CIRCOLARE INFORMATIVA N. 30
Del 22 Febbraio 2019
DL semplificazioni:
le novità dopo la conversione in legge
| Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12.02.2019 la legge di conversione (n. 12 del 11.02.2019) del DL n. 135 del 14.12.2018. Tra le novità contenute nel provvedimento segnaliamo, in particolare, le seguenti: i) l’abrogazione dell’IRES agevolata per gli enti senza scopo di lucro è subordinata ad un provvedimento che istituisce misure di favore per gli enti con finalità sociali; ii) in materia di rottamazione dei ruoli viene prevista una nuova possibilità di dilazione a favore di coloro che non hanno versato, entro il 07.12.2018 scorso, le somme previste dalla rottamazione bis (il carico viene dilazionato in 10 rate); iii) in materia di saldo e stralcio, vengono introdotte alcune disposizioni di dettaglio che prevedono l’automatica inclusione dei carichi non ammessi alla rottamazione-ter (compresa la nuova ipotesi prevista nel caso di mancato pagamento delle somme entro il 07.12.2019); iv) in materia di regime forfetario viene precisato che non opera la preclusione relativa ai rapporti intercorsi con committenti/datori di lavoro nel caso di conclusione della pratica professionale; v) in materia di start-up, viene eliminato l’obbligo di aggiornare e rendere pubbliche le informazioni richieste per l’iscrizione nella Sezione speciale e introdotta una nuova modalità di comunicazione delle informazioni; vi) vengono introdotte tra le spese ammesse all’iper – ammortamento anche i costi riferiti alla scaffalatura asservita agli impianti automatici di movimentazione dei magazzini automatizzati; vii) sono state introdotte alcune modifiche in materia di custodia e conversione del pignoramento; viii) viene confermata la soppressione del SISTRI, con introduzione di un nuovo registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti; ix) viene esteso l’esonero dall’obbligo di fattura elettronica a tutte le prestazioni sanitarie, comprese quelle non comunicate al sistema STS. |
| Premessa |
Con legge n. 12 del 11.02.2019 il legislatore ha convertito il DL n. 135 del 14.12.2018 introducendo numerose novità di carattere fiscale e in materia adempimenti. Viene prevista, in particolare:
una modifica parziale degli istituti di definizione, con particolare riferimento alla rottamazione ter (con introduzione di una nuova possibilità di definizione dei carichi) ed al c.d. saldo e stralcio (con introduzione di un meccanismo automatico di rottamazione dei ruoli qualora non sussistano i requisiti per la definizione agevolata);
l’abrogazione del sistema SISTRI e degli adempimenti comunicativi previsti in materia di Start-up innovative (introducendo adempimenti semplificati sostitutivi);
in materia di ETS, la sospensione dell’abrogazione dell’IRES agevolata (fino a quando non verranno approvate misure di favore con apposito provvedimento), nonché la definizione di alcune preclusioni relative alla direzione, al coordinamento/controllo di imprese sociali da parte di società con socio unico, enti con scopo di lucro e amministrazioni pubbliche.
Si segnala inoltre che, in materia di regime forfetario, la conclusione del periodo di pratica professionale non preclude l’accesso all’istituto.
| Le novità previste dalla conversione del DL semplificazioni |
| Fatturazione elettronica | L’esonero introdotto a favore delle prestazioni sanitarie oggetto di comunicazioni al STS viene esteso a tutte le prestazioni di carattere sanitario, a prescindere dall’obbligo di comunicazione al STS. |
| Regime forfetario | In materia di regime forfetario, viene specificato che la preclusione riferita a coloro che esercitano attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro nei confronti dei quali hanno intrattenuto rapporti nei due anni precedenti non opera nel caso di conclusione della pratica professionale. |
| Rottamazione ruoli | Come noto, coloro che hanno provveduto al pagamento, entro il 07.12.2018, delle somme in scadenza a luglio, settembre e ottobre 2018 sulla base della c.d. rottamazione bis, hanno ottenuto automaticamente la dilazione delle somme relative all’importo residuo in 10 rate di pari importo. Con la conversione in legge del DL semplificazioni è stato previsto che coloro che non hanno provveduto ad effettuare il pagamento entro lo scorso 07.12.2018 hanno in ogni caso diritto alla definizione tramite versamento dell’intera somma entro il 31.07.2019. In caso di opzione per il pagamento rateale, invece, vengono previste 10 rate di pari importo con le seguenti scadenze: TERMINI PAGAMENTO NUOVA DILAZIONE Termine Importo 31.07.2019 10% 30.11.2019 10% 28.02.2020 10% 31.05.2020 10% 31.07.2020 10% 30.11.2020 10% 28.02.2021 10% 31.05.2021 10% 31.07.2021 10% 30.11.2021 10% |
