CIRCOLARE INFORMATIVA N. 12
Del 29 Gennaio 2019
Autoliquidazione INAIL: dichiarazioni e versamenti rinviati a maggio
| Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con la Finanziaria 2019 (legge n. 145 del 30.12.2018) il legislatore ha previsto la proroga delle scadenze relative all’autoliquidazione premi INAIL 2018/2019. Le consuete scadenze di febbraio sono state rinviate, ad opera della legge n. 145/2018 al fine di poter consentire l’applicazione delle nuove tariffe dei premi INAIL. Pertanto, con riferimento alle scadenze relative al 2019, è stato previsto che: i) rispetto all’invio delle basi di calcolo, il termine scaduto dello scorso 31.12.2018 è prorogato al 31.03.2019; ii) il termine per la presentazione della domanda di riduzione delle retribuzioni presunte e per il versamento del premio (o della prima rata di premio) viene rinviato al 16.05.2019; iii) la denuncia delle retribuzioni, normalmente coincidente con il 28 febbraio, viene prorogata al 16.05.2019. Con la circolare n. 1 del 11.01.2019 INAIL ha fornito alcune precisazioni in relazione alle disposizioni di proroga, precisando che in caso di rateazione dei versamenti, le somme dovranno essere versate nella misura del 50% entro il 16.05.2019, mentre il restante importo dovrà essere versato entro il 20.08.2019 ed il 18.11.2019 (in rate di importo pari al 25%). L’INAIL ha inoltre specificato che resta confermato il termine di scadenza delle richieste di pagamento elaborate dall’INAIL sulla base delle denunce obbligatorie inviate dai soggetti assicuranti, dei premi speciali anticipati per il 2019 (in attesa della loro revisione, tali premi potranno usufruire di una riduzione pari al 15,24%). |
| Premessa |
Con legge n. 145 del 30.12.2018 il legislatore ha previsto la proroga dei versamenti e degli adempimenti previsti in materia di autoliquidazione INAIL. Con riferimento ai premi assicurativi a saldo 2018 / acconto 2019, viene previsto il differimento dei seguenti adempimenti, al fine di poter consentire l’applicazione delle nuove tariffe dei premi INAIL:
| AUTOLIQUIDAZIONE INAIL | ||
| Tipologia adempimento | Termine annuale | Differimento |
| Basi di calcolo (invio) | 31.12.2018 | 30.03.2019 |
| Domanda di riduzione retribuzioni presunte | 16.02.2019 | 16.05.2019 |
| Calcolo e versamento del premio | 16.02.2019 | 16.05.2019 |
| Denuncia delle retribuzioni | 28.02.2019 | 16.05.2019 |
Con circolare n. 1 del 11.01.2019 INAIL ha fornito alcune precisazioni in relazione alle modifiche apportate dalla legge n. 145/2018 al calendario delle scadenze relative all’anno 2019. Tra i vari chiarimenti forniti segnaliamo, in particolare, la definizione delle scadenze relative ai pagamenti rateali:
| SCADENZA VERSAMENTI RATEALI 2019 | |
| Importo della rata | Scadenza 2019 |
| 50% | 16.05.2019 |
| 25% | 20.08.2019 (dal 16.08.2019) |
| 25% | 18.11.2019 (dal 16.11.2019) |
| I differimenti |
Con l’articolo 1, comma 1125, della legge n. 145/2018 viene stabilito che “per consentire l’applicazione delle nuove tariffe di cui al comma 1121 a decorrere dal 1° gennaio 2019, il termine del 31 dicembre previsto dall’articolo 28, terzo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è differito, per il 2019, al 31 marzo dello stesso anno. Per il medesimo anno sono altresì differiti al 16 maggio 2019 i termini di cui all’articolo 28, quarto comma, primo periodo, e sesto comma, e di cui all’articolo 44, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. In caso di pagamento del premio in quattro rate ai sensi del citato articolo 44 del testo unico, come integrato dall’articolo 55, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, i termini di scadenza della prima e della seconda rata per il 2019 sono unificati al 16 maggio del medesimo anno”. Pertanto, per l’autoliquidazione 2018/2019:
- il termine del 31.12.2018 entro cui l’Istituto rende disponibili al datore di lavoro gli altri elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo con modalità telematiche è differito al 31.03.2019. Le nuove basi di calcolo saranno rese disponibili nel “Fascicolo aziende” ai soggetti assicuranti entro il 31.03.2019 e saranno altresì disponibili per gli utenti con i servizi “Visualizza basi di calcolo” e “Richiesta basi di calcolo” e per il settore navigazione “Visualizzazione elementi di calcolo”;
- il termine del 28.02.2019 per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni 2018 tramite i servizi “Alpi online”, “Invio telematico dichiarazione salari” e “Invio delle retribuzioni e calcolo del premio”, per comunicare la volontà di avvalersi del pagamento in quattro rate e per chiedere la riduzione prevista dall’articolo 1, commi 780 e 781, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 a favore delle imprese artigiane, è differito al 16.05.2019;
- il termine del 26.02.2019 entro cui inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte è differito al 16.05.2019;
- il termine del 16.02.2019 previsto per il versamento tramite F24 e F24EP dei premi ordinari della polizza dipendenti, dei premi speciali unitari artigiani e dei premi relativi al settore marittimo, sia per il pagamento in unica soluzione che per il pagamento della prima rata, è differito al 16.05.2019.
