LO STRALCIO DEI DEBITI DERIVANTI DALLE DICHIARAZIONI FISCALI DELLE PERSONE FISICHE IN GRAVE DIFFICOLTÀ ECONOMICA

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 23

Del 09 Febbraio 2019

LO STRALCIO DEI DEBITI DERIVANTI DALLE DICHIARAZIONI FISCALI DELLE PERSONE FISICHE IN GRAVE DIFFICOLTÀ ECONOMICA

I debiti delle persone fisiche risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 possono essere estinti dai debitori che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica versando una somma forfettaria derivante dal valore dell’Isee del nucleo familiare, qualora lo stesso non sia superiore ad euro 20.000. Versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica (indipendentemente dal valore dell’Isee del nucleo familiare) i soggetti per cui è stata aperta entro il 30 aprile 2019 la procedura di liquidazione del patrimonio di cui all’articolo 14-ter, L. 3/2012. La modulistica utile alla presentazione dell’istanza di saldo e stralcio è già stata pubblicata ed è disponibile al link

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/.files/it/gruppo/MODELLO-SA-ST-MODELLO-ADESIONE-SALDO-E-STRALCIO.pdf

I debiti per i quali è possibile presentare l’istanza di stralcio entro il 30 aprile 2019

I debiti delle persone fisiche risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 derivanti:

a) dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali (Irpef, addizionali, imposte sostitutive, Iva) a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni e

b) dall’omesso versamento dei contributi previdenziali dovuti (Inps o casse previdenziali professionali), con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento

possono essere estinti con il pagamento di importi forfettari degli stessi debiti qualora sussista una grave e comprovata situazione di difficoltà economica certificata da un Isee del nucleo familiare non superiore a 20.000 euro ovvero dalla apertura della procedura di liquidazione del patrimonio di cui all’articolo 14-ter, L. 3/2012 (debitore in stato di sovraindebitamento per cui il tribunale competente ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione di tutti i suoi beni).

Lo stralcio dei debiti affidati all’Agente della riscossione derivanti dall’omesso versamento di imposte e contributi previdenziali dovrà essere richiesto mediante una istanza da presentare all’Agente della riscossione entro il 30 aprile 2019, mediante il modello SA-ST la cui pagina informativa è disponibile al link

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/saldo-e-stralcio/saldo-e-stralcio-presenta-la-domanda/.

La definizione avverrà mediante pagamento in unica soluzione o rateizzato dei seguenti importi forfettari, diversi a seconda del valore dell’Isee del nucleo familiare:

  • Isee del nucleo familiare del debitore non superiore a 8.500 euro: pagamento nella misura del 16% dell’importo iscritto a ruolo a titolo di capitale e interessi (vengono stralciati per intero le sanzioni, gli interessi di mora e le somme aggiuntive) e pagamento delle somme maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio sulle imposte e sui contributi oggetto di stralcio;
  • Isee del nucleo familiare del debitore superiore a 8.500 euro ma non superiore a 12.500 euro: pagamento nella misura del 20% dell’importo iscritto a ruolo a titolo di capitale e interessi (vengono stralciati per intero le sanzioni, gli interessi di mora e le somme aggiuntive) e pagamento delle somme maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio sulle imposte e sui contributi oggetto di stralcio;
  • Isee del nucleo familiare del debitore superiore a 12.500 euro ma non superiore a 20.000 euro: pagamento nella misura del 35% dell’importo iscritto a ruolo a titolo di capitale e interessi (vengono stralciati per intero le sanzioni, gli interessi di mora e le somme aggiuntive) e pagamento delle somme maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio sulle imposte e sui contributi oggetto di stralcio.

Per le persone fisiche per cui è stata aperta la procedura di liquidazione del patrimonio il pagamento dovrà essere effettuato nella misura del 10% dell’importo iscritto a ruolo a titolo di capitale e interessi.

Le tempistiche di versamento delle somme per cui si richiede il saldo e stralcio

Qualora il contribuente attesti una situazione di grave e comprovata difficoltà economica può presentare entro il 30 aprile 2019 il modello SA-ST all’Agente della riscossione a mezzo pec alla Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento, allegando una copia del documento di identità, ovvero presentandosi di persona presso gli sportelli dell’Agenzia delle entrate-Riscossione territorialmente competente.

La dichiarazione di volere procedere alla definizione per estinzione mediante il saldo e stralcio dei debiti derivanti dall’omesso versamento delle imposte e dei contributi previdenziali dovuti comporterà la ricezione entro il 31 ottobre 2019 del dettaglio delle somme dovute ai fini della definizione forfettaria dei carichi e l’importo delle singole rate. I principali effetti della presentazione dell’istanza di stralcio saranno la sospensione dei termini di prescrizione o decadenza e l’impossibilità di avviare nuove procedure esecutive. Il versamento di quanto dovuto potrà essere effettuato:

  • in unica soluzione entro il 30 novembre 2019;
  • in modalità rateizzata con le seguenti scadenze: il 35% del totale dovuto entro il 30 novembre 2019, il 20% entro il 31 marzo 2020, il 15% entro il 31 luglio 2020, il 15% entro il 31 marzo 2021 ed il restante 15% entro il 31 luglio 2021. Si applicano gli interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dal 1° dicembre 2019.

Non è fattore ostativo alla presentazione dell’istanza di saldo e stralcio l’eventuale precedente adesione alle definizioni agevolate denominate “Rottamazione-bis” o “Rottamazione-ter”, anche qualora le definizioni agevolate non siano state perfezionate.

Qualora siano stati effettuati versamenti parziali a seguito della precedente adesione alla definizione agevolata “rottamazione-bis” ovvero “rottamazione-ter”, gli importi già versati relativi alle rate scadute resteranno definitivamente acquisiti ma la presentazione dell’istanza di saldo e stralcio (modello SA-ST) consentirà di pagare gli importi residui della definizione agevolata dilazionando quanto dovuto in 17 rate, l’ultima con scadenza nell’anno 2025.

I controlli dell’Agenzia delle entrate-Riscossione

L’Agente della riscossione, in collaborazione con l’Agenzia delle entrate e la GdF, procede al controllo sulla veridicità dei dati dichiarati ai fini della certificazione del valore Isee del nucleo familiare. In presenza di irregolarità od omissioni il debitore sarà tenuto a fornire la documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella istanza di saldo e stralcio presentata. Nell’ipotesi di mancata tempestiva produzione della documentazione a seguito della richiesta degli enti competenti, ovvero nei casi di falsità o omissioni costituenti falsità, non si determinano gli effetti previsti ed i debiti residui sono riaffidati in riscossione.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.