| Saldo e stralcio | Nel caso in cui sia impossibile estinguere il debito per difetto dei requisiti, ovvero qualora la definizione abbia ad oggetto debiti diversi da quelli ammessi, i debiti sono automaticamente ammessi alla rottamazione-ter. In tal caso, le somme sono ripartite in 17 rate: TERMINI DI VERSAMENTO E IMPORTI Termine di versamento Importo da versare 30.11.2019 30% 28.02.2020 4.375% 31.05.2020 4.375% 31.07.2020 4.375% 30.11.2020 4.375% 28.02.2021 4.375% 31.05.2021 4.375% 31.07.2021 4.375% 30.11.2021 4.375% 28.02.2022 4.375% 31.05.2022 4.375% 31.07.2022 4.375% 30.11.2022 4.375% 28.02.2022 4.375% 31.05.2022 4.375% 31.07.2022 4.375% 30.11.2022 4.375% Specularmente a quanto previsto in materia di rottamazione ter, anche nel caso in cui i debiti non ammessi al saldo e stralcio si riferiscano a precedenti procedure per cui non è stato versato l’importo dovuto entro il 07.12.2018, il debitore è ammesso alla definizione con la seguente possibilità di dilazione: TERMINI DI VERSAMENTO E IMPORTI Termine di versamento Importo da versare 30.11.2019 30% 28.02.2020 8,75% 31.05.2020 8,75% 31.07.2020 8,75% 30.11.2020 8,75% 28.02.2021 8,75% 31.05.2021 8,75% 31.07.2021 8,75% 30.11.2021 8,75% |
| Start-up innovative e incubatori | Con riferimento alle start-up innovative, si deve segnalare una modifica degli adempimenti previsti per l’iscrizione alla sezione speciale del Registro delle Imprese: viene eliminato l’obbligo per le start up (e incubatori) di aggiornare e rendere pubbliche le informazioni richieste per l’iscrizione nella Sezione speciale del Registro delle imprese; l’attestazione del mantenimento dei requisiti costitutivi può essere effettuata entro 7 mesi dalla chiusura dell’esercizio nel caso di approvazione del bilancio nel maggior termine di 180 giorni; le informazioni rese in sede di iscrizione devono essere confermate ed aggiornate almeno una volta l’anno nella piattaforma startup.registroimprese.it. |
| PMI innovative | Il termine per il deposito dell’attestazione viene omologato al nuovo termine previsto per le start-up. Specularmente, viene previsto l’obbligo di conferma e aggiornamento con cadenza annuale dei requisiti nella piattaforma startup.registroimprese.it. |
| Definizione risorse proprie UE | Vengono modificati i termini di pagamento successivi a quello del 30.09.2019: per effetto delle modifiche, i versamenti rateali dovranno essere corrisposti entro il 28.02, il 31.05, 31.07 e 30.11 di ogni anno fino al 2023. |
| Iper ammortamento | Tra le spese ammesse all’incentivo vengono introdotti i costi attribuibili alla scaffalatura dei magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica. |
| IRES agevolata – sospensione della soppressione | Con riferimento all’IRES agevolata del 12% a favore degli enti con personalità giuridica viene prevista la sospensione dell’abrogazione fino all’approvazione di specifici provvedimenti legislativi che individuano misure di favore nei confronti dei soggetti che svolgono attività che realizzano finalità sociali con modalità non commerciali. Viene inoltre specificato che la tassazione agevolata degli utili reinvestiti non può essere cumulata alla riduzione IRES in oggetto. |
| Vendita distanza telefoni cellulari – presunzione | In sede di conversione in legge è stata introdotta una presunzione di cessione ai fini IVA relativamente ai soggetti passivi che utilizzano un’interfaccia elettronica o piattaforma per agevolare e semplificare le vendite a distanza di telefoni, console da gioco, tablet PC e laptop. Viene previsto, in particolare, che nel caso in cui un soggetto passivo faciliti le vendite a distanza di beni importati di valore intrinseco non superiore a 150 euro o faciliti, allo stesso modo, le cessioni degli stessi beni nell’UE da parte di un soggetto passivo non stabilito nell’UE a persone private si considera che lo stesso abbia ricevuto e ceduto i beni. Qualora il soggetto passivo che facilita le vendite a distanza sia stabilito in uno stato che non ha sottoscritto alcun accordo di assistenza reciproca con l’Italia, ha l’obbligo di designare un intermediario che agisce in suo nome e per suo conto. Il soggetto passivo, inoltre, è tenuto a conservare la documentazione (oltre a renderla disponibile in formato elettronico) relativa alle vendite in modo dettagliato e sufficiente a verificare la corretta liquidazione delle imposte per un termine di 10 anni. |
| Imprese sociali – vincoli | Viene stabilito che le società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche non possono esercitare attività di direzione e coordinamento o detenere il controllo di un’impresa sociale. La preclusione non opera nel caso di associazioni o fondazioni di diritto privato (ex IPAB) derivanti dalla trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. |
