CIRCOLARE INFORMATIVA N. 8
Del 26 Aprile 2023
Lo scadenziario di Maggio 2023
| Gentile cliente, con la presente desideriamo fornirLe uno scadenziario dei principali adempimenti e termini di pagamento previsti per il mese di maggio 2023 in modo da poterle consentire una programmazione per adempiere a quelli di sua spettanza e, nel caso in cui non si avvalga dell’assistenza dello Studio per la trasmissione telematica dei Modelli F.24, possa così pianificare il ritiro presso la nostra segreteria. |
| Le scadenze di Maggio 2023 |
| Scadenza | Soggetto obbligato | Tributo/ Contributo | Adempimento |
| 1 maggio | Lavorator | Domanda all’INPS | Termine entro il quale presentare la domanda di riconoscimento dello svolgimento di lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (di cui al DLgs. 21.4.2011 n. 67) per i lavoratori che perfezionano i requisiti per il pensionamento anticipato nel corso del 2024. La domanda può essere presentata, al ricorrere dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva, da: lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti;lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”;conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo;lavoratori notturni a turni;lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo. |
| 1 maggio | Concessionari di apparecchi da gioco | Prelievo erariale unico (PREU) Comunicazione all’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli | Comunicazione in via telematica all’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli delle somme giocate da ciascun apparecchio, in relazione al periodo contabile (bimestre) precedente. I soggetti tenuti ad inviare tale comunicazione sono i concessionari di apparecchi da gioco di cui all’art.110 co. 6 lett. b) del TULPS. |
| 2 maggio | Preponenti di agenti e rappresentanti | Consegna estratto conto provvigioni | Termine entro il quale i preponenti devono: consegnare all’agente o rappresentante un estratto conto delle provvigioni maturate nel trimestre gennaio-marzo;pagare le suddette provvigioni. Nell’estratto conto devono essere indicati tutti gli elementi necessari al fine del calcolo delle provvigioni |
| 2 maggio | Banche, Imprese di assicurazione, Intermediari finanziari, Poste, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Società fiduciarie | Antiriciclaggio | Termine per trasmettere in via telematica alla Banca d’Italia – Unità di informazione finanziaria (UIF) – le comunicazioni riguardanti i dati aggregati delle operazioni effettuate nel terzo mese precedente, previa adesione al sistema di segnalazione on-line: si aggregano le operazioni di importo pari o superiore a 5.000,00 euro, effettuate dalla clientela. Qualora non siano state effettuate operazioni rilevanti ai fini della produzione dei dati aggregati, deve essere inviata una segnalazione negativa. Sono oggetto di aggregazione anche le operazioni occasionali, senza limiti di importo: relative alla prestazione di servizi di pagamento e all’emissione e distribuzione di moneta elettronica;effettuate per il tramite di agenti in attività finanziaria;ad esclusione delle operazioni relative al pagamento di tributi o sanzioni in favore di pubbliche amministrazioni o al pagamento del corrispettivo per la fruizione di beni e servizi di pubblica utilità nonché al servizio di pagamento di bollettini. Sono escluse dagli obblighi le operazioni poste in essere con: gli altri soggetti tenuti a comunicare alla Banca d’Italia i dati aggregati, ad eccezione delle società fiduciarie;gli intermediari bancari e finanziari non tenuti a comunicare i dati aggregati, comunitari o con sede in uno Stato terzo caratterizzato da un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, secondo i criteri indicati in materia diadeguata verifica della clientela;la Tesoreria provinciale dello Stato o la Banca d’Italia;le società di gestione accentrata di strumenti finanziari, le società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e i soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari, le società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e le società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari |
| 2 maggio | Soggetti che effettuano operazioni in oro | Antiriciclaggio | Termine per effettuare la dichiarazione alla Banca d’Italia – Unità di informazione finanziaria (UIF): delle operazioni, di valore pari o superiore a 12.500,00 euro, compiute nel mese precedente;esclusivamente in via telematica, utilizzando il portale Infostat-UIF. |
| 2 maggio | Società di capitali | Adempimenti in funzione dell’approvazione del bilancio | Termine ultimo, per i soggetti che hanno chiuso il bilancio al 31.12.2022 con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, per l’approvazione dei bilanci. I bilanci chiusi al 31.12.2022 devono essere approvati, salvo che lo statuto non consenta il rinvio a 180 giorni, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. I 120 giorni massimi normativamente previsti scadrebbero il 30.4.2023: questo giorno cade di domenica, ed è festivo anche il successivo 1.5.2023, pertanto il termine slitta al 2.5.2023 |
| 2 maggio | Avvocati | Contributi Cassa Forense | Termine entro il quale gli avvocati devono versare la seconda rata dei contributi minimi obbligatori dovuti alla Cassa Forense. Per l’anno 2023, il contributo soggettivo minimo risulta essere pari a: 3.185,00 euro;1.592,50 euro per i soggetti che beneficio dell’agevolazione del 50%;796,25 euro per i soggetti che beneficiano dell’ulteriore sconto del 50%. |
