’art. 21 del DL 78/2010, la comunicazione risulta abolita a partire dal periodo d’imposta 2019, a seguito dell’applicazione generalizzata dell’obbligo di fatturazione elettronica. Pertanto, la comunicazione relativa agli ultimi due trimestri del 2018 (ovvero all’ultimo semestre 2018) costituisce l’ultima comunicazione da inviare.
Proroga della comunicazione dei dati delle liquidazioni iva

Viene prevista la proroga dal 28.2.2019 al 10.4.2019 del termine per l’invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relativa al quarto trimestre 2018.

Ai sensi dell’art. 21-bis del DL 78/2010, la comunicazione deve essere trasmessa, di regola, nei termini di cui all’art. 21 del DL 78/2010 (ancorché abrogato), ossia entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare, fatta eccezione per i dati relativi al secondo trimestre, per i quali la comunicazione è fissata al 16 settembre.
Proroga della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere

Viene prorogato al 30.4.2019 anche il termine per l’invio della comunicazione dei dati delle opera-zioni transfrontaliere di cui all’art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015 (c.d. “esterometro”), relativa ai mesi di gennaio e febbraio 2019.

La comunicazione è stata introdotta con decorrenza dal 2019 e deve essere trasmessa da parte della generalità dei soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia, con riferimento alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. Fanno eccezione le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche ai sensi dell’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015.

L’art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015 stabilisce che la comunicazione deve essere trasmessa entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso, ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione. Pertanto, le comunicazioni:

  • relative al mese di gennaio 2019, avrebbero dovuto essere trasmesse entro il 28.2.2019;
  • relative al mese di febbraio 2019, avrebbero dovuto essere trasmesse entro il 31.3.2019 (termine che, cadendo di domenica, sarebbe slittato all’1.4.2019).
Per effetto della proroga, le comunicazioni relative ai mesi di gennaio e febbraio 2019 dovranno essere effettuate entro il 30.4.2019, venendo a coincidere con il termine ordinario previsto per la comunicazione relativa al mese di marzo 2019.
Proroga degli adempimenti per vendite a distanza tramite interfaccia elettronica

Il DPCM prevede la proroga dei termini di versamento dell’IVA e di presentazione dell’“esterometro” da parte dei soggetti passivi che facilitano, mediante un’interfaccia elettronica (es. un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi), le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop.

Ai sensi dell’art. 11-bis co. 11-15 del DL 14.12.2018 n. 135, conv. L. 11.2.2019 n. 12, si considera che tali soggetti abbiano ricevuto e ceduto i prodotti elettronici in argomento quando facilitano le vendite al verificarsi delle seguenti situazioni: i beni hanno valore intrinseco non superiore a 150,00 euro, sono stati importati da territori o Paesi terzi e sono oggetto di vendite a distanza;i beni sono ceduti, nei confronti di privati, nel territorio dell’Unione europea da parte di soggetti passivi non stabiliti nell’UE.

Per effetto delle nuove disposizioni (entrate in vigore il 13.2.2019), tali soggetti sono tenuti ad assolvere l’imposta sull’acquisto dei beni e a versare l’IVA applicata sulla successiva cessione a privati consumatori.

Versamento dell’IVA

Al riguardo, il DPCM prevede la proroga al 16.5.2019 dei termini per il versamento dell’IVA dovuta in relazione alle suddette operazioni, che sarebbero scaduti entro il 16.4.2019. Tuttavia, è prevista la maggiorazione dello 0,40% mensile a titolo di interesse corrispettivo.

Comunicazione delle operazioni

Per i medesimi soggetti viene altresì prorogato dal 30.4.2019 al 31.5.2019 il termine per l’invio dei dati relativi alle operazioni (“esterometro” di cui all’art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015) del mese di marzo 2019.

Il 31.5.2019 costituisce quindi il termine sia per l’invio della comunicazione relativa al mese di marzo 2019 che per la comunicazione relativa al mese di aprile 2019 (ferma restando la suddetta pro-roga al 30.4.2019 delle comunicazioni relative ai mesi di gennaio e febbraio 2019).

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

PROFESSIONISTI AZIENDALI ASSOCIATI SAS STP