| In caso di pagamento in quattro rate del premio di autoliquidazione ai sensi dell’articolo 59, comma 19, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell’articolo 55, comma 5, della legge 17 maggio 1999, il premio deve essere diviso in quattro rate, ma le prime due confluiscono nella rata con scadenza 16 maggio 2019, pertanto si avrà: PAGAMENTO RATEALE Prima rata 16.05.2019 pari al 50% del premio, senza maggiorazione di interessi. Seconda rata 16.08.2019 pari al 25% del premio, differita di diritto al 20 agosto 2019 con maggiorazione degli interessi. Terza rata 18.11.2019 pari al 25% del premio, con maggiorazione degli interessi. |
Il rinvio dell’autoliquidazione comporta anche il differimento del termine di pagamento dei contributi associativi riscossi dall’INAIL per conto delle associazioni di categoria convenzionate ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311.
Si fa presente che il differimento dei termini disposto dalla citata legge di bilancio 2019 si applica esclusivamente ai premi di autoliquidazione, vale a dire i premi delle polizze dipendenti, delle polizze artigiane e a quelle del settore marittimo.
Restano invece confermati i termini di scadenza delle richieste di pagamento, elaborate dall’Istituto sulla base delle denunce obbligatorie inviate dai soggetti assicuranti, dei premi speciali anticipati per il 2019 relativi alle polizze scuole, apparecchi RX, sostanze radioattive, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori. Detti premi, per il 2019, in attesa della loro revisione continueranno a usufruire della riduzione prevista dall’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che per l’anno in corso è pari al 15,24%, come stabilito dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 22 ottobre 2018. Al riguardo, si precisa che, esclusivamente per tali polizze, ai soli fini dell’applicabilità della riduzione del premio ai sensi della legge citata nel primo biennio di attività, continua a essere disponibile il servizio online OT20.
| La riduzione del settore edile |
A seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 145/2018, dal 01.01.2019 la riduzione in questione non si applica più ai premi assicurativi. La riduzione si applica alla regolazione 2018 nella misura dell’11,50%, come stabilito dal decreto delMinistro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 04.10.2018.
| La riduzione compete ai datori di lavoro che occupano operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali e alle società cooperative di produzione e lavoro per i soci lavoratori, esercenti attività edili, a condizione che siano regolari nei confronti di INAIL, INPS e CASSE EDILI e che non sussistano cause ostative alla regolarità ai sensi dell’articolo 8 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (Durc online). La riduzione non si applica nei confronti dei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza. Per fruire dell’agevolazione per la regolazione 2018, gli interessati devono trasmettere entro il 16.05.2019, via Pec alla Sede Inail competente, l’apposito modello “autocertificazione per sconto settore edile” riguardante l’assenza delle suddette condanne, pubblicato in www.inail.it. |
| Versamento premi lavoratori somministrati |
I premi relativi al 4° trimestre 2018, determinati con i tassi medi previsti dalle tariffe approvate con decreto ministeriale 12.12.2000, non sono interessati dal differimento al 16.05.2019, pertanto le società di somministrazione devono versare detti premi entro il 18.02.2019.
Le nuove tariffe dei premi si applicheranno dal 01.01.2019 e riguarderanno i versamenti da effettuare:
- entro il 16.05.2019 per il trimestre gennaio/marzo 2019;
- entro il 20.08.2019 per il trimestre aprile/giugno 2019;
- entro il 17.11.2019 per il trimestre luglio/settembre 2019;
- entro il 06.02.2020 per il trimestre ottobre/dicembre 2019.
| Cessazione soggetti autonomi artigiani |
In caso di cessazione dell’attività intervenuta tra il 01.01 e la data di scadenza dell’autoliquidazione, per i premi speciali unitari artigiani è ammessa l’autoliquidazione della rata di premio anticipata rapportata al minor periodo di attività, anziché in ragione d’anno. In conseguenza del differimento dell’autoliquidazione al 16.05.2019, le imprese artigiane che dovessero cessare l’attività tra il 01.01 e il 16.05.2019 devono versare il premio anticipato a titolo di rata rapportato ai mesi di effettiva attività esercitata nello stesso periodo. Se per esempio l’attività cessa a maggio 2019, il premio potrà essere autoliquidato in misura pari a cinque dodicesimi del premio annuale.
| Certificato assicurazione equipaggio |
La validità del certificato di assicurazione dell’equipaggio (o attestato annuale di copertura assicurativa) emesso su richiesta dell’armatore per attestare l’assicurazione annuale dell’equipaggio a seguito della denuncia di prima iscrizione o dell’autoliquidazione annuale è prorogata di diritto al 16.05.2019 a seguito del differimento dell’autoliquidazione, previsto dall’articolo 1, comma 1125, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