| 2 maggio | Titolari di partita IVA | IVA | Termine per emettere le fatture, eventualmente in forma semplificata, relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel mese precedente. |
| 2 maggio | Datori di lavoro | Domanda all’INPS | Termine entro il quale i datori di lavoro interessati sono tenuti a presentare la domanda di ammissione al trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) per eventi oggettivamente non evitabili. Per eventi oggettivamente non evitabili devono intendersi tutte quelle circostanze che integrano causali determinate da casi fortuiti, improvvisi, non prevedibili e non rientranti nel rischio di impresa, per i quali risulti evidente la forza maggiore. Nel dettaglio, si considerano eventi oggettivamente non evitabili: eventi meteo;incendi;alluvioni;sisma;crolli;mancanza di energia elettrica non programmata;impraticabilità dei locali, anche per ordine di pubblica autorità;guasti ai macchinari e manutenzione straordinaria;sospensione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’azienda e/o ai lavoratori |
| 2 maggio | Associazioni e società sportive dilettantistiche | Domanda di agevolazione | Termine per richiedere al CONI la correzione degli errori contenuti nell’elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del 5 per mille dell’IRPEF, pubblicato a seguito delle domande presentate entro l’11.4.2023 |
| 2 maggio | Enti universitari e di ricerca | Domanda di agevolazione | Termine per richiedere al Ministero competente la correzione degli eventuali errori contenuti nell’elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del 5 per mille dell’IRPEF, a seguito delle domande presentate entro l’11.4.2023. La richiesta è trasmessa: al Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), da parte degli enti di universitari e di ricerca;al Ministero della Salute, da parte degli enti di ricerca sanitaria |
| 2 maggio | ONLUS | Domanda di agevolazione | Termine, per le ONLUS iscritte alla relativa anagrafe tenuta dall’Agenzia delle Entrate, per richiedere all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente la correzione degli errori contenuti nell’elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del 5 per mille dell’IRPEF, pubblicato a seguito delle domande presentate entro l’11.4.2023. Al fine di coordinare l’ambito dei potenziali beneficiari del cinque per mille dell’IRPEF con la definitiva attuazione della parte fiscale della riforma del Terzo settore, con l’art. 9 co. 4 del DL 198/2022 viene estesa anche per il 2023 la possibilità per gli enti con la qualifica di ONLUS di essere destinatari del beneficio con le modalità stabilite dal DPCM 23.7.2020 per gli enti del volontariato. Per gli enti dotati di tale qualifica, le disposizioni dell’art. 3 co. 1 lett. a) del DLgs. 111/2017, che riconoscono quali beneficiari del contributo del cinque per mille gli enti del Terzo settore iscritti nel RUNTS, hanno effetto a decorrere dal terzo (anziché dal secondo) anno successivo a quello di operatività del registro medesimo (intervenuta il 23.11.2021) |
| 2 maggio | Conduttori di contratti di locazione, Locatori di immobili | Imposta di registro | Termine per: registrare nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza dall’1.4.2023;pagare la relativa imposta. L’imposta è da versare anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con la medesima decorrenza, in caso di opzione per il pagamento annuale. L’imposta è dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili nonché per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi è liquidata dalle parti contraenti |
| 2 maggio | Titolari di partita IVA | Dichiarazione IVA | Termine per la presentazione telematica, diretta ovvero tramite intermediario abilitato (comprese le società del gruppo) della dichiarazione annuale IVA 2023, relativa al periodo d’imposta 2022, con la quale devono essere evidenziate le operazioni attive e passive effettuate, anche al fine di determinare: la posizione IVA (debitoria, creditoria o in pareggio) complessiva del periodo (liquidazione annuale);il volume d’affari realizzato nel medesimo periodo. Viene redatta utilizzando, a seconda dei casi: il modello di dichiarazione IVA “ordinario”;il modello di dichiarazione IVA “Base”. Il termine ordinario scadrebbe il 30.4.2023 ma, cadendo di domenica ed essendo il successivo 1.5.2023 un giorno festivo, slitta al 2.5.2023. Gli eventuali crediti IVA per un importo superiore a 5.000 euro possono essere utilizzati in compensazione nel modello F24 a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione con il visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di revisione legale, salvo esonero in base al regime premiale ISA |
| 2 maggio | Enti non commerciali | Domanda di agevolazione | Termine, per gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS, per richiedere al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali la correzione degli errori contenuti nell’elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del 5 per mille dell’IRPEF, pubblicato a seguito delle domande presentate entro l’11.4.2023 |
