CIRCOLARE INFORMATIVA N. 11
Del 23 Gennaio 2019
Obbligo di fatturazione elettronica: alcune precisazioni
(Risposte Agenzia delle Entrate Videoforum CNDCEC 15.1.2018)
| Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che nel corso del Videoforum del 15.1.2018 organizzato dal CNDCEC, l’Agenzia delle Entrate ha fornito risposta alle principali domande poste dai dottori commercialisti in merito agli obblighi di fatturazione elettronica decorrenti dall’1.1.2019. Tra le precisazioni fornite, si segnala che: i) i soggetti in regime forfetario o in regime di vantaggio possono conservare analogicamente i documenti ricevuti anche laddove avessero ricevuto la fattura elettronica via PEC, ad esempio perché il fornitore ne ha reperito l’indirizzo nel registro pubblico INI-PEC; ii) le autofatture emesse per operazioni di autoconsumo, per omaggi o per l’estrazione dei beni dal deposito IVA devono essere trasmesse al Sistema di Interscambio con l’indicazione del codice “TD1” (e non del codice “TD20”, utilizzabile per le sole autofatture da regolarizzazione ex art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97); iii) le fatture attive in formato XML, per il primo semestre 2019, recano come “data del documento” quella del momento di effettuazione dell’operazione (art. 6 del DPR 633/72); iv) le fatture attive emesse uno degli ultimi giorni del mese di dicembre 2018 possono essere trasmesse al Sistema di Interscambio nei primi giorni del mese di gennaio 2019, senza che per questo siano applicate sanzioni (circ. Agenzia delle Entrate 13/2018). |
| Premessa |
L’Agenzia delle Entrate, nel corso del Videoforum organizzato dal CNDCEC in data 15.1.2019, ha dato risposta alle domande più ricorrenti formulate dai commercialisti e pervenute al Consiglio nazionale attraverso i diversi Ordini territoriali, facendo particolarmente chiarezza in merito alla gestione del ciclo passivo di fatturazione.
| Fatture elettroniche ricevute dai contribuenti minimi o forfetari |
Per quanto concerne gli aderenti al regime forfetario (L. 190/2014, come modificata dalla L. 145/2018) o al regime di vantaggio, è stato chiarito che tali soggetti possono conservare le fatture in modalità analogica anche qualora abbiano richiesto al fornitore di emettere la fattura in formato elettronico con consegna al proprio indirizzo PEC.
| Resta possibile, per il soggetto in regime forfetario o di vantaggio, avvalersi del servizio di conservazione offerto gratuitamente dall’Agenzia. |
| Servizio gratuito di conservazione |
Tra le risposte rese, è stato esplicitato che il servizio gratuito di conservazione è garantito per 15 anni anche in favore dei soggetti che chiudono la partita IVA.
| In tema di conservazione sostitutiva, viene confermato che il soggetto passivo può avvalersi, contestualmente per le medesime fatture, del servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate e del servizio prestato da una società privata (ad esempio il fornitore dei software gestionali). |
| Fatture elettroniche relative agli acquisti di carburante |
Come noto, sino al 31 dicembre 2018 era possibile avvalersi della carta carburante o delle ricevute del POS per i pagamenti effettuati con carta di credito o con bancomat, al fine di poter dedurre il costo e detrarre l’IVA sugli acquisti di carburante per autotrazione effettuati. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, a decorrere dall’1.1.2019, ai fini della detrazione dell’IVA e della deduzione del costo di acquisto resta fermo l’obbligo di ricezione della fattura in formato elettronico.
| Viene però precisato che l’esercente l’impianto di distribuzione potrà procedere con l’emissione della fattura riepilogativa differita ai sensi dell’art. 21 comma 4 del DPR 633/72. |
| Emissione delle autofatture |
In merito alla procedura di emissione delle autofatture, l’Agenzia delle entrate che il codice “TD20” riguarda le sole fatture da regolarizzazione ex art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97 (per intenderci le ipotesi di fatturazione omessa o errata da parte del fornitore), mentre il reverse charge “interno” (es. servizi edili), le autofatture per omaggi e per autoconsumo richiedono la classificazione con il codice “TD1”.
| Anche per l’estrazione dei beni dal deposito IVA è da emettersi fattura elettronica con codice “TD1”, riportando gli estremi del soggetto passivo sia nel campo relativo al cedente che in quello relativo al cessionario. |
| Regole generali di emissione delle fatture |
Per quanto riguarda le regole generali di emissione delle fatture, l’Agenzia delle Entrate ribadisce che per il primo semestre 2019 la data di emissione della fattura coincide con il momento di effettuazione dell’operazione.
| Anche per l’estrazione dei beni dal deposito IVA è da emettersi fattura elettronica con codice “TD1”, riportando gli estremi del soggetto passivo sia nel campo relativo al cedente che in quello relativo al cessionario. |
Nel file XML va, dunque, sempre indicata la data in cui l’operazione si considera effettuata ai fini IVA (art. 6 del DPR 633/72) anche se l’effettivo invio al Sistema di Interscambio avviene con qualche giorni di ritardo, beneficiando tra l’altro della disapplicazione delle sanzioni entro il termine della liquidazione dell’IVA a debito.
Inoltre, richiamando le indicazioni della circolare Agenzia delle Entrate n. 13/2018 che consente l’invio della fattura elettronica con un “minimo ritardo” rispetto alla data riportata sul documento, è chiarito che nessuna sanzione potrà essere applicata nel caso in cui una fattura elettronica sia emessa con data 30 dicembre 2018 e sia stata trasmessa al Sistema di Interscambio il giorno 2 gennaio 2019.
| Note di debito per sola IVA con e-fattura semplificata |
Riprendendo ed estendendo il contenuto di una FAQ precedentemente pubblicato, è descritta la modalità per emettere note di debito per sola IVA (ad esempio alla chiusura di una procedura concorsuale): si dovrà fare ricorso a una fattura semplificata, la quale consente l’emissione e trasmissione di un documento il cui imponibile è pari a zero.
Per le fatture in valuta estera, se l’emittente è un soggetto residente o stabilito in Italia, l’Agenzia delle Entrate richiede obbligatoriamente che gli importi siano esposti in valuta euro nel file XML, in “coerenza” con il disposto dell’art. 21 comma 4 lett. l) del DPR 633/72.
| Per l’indicazione dell’eventuale valuta di conversione si possono usare i campi opzionali della sezione “Codice Articolo” o della sezione “Altri dati gestionali”. |
| Fatture relative al c.d. “tax free shopping |
Un ultimo importante chiarimento riguarda le fatture relative al c.d. “tax free shopping”, per le quali non è dovuta la comunicazione delle operazioni transfrontaliere, trattandosi di fatture che sono a tutti gli effetti emesse in formato elettronico.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