| Soppressione SISTRI | Viene confermata la soppressione del SISTRI, con l’introduzione di un Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti a cui devono iscriversi tutti i soggetti che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi, enti ed imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi. Fino alla piena operatività delle disposizioni relative al nuovo registro, trovano applicazione gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione rifiuti precedenti al SISTRI. In sede di conversione del decreto è stata prevista la definizione di un contributo per l’iscrizione al registro elettronico tramite DM, da aggiornare ogni tre anni. Con apposito provvedimento, inoltre, verranno definite le sanzioni applicabili agli operatori che non provvedono iscriversi al predetto Registro. |
| Clausola pagamento PMI | Viene stabilito che la definizione di termini di pagamento superiori a 60 giorni nei confronti di PMI sia gravemente iniqua (salvo che tutti le parti del contratto sono PMI). |
| Costituzione SPA | Il termine entro il quale il notaio è tenuto a depositare l’atto al Registro delle imprese viene ridotto da 20 a 10 giorni. |
| Scioglimento SRL semplificate | Viene stabilito che l’atto di scioglimento e messa in liquidazione delle SRL semplificate è redatto per atto pubblico, sottoscritto con firma digitale / elettronica. Gli atti privi dei requisiti richiesti per l’atto pubblico deve essere effettuato sulla base di un modello adottato con apposito DM. |
| Soppressione LUL | Viene confermata l’abrogazione del LUL telematico presso il Ministero del Lavoro. Di conseguenza, lo stesso continua ad essere tenuto o conservato presso la sede dell’impresa o lo studio del consulente del lavoro o del professionista abilitato (in alternativa ai servizi o ai centri di assistenza delle associazioni di categoria). |
| Cooperative sociali e pubblicità dei contributi | Con riferimento alle cooperative sociali viene stabilito che la registrazione dell’aiuto nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato da parte del soggetto erogante tiene luogo degli obblighi di pubblicazione previsti a carico del beneficiario, a condizione che nella nota integrativa sia indicata l’esistenza di aiuti per i quali sussiste l’obbligo di pubblicazione nel citato registro. |
| PMI creditrici delle PA | Viene confermata l’istituzione di una sezione del Fondo di Garanzia per le PMI dedicata a garantire le imprese in difficoltà nella restituzione delle rate di finanziamenti e titolari di crediti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni. La garanzia viene concessa all’impresa beneficiaria relativamente a finanziamenti già concessi e non coperti da garanzia pubblica anche assistiti da ipoteca su immobili aziendali, classificati dall’erogatore come “inadempienze probabili” al 15.12.2018. La garanzia copre una quota non superiore all’80% del finanziamento concesso, fino ad un massimo di 2.500.000 euro ed è concessa a condizione che la banca sottoscriva un piano per il rientro del finanziamento di durata non superiore a 20 anni. |
| Modifiche in materia di esecuzione forzata | In materia di esecuzione forzata si devono segnalare due principali modifiche: CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO Per effetto della modifica introdotta all’articolo 495 cpc, la possibilità di sostituire le cose o i crediti pignorati con una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti (comprensivo di capitale, interessi e spese) viene concessa: con il deposito in Cancelleria di una somma non inferiore ad 1/6 dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento; in caso di pignoramento dei beni immobili o delle cose mobili il giudice può disporre il versamento rateale, nel termine massimo di 48 mesi, dell’importo per la conversione del pignoramento; in caso di omissioni o ritardi di oltre 30 giorni del versamento anche di una sola rata, le somme versate formano parte dei beni pignorati. MODALITA’ CUSTODIA Viene modificato, in sede di conversione, l’articolo 560 cpc prevedendo ora che il debitore e i familiari conviventi non perdono il possesso dell’immobile fino al decreto di trasferimento, fatta eccezione nel caso in cui sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, l’immobile non sia stato adeguatamente mantenuto o non sia abitato dal debitore e dai familiari sussista dolo o colpa grave del debitore o del familiare o sono stati violati altri obblighi del debitore. Tali modifiche trovano applicazione con riferimento alle esecuzioni iniziate prima del 13.02.2019. |
| PEC potenziata | Con apposito DPCM verranno definite le disposizioni di dettaglio relative al passaggio da parte delle PA dalla PEC alla PEC potenziata. In mancanza di tale disposizione, a decorrere dal 01.01.2019, l’articolo 65 comma 7 del D.Lgs. n. 217/2017 avrebbe previsto l’abrogazione della PEC. |
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