| 2 maggio | Eredi | Dichiarazione IVA | Termine di presentazione, in via telematica, della dichiarazione IVA 2023: cui era obbligato il defunto, qualora gli eredi non abbiano proseguito l’attività;composta da più moduli, qualora gli eredi abbiano proseguito l’attività |
| 2 maggio | Eredi | IVA Ravvedimento operoso | Termine per regolarizzare, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo, in relazione all’operato del de cuius: l’infedele presentazione della dichiarazione IVA 2022 relativa al 2021;gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2022. Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse: nell’anno 2021, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo. Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante: il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative |
| 2 maggio | Imprese | Comunicazione all’Anagrafe tributaria | Termine, per i gestori dei servizi di telefonia, per effettuare la trasmissione in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati: dei dati e delle notizie relativi ai contratti di servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare, relativamente alle utenze domestiche e ad uso pubblico;riguardanti il 2022 |
| 2 maggio | Banche, Imprese di assicurazione, Intermediari finanziari, Poste, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Soggetti autorizzati all’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale | Versamento imposta di bollo | Termine per il versamento, mediante il modello F24, della seconda rata bimestrale dell’imposta di bollo, da parte dei soggetti autorizzati all’assolvimento dell’imposta di bollo virtuale, diversi dagli intermediari finanziari di cui all’art. 15-bis del DPR 642/72. I soggetti autorizzati ad assolvere l’imposta di bollo in modo virtuale presentano, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una dichiarazione all’Ufficio competente, con l’indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell’anno precedente. Al termine di ogni bimestre è versata la rata dell’imposta di bollo relativa alle dichiarazioni presentate |
| 2 maggio | Banche, Intermediari finanziari, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Società fiduciarie | Dichiarazione imposta sostitutiva finanziamenti | Termine, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che effettuano operazioni di finanziamento a medio e lungo termine, per la presentazione telematica all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel 2022 |
| 2 maggio | Banche, Intermediari finanziari, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Società fiduciarie | Versamento imposta sostitutiva finanziamenti | Termine, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che effettuano operazioni di finanziamento, per il versamento della prima rata di acconto dell’imposta sostitutiva, pari al 45% dell’acconto dovuto per l’anno in corso, corrispondente al 95% dell’imposta sostitutiva dovuta per l’anno precedente. L’applicazione dell’imposta sostitutiva è opzionale e sostituisce: l’imposta di registro;l’imposta di bollo;l’imposta ipotecaria;l’imposta catastale;le tasse sulle concessioni governative. L’imposta sostitutiva può trovare applicazione solo alle operazioni di finanziamento “a medio o lungo termine” (salve le eccezioni previste dall’art. 16 del DPR 601/73 in relazione a specifici settori). Di seguito si riepilogano le aliquote dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti: aliquota ordinaria: 0,25%; aliquota per i finanziamenti a favore di ex IACP, oggi ATER per la costruzione di case di edilizia economica e popolare: 0,125%; aliquota per i finanziamenti a favore di persone fisiche “privati”, per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili abitativi e pertinenze in assenza di agevolazioni “prima casa”: 2%; in presenza delle condizioni di applicazione dell’agevolazione prima casa giovani (art. 64 co. 8 del DL 73/2021): esenzione |
| 2 maggio | Imprese di assicurazione | Comunicazione all’Anagrafe tributaria | Termine per comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria, in relazione al 2022: gli elenchi delle persone fisiche che hanno corrisposto premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni;i dati e le notizie, relativamente ai soggetti contraenti, dei contratti di assicurazione ad esclusione di quelli relativi alla responsabilità civile ed all’assistenza e garanzie accessorie |
| 2 maggio | Imprese di assicurazione | Versamento imposta sulle assicurazioni | Versamento dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di marzo, nonché di eventuali conguagli dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di febbraio |
| 2 maggio | Imprese di assicurazione | Comunicazione all’Anagrafe tributaria | Termine per effettuare la trasmissione in via telematica all’Anagrafe tributaria dei dati relativi alle somme liquidate ai danneggiati nel 2022. Costituiscono oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria: le informazioni relative all’ammontare delle somme liquidate;l’identificativo del sinistro;il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario e dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata |
