CONTROLLI SOFT SULLE FATTURE ELETTRONICHE

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 7

Del 14 Gennaio 2019

CONTROLLI SOFT SULLE FATTURE ELETTRONICHE

Niente controlli incrociati sulle fatture elettroniche quando il contribuente rifiuta il servizio di consultazione e acquisizione offerto dall’Agenzia delle Entrate. Al contrario, in caso di opzione per tali servizi esercitata da almeno una delle parti presenti nella fattura elettronica, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza potranno utilizzare i dati contenuti nelle fatture elettroniche transitate dal sistema SdI, per effettuare controlli incrociati con le altre banche dati dell’Amministrazione Finanziaria. Tutto ciò, alla luce dei chiarimenti e delle precisazioni contenuti nel provvedimento direttoriale del 21.12.2018 (prot. 524526/2018) emesso dopo gli interventi del Garante della Privacy.
Quello sopra descritto è evidentemente un passo indietro che il direttore dell’Agenzia delle Entrate è stato costretto a fare, rivedendo le originarie indicazioni contenute nel provvedimento del 30.04.2018, sia per quanto riguarda le procedure di acquisizione e conservazione delle fatture elettroniche, sia per il regime dei controllifiscali.
Per effetto del provvedimento del 21.12.2018, il punto 10.3 del citato provvedimento del 30.04.2018 recita ora: “In caso di adesione al servizio di consultazione, con conseguente memorizzazione dei file XML delle fatture elettroniche, l’Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza possono utilizzare i dati dei file per le attività di controllo, di cui agli artt. 51 D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e 32 D.P.R. 29.09.1973, n. 600, con le modalità di cui al decreto ministeriale previsto dall’art. 1, c. 5 D.Lgs. 127/2015 sentita l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali”.
Ciò significa che i controlli incrociati previsti dal D.M. 4.08.2016 potranno essere eseguiti soltanto nel caso di adesione del contribuente al servizio di consultazione e acquisizione fornito dall’Agenzia delle Entrate. Servizio quest’ultimo che, come si legge al punto g) del provvedimento direttoriale del 21.12.2018, dovrà essere prenotato dai contribuenti o dai loro intermediari, attraverso un’apposita funzionalità del sito web a decorrere dal 3.05.2019.
Se il contribuente non aderirà a tale servizio, si legge nel provvedimento in oggetto, l’Agenzia delle Entrate, una volta recapitata la fattura elettronica al destinatario, procederà alla cancellazione dei dati memorizzando unicamente i dati aventi rilevanza fiscale. Ovviamente l’effetto di tali cancellazioni sarà quello di inibire i controlli incrociati di cui al citato D.M. 4.08.2016, basati sui dati delle fatture emesse e ricevute e relative variazioni, acquisite tramite il Sistema di Interscambio.
Quando invece i controlli incrociati saranno posti in essere, verranno effettuati a insaputa del contribuente, che verrà informato degli esiti soltanto “ove rilevanti nei suoi confronti” (art. 1, c. 21 D.M. 4.08.2016).

Si tratterà dunque di controlli invasivi, che si svolgeranno a totale insaputa del contribuente, lasciandolo all’oscuro delle verifiche effettuate sul contenuto delle sue fatture.
Ciò detto occorrerà riflettere bene circa l’adesione al servizio di consultazione e memorizzazione delle fatture elettroniche offerto dall’Agenzia delle Entrate. Soprattutto alla luce dei riflessi sui controlli fiscali che l’adesione è in grado di generare.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.