| 2 maggio | Imprese | Domanda di agevolazione | Termine iniziale, a partire dalle ore 12:00, per presentare la domanda per ottenere le agevolazioni fiscali e contributive previste dall’art. 46 co. 2 del DL 50/2017 per le imprese: localizzate nella zona franca urbana (ZFU), istituita ai sensi dell’art. 46 del DL 50/ 2017, nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 24.8.2016, 26.10.2016, 30.10.2016 e 18.1.2017;regolarmente costituite e attive al 31.12.2021; già beneficiarie delle agevolazioni di cui all’art. 46 del DL 50/ 2017, nell’ambito di precedenti bandi emanati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già MISE). Sono esclusi dalle agevolazioni i soggetti che: svolgono, alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione, un’attività (risultante dal certificato camerale) appartenente alla categoria F della codifica ATECO 2007 (settore dell’edilizia e dell’impiantistica), e che al 24.8.2016 non avevano la sede legale e/o operativa situata nella ZFU;alla data di pubblicazione della circ. Ministero delle Imprese e del made in Italy 31.3.2023 n. 156351 (3.4.2023) hanno fruito delle agevolazioni di cui al citato art. 46, relative ai precedenti bandi, in misura inferiore o uguale al 30% dell’aiuto complessivamente ottenuto;alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione non hanno restituito le somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dallo stesso Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già MISE), ivi incluse quelle di cui all’art. 46 del DL 50/2017. Le istanze possono essere presentate fino alle ore 12:00 del 24.5.2023 e non rileva l’ordine temporale di presentazione delle istanze. Per tali soggetti, si prevede: l’esenzione da IRPEF/IRES del reddito derivante dallo svolgimento dell’attività economica nella ZFU (nel limite di 100.000,00 euro per ciascun periodo d’imposta);l’esenzione dall’IRAP del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell’attività economica nella ZFU (nel limite di 300.000,00 euro per ciascun periodo d’imposta);l’esenzione dall’IMU per gli immobili siti nella ZFU, posseduti e utilizzati per l’esercizio dell’attività economica;l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente |
| 2 maggio | Titolari di partita IVA | IVA ravvedimento operoso | Termine per regolarizzare, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo: l’infedele presentazione della dichiarazione IVA 2022 relativa al 2021;gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti IVA del 2022. Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse: nell’anno 2021, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo. Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante: il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative |
| 2 maggio | Associazioni di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, Associazioni e società sportive professionistiche, Federazioni sportive | Versamento IVA | Termine per il versamento rateale dell’IVA sospesa dall’1.1.2022 al 30.11.2022. Ai sensi dell’art. 13 del DL 176/2022, i versamenti sospesi dovevano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 22.12.2022, in un’unica soluzione. L’art. 1 co. 160 della L. 197/2022 prevede che i versamenti fiscali sospesi ai sensi dell’art. 1 co. 923 lett. a) e c) della L.234/2021 si considerano tempestivi se effettuati: in un’unica soluzione entro il 29.12.2022;ovvero in 60 rate mensili di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 29.12.2022 e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023 |
| 2 maggio | Enti non commerciali, Imprenditori agricoli | IVA | Termine, per i soggetti non passivi d’imposta che hanno effettuato acquisti intracomunitari, per: versare l’imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari di beni e sugli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti, registrati con riferimento al secondo mese precedente. L’imposta è versata cumulativamente per tutti gli acquisti registrati nel mese; presentare la relativa dichiarazione mensile, con indicazione dell’imposta dovuta e versata. Dalla dichiarazione devono risultare l’ammontare degli acquisti, quello dell’imposta dovuta e gli estremi del relativo attestato di versamento |
| 2 maggio | Titolari di partita IVA | IVA | Obblighi di fatturazione, registrazione e annotazione dei corrispettivi e di registrazione degli acquisti, relativamente alle operazioni effettuate nel mese precedente da sedi secondarie (o altre dipendenze) che non vi provvedono direttamente |
| 2 maggio | Banche, Intermediari finanziari, Poste, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare | Comunicazione all’Agenzia delle Entrate | Termine per inviare all’Agenzia delle Entrate e/o all’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, in via telematica, le risposte negative cumulative riguardanti richieste: di informazioni sui rapporti intrattenuti e sulle operazioni svolte con i contribuenti;consegnate nel mese precedente |
| 2 maggio | Associazioni di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, Associazioni e società sportive professionistiche, Federazioni sportive | Versamento ritenute alla fonte | Termine per il versamento rateale delle ritenute alla fonte, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale, sospese dall’1.1.2022 al 30.11.2022. Ai sensi dell’art. 13 del DL 176/2022, i versamenti sospesi dovevano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 22.12.2022, in un’unica soluzione. L’art. 1 co. 160 della L. 197/2022 prevede che i versamenti fiscali sospesi ai sensi dell’art. 1 co. 923 lett. a) e c) della L.234/2021 si considerano tempestivi se effettuati: in un’unica soluzione entro il 29.12.2022; ovvero in 60 rate mensili di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 29.12.2022 e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023 |
| 2 maggio | Società di capitali | IVA | Termine, per società ed enti controllanti che intendono avvalersi del regime di liquidazione IVA di gruppo, per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’opzione relativa al regime di liquidazione IVA di gruppo: a decorrere dall’anno 2023;mediante la compilazione del quadro VG della dichiarazione IVA 2023 La scelta per l’IVA di gruppo ha effetto fino alla revoca, da comunicare anch’essa nel quadro VG della dichiarazione IVA annuale. |
| 2 maggio | Associazioni e società sportive professionistiche | Comunicazione all’Agenzia delle Entrate | Termine, per le società sportive di calcio professionistiche, partecipanti ai campionati nazionali di Serie A, B, C1 e C2, per inviare all’Agenzia delle Entrate, con riferimento alla stagione sportiva 2022, copia dei: contratti di acquisizione, anche a titolo di comproprietà o prestito, delle prestazioni professionali degli atleti professionisti e, separatamente, le informazioni in essi contenute;contratti che regolano il trattamento economico e normativo del rapporto tra l’atleta professionista e la società sportiva professionistica e, separatamente, le informazioni in essi contenute;contratti di sponsorizzazione in relazione ai quali la società sportiva percepisce somme di denaro per il diritto di sfruttamento dell’immagine degli atleti professionisti e, separatamente, le informazioni in essi contenute |
| 2 maggio | Imprese | Erogazioni pubbliche | Termine ultimo, per i soggetti che esercitano le attività di cui all’art. 2195 c.c. e che, quindi, sono obbligati all’iscrizione nel Registro delle imprese, con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, per pubblicare nella Nota integrativa del bilancio d’esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato (soltanto ove esistente) le informazioni relative: a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati da pubbliche amministrazioni nel 2022;di importo complessivo pari o superiore a 10.000,00 euro annui. Il termine per l’adempimento coincide con quello previsto per l’approvazione dei bilanci annuali. Pertanto, ove il bilancio sia approvato nel termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, posto che il 30.4.2023 cade di domenica ed è festivo anche il successivo 1.5.2023, il termine scade il 2.5.2 |
| 2 maggio | Soggetti che erogano energia elettrica, acqua o gas | Comunicazione all’Anagrafe tributaria | Termine per effettuare la trasmissione telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati: dei dati, relativi al 2022, degli utenti dei contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua o gas, in caso di stipulazione di un nuovo contratto o di modifica di un contratto già stipulato;dei dati catastali identificativi dell’immobile presso cui è attivata l’utenza, nel caso di nuovo contratto oppure di modificazione del contratto stesso |
| 2 maggio | Soggetti che gestiscono il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani | Comunicazione all’Anagrafe tributaria | Termine, per gli enti locali che gestiscono la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e le società loro concessionarie che gestiscono la tariffa di igiene ambientale, per trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate la comunicazione delle variazioni, intervenute nel 2022, dei dati relativi agli immobili insistenti sul territorio comunale, acquisiti nell’ambito dell’attività di gestione |
| 2 maggio | Titolari di partita IVA | Comunicazione all’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli | Termine, per i soggetti che gestiscono impianti di distribuzione stradale, per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli dei dati dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori. I dati da inviare sono quelli delle cessioni effettuate: nel mese precedente, per i soggetti con liquidazioni IVA mensili;nel trimestre precedente, per i soggetti con liquidazioni IVA trimestrali |
| 2 maggio | Enti commerciali, Enti non commerciali, Società di capitali, Società di persone, Titolari di partita IVA | Versamento imposta di bollo | Termine, per i soggetti che utilizzano documenti o registri in forma informatica, diversi dalle fatture elettroniche, per il versamento in un’unica soluzione dell’imposta di bollo dovuta per il 2022 per la tenuta: di repertori;dei libri di cui all’art. 2214 co. 1 c.c.;di ogni altro registro, se bollato e vidimato, di cui all’art. 16 lett. a) della tariffa Parte prima allegata al DPR 642/72, tenuti in modalità informatica. Il tributo sui libri e registri tenuti in modalità informatica è dovuto ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse nella misura di 32,00 euro. Per registrazione deve intendersi ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di de |
| 2 maggio | Titolari di partita IVA | IVA | Termine per presentare all’Agenzia delle Entrate, mediante trasmissione telematica diretta o tramite intermediario, il modello TR, la richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA del trimestre gennaio-marzo 2023. L’art. 38-bis co. 2 del DPR 633/72 prevede che il soggetto passivo possa ottenere il rimborso del credito IVA in relazione a periodi inferiori all’anno (ossia al trimestre), se di ammontare superiore a 2.582,28 euro, qualora sussista almeno uno dei seguenti presupposti: aliquota media: esercizio in via esclusiva o prevalente di attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquota media, maggiorata del 10%, inferiore a quella mediamente applicata agli acquisti e alle importazioni;operazioni non imponibili: effettuazione di operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis e 9 del DPR 633/72, nonché di operazioni assimilate e intracomunitarie, in misura superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;beni ammortizzabili: acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un importo superiore ai due terzi dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili IVA;soggetti non residenti: svolgimento dell’attività da parte di un soggetto non residente che opera in Italia mediante rappresentante fiscale oppure mediante la propria identificazione diretta;operazioni non soggette: effettuazione, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, delle seguenti operazioni, poste fuori dal campo di applicazione dell’IVA, per un importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizio accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizio di cui all’art. 19 co. 3 lett. a-bis) del DPR 633/72, ossia operazioni esenti di cui ai n. 1-4 dell’art. 10 del DPR 633/72, effettuate nei confronti di soggetti stabiliti fuori dall’UE o relative a beni destinati ad essere esportati fuori dalla stessa. In alternativa alla richiesta di rimborso, i soggetti passivi IVA in possesso dei predetti requisiti possono utilizzare il credito IVA trimestrale in compensazione a mezzo modello F24 |
| 2 maggio | Strutture sanitarie | Comunicazione all’Anagrafe tributaria | Termine per inviare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, in relazione al 2022, utilizzando il modello “SSP”: i dati identificativi delle strutture stesse;il codice fiscale e i dati anagrafici di ciascun esercente attività di lavoro autonomo mediche e paramediche;l’importo dei compensi complessivamente riscossi in nome e per conto di ciascun percipiente |
| 2 maggio | Titolari di partita IVA | Domanda di agevolazione | Termine iniziale, a partire dalle ore 12:00, per presentare la domanda per ottenere le agevolazioni fiscali e contributive previste dall’art. 46 co. 2 del DL 50/2017 per i soggetti titolari di lavoro autonomo: localizzati nella zona franca urbana (ZFU), istituita ai sensi dell’art. 46 del DL 50/ 2017, nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 24.8.2016, 26.10.2016, 30.10.2016 e 18.1.2017;regolarmente costituiti e attivi al 31.12.2021;già beneficiari delle agevolazioni di cui all’art. 46 del DL 50/ 2017, nell’ambito di precedenti bandi emanati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già MISE). Sono esclusi dalle agevolazioni i soggetti che: svolgono, alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione, un’attività (risultante dal certificato camerale) appartenente alla categoria F della codifica ATECO 2007 (settore dell’edilizia e dell’impiantistica), e che al 24.8.2016 non avevano la sede legale e/o operativa situata nella ZFU;alla data di pubblicazione della circ. Ministero delle Imprese e del made in Italy 31.3.2023 n. 156351 (3.4.2023) hanno fruito delle agevolazioni di cui al citato art. 46, relative ai precedenti bandi, in misura inferiore o uguale al 30% dell’aiuto complessivamente ottenuto;alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione non hanno restituito le somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dallo stesso Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già MISE), ivi incluse quelle di cui all’art. 46 del DL 50/2017. Le istanze possono essere presentate fino alle ore 12:00 del 24.5.2023 e non rileva l’ordine temporale di presentazione delle istanze. Per tali soggetti, si prevede: l’esenzione da IRPEF del reddito derivante dallo svolgimento dell’attività economica nella ZFU (nel limite di 100.000,00 euro per ciascun periodo d’imposta);l’esenzione dall’IRAP del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell’attività economica nella ZFU (nel limite di 300.000,00 euro per ciascun periodo d’imposta);l’esenzione dall’IMU per gli immobili siti nella ZFU, posseduti e utilizzati per l’esercizio dell’attività economica;l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. Le esenzioni fiscali (relative a IRPEF, IRAP e IMU) sono riconosciute ai professionisti (questi ultimi vengono definiti dalla circolare ministeriale come “i lavoratori autonomi iscritti agli ordini professionali o aderenti alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero ai sensi della legge 14.1.2013, n. 4 e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge”). I titolari di reddito di lavoro autonomo non rientranti nella definizione di “professionisti” possono invece beneficiare esclusivamente dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali di cui all’art. 46 comma 2 lett. d) del DL 50/2017 |
| 2 maggio | Datori di lavoro | Comunicazione all’INPS | Termine entro il quale, a pena di decadenza, i datori di lavoro interessati sono tenuti a comunicare all’INPS i dati necessari per il pagamento diretto dell’integrazione salariale riferita al secondo mese precedente. L’adempimento: deve essere infatti effettuato entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla data del provvedimento di autorizzazione alla concessione della cassa integrazione;riguarda quei datori di lavoro che hanno richiesto il pagamento diretto della prestazione da parte dell’Istituto previdenziale. Nell’ipotesi in cui il datore non ottemperi alla trasmissione dei suddetti dati, il pagamento della prestazione di integrazione salariale e degli oneri ad essa connessi rimangono in capo al datore di lavoro |
| 2 maggio | Committenti di prestazioni di lavoro, Datori di lavoro | Denunce retributive e contributive | Termine per effettuare la trasmissione telematica all’INPS, direttamente o tramite intermediario, delle denunce retributive e contributive dei collaboratori. La trasmissione: viene effettuata mediante il flusso UniEmens;riguarda i dati retributivi e contributivi relativi al mese precedente e riferiti a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori autonomi occasionali, venditori a domicilio, associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro, altri soggetti iscritti alla Gestione separata INPS. Prima della trasmissione, il file XML deve essere controllato dal software di controllo messo a disposizione dall’INPS. |
| 2 maggio | Datori di lavoro agricolo | Denunce retributive e contributive | Termine entro il quale trasmettere il flusso telematico UniEmens PosAgri con i dati retributivi e contributivi della manodopera agricola occupata nel mese precedente. La trasmissione consente all’INPS di ottenere i dati necessari per la tariffazione del trimestre di competenza. Il versamento dei contributi viene effettuato entro il: 16 settembre per la contribuzione del primo trimestre;16 dicembre per la contribuzione del secondo trimestre;16 marzo dell’anno successivo per la contribuzione del terzo trimestre;16 giugno dell’anno successivo per la contribuzione del quarto trimestre |
| 3 maggio | Utilizzatori del Libretto famiglia | Comunicazione all’INPS | Termine entro il quale l’utilizzatore deve comunicare all’INPS i dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale a cui ha fatto ricorso tramite Libretto Famiglia nel mese precedente. Il Libretto Famiglia può essere utilizzato (entro specifici limiti) per prestazioni occasionali di persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività professionali o d’impresa, con riferimento a: piccoli lavori domestici;assistenza domiciliare di bambini e anziani;insegnamento supplementare. Tra gli utilizzatori del Libretto Famiglia sono presenti anche le società sportive professionistiche che fruiscano delle attività degli steward negli impianti sportivi, ovvero per retribuire i servizi resi dagli steward indipendentemente dalla capienza degli impianti sportivi di calcio, nei campionati di serie A, serie B e lega Pro. |
| 3 maggio | Concessionari di apparecchi da gioco | Prelievo erariale unico (PREU) | Comunicazione in via telematica all’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli delle somme giocate da ciascun apparecchio, in relazione al periodo contabile (bimestre) precedente. I soggetti tenuti ad inviare tale comunicazione sono i concessionari di apparecchi da gioco di cui all’art. 110 co. 6 lett. a) del TULPS. |
| 5 maggio | Associazioni e società sportive dilettantistiche, Associazioni pro-loco | Imposta sugli intrattenimenti | Termine per annotare sull’apposito prospetto gli abbonamenti rilasciati nel mese precedente. Gli abbonamenti rilasciati in ciascun mese sono annotati in un apposito prospetto con l’indicazione dei dati identificativi degli stessi, del numero degli eventi ai quali ciascuna tipologia di abbonamento dà diritto di assistere, della quantità dei titoli rilasciati e del corrispettivo unitario. I prospetti devono essere conformi con il provv. Agenzia delle Entrate 20.11.2002 |
| 15 maggio | Banche, Intermediari finanziari, Poste | Antiriciclaggio | Termine per trasmettere in via telematica alla Banca d’Italia – Unità di informazione finanziaria (UIF) – le comunicazioni contenenti i dati relativi: a ogni movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000,00 euro;eseguite nel secondo mese precedente;a valere su rapporti ovvero mediante operazioni occasionali, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro. Qualora non sia stata effettuata alcuna operazione rilevante deve essere inviata una comunicazione negativa |
| 15 maggio | Titolari di partita IVA | IVA | Termine entro il quale i soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, se non hanno ricevuto la relativa fattura entro il mese di aprile 2023 (secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione), devono emettere autofattura relativa alle operazioni effettuate nel mese di febbraio 2023 |
| 15 maggio | Titolari di partita IVA | IVA | I soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, se hanno ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, devono emettere autofattura integrativa in relazione alle fatture registrate nel mese precedente |
| 15 maggio | Sostituti d’imposta | Certificazione unica | Termine per regolarizzare la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle “Certificazioni Uniche 2023”, relative al 2022, il cui termine è scaduto il 16.3.2023 |
| 15 maggio | Associazioni e società sportive dilettantistiche, Associazioni pro-loco | IVA | Termine per annotare, nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti “supersemplificati”, l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Il prospetto è composto da una quartina di fogli così suddivisa: nel primo foglio (frontespizio) devono essere indicati i dati del contribuente;nel secondo e nel terzo foglio (quadro A) devono essere indicati i dati relativi al complesso delle operazioni poste in essere in ciascun mese e le relative liquidazioni periodiche;nel quarto foglio (quadro B), suddiviso in cinque sezioni, devono essere indicati, fra l’altro, i dati relativi al valore delle rimanenze al 31 dicembre dell’anno cui si riferisce il prospetto, il volume d’affari e i beni ammortizzabili |
| 15 maggio | Associazioni senza scopo di lucro | IVA | Termine per annotare, nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti “supersemplificati”, l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Il prospetto è composto da una quartina di fogli così suddivisa: nel primo foglio (frontespizio) devono essere indicati i dati del contribuente;nel secondo e nel terzo foglio (quadro A) devono essere indicati i dati relativi al complesso delle operazioni poste in essere in ciascun mese e le relative liquidazioni periodiche;nel quarto foglio (quadro B), suddiviso in cinque sezioni, devono essere indicati, fra l’altro, i dati relativi al valore delle rimanenze al 31 dicembre dell’anno cui si riferisce il prospetto, il volume d’affari e i beni ammortizzabili |
| 15 maggio | Titolari di partita IVA | IVA | Annotazione nel registro acquisti e in quello delle vendite delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari sono annotate secondo l’ordine della numerazione, con l’indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera |
| 15 maggio | Titolari di partita IVA in regime mensile | IVA | Termine per la registrazione di un unico documento riepilogativo contenente tutte le fatture attive emesse nel mese precedente, di importo inferiore a 300,00 euro. Il documento riepilogativo sostituisce la registrazione di ogni singola fattura e deve contenere: i numeri delle fatture cui si riferisce;l’imponibile complessivo;l’IVA distinta per aliquota |
| 15 maggio | Titolari di partita IVA | IVA | Annotazione delle fatture emesse nell’apposito registro, nell’ordine della loro numerazione, in relazione alle operazioni effettuate nel mese precedente, con riferimento a tale mese |
| 15 maggio | Titolari di partita IVA | IVA | Termine per annotare nell’apposito registro delle fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, emesse nel mese precedente, con riferimento al medesimo mese |
| 15 maggio | Titolari di partita IVA | IVA | Termine per emettere le fatture relative: alle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, effettuate nel mese precedente;alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nel mese precedente nei confronti del medesimo soggetto;alle prestazioni di servizi “generiche” effettuate nel mese precedente a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione europea, non soggette all’imposta;alle prestazioni di servizi “generiche” rese o ricevute (autofattura) da un soggetto passivo stabilito fuori dall’Unione europea, effettuate nel mese precedente;alle cessioni intracomunitarie non imponibili, effettuate nel mese precedente. Entro il termine di emissione delle fatture devono essere trasmessi, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia, ad esclusione delle operazioni per le quali è stata emessa una bolla doganale o una fattura elettronica |
| 15 maggio | Autotrasportatori | Domanda di agevolazione | Termine iniziale, dalle ore 10:00, per i soggetti che hanno presentato la domanda di prenotazione delle risorse nel secondo periodo disponibile (15.3.2023 – 28.4.2023), per rendicontare i costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento, al fine di perfezionare la richiesta di agevolazione. Il termine finale scade alle ore 16:00 del 30.12.2023. Le domande rendicontate saranno oggetto di verifica, ai fini dell’erogazione dei contributi spettanti. Gli incentivi sono previsti per le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi per il rinnovo del parco veicolare con veicoli ad elevata sostenibilità ecologica |
| 15 maggio | Titolari di partita IVA | IVA | Termine, per i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia, per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate in formato XML tramite il Sistema di Interscambio: dei dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;in relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente. La comunicazione non riguarda: le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 – 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione |
| 15 maggio | Enti non commerciali | IVA | Termine per annotare l’ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate nel mese precedente: nei registri previsti ai fini IVA;ovvero nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti “supersemplificati” (regime attualmente abrogato). Il prospetto deve essere numerato progressivamente prima di essere messo in uso |
| 15 maggio | Titolari di partita IVA | IVA | Termine per l’annotazione riepilogativa mensile, sul registro dei corrispettivi, delle operazioni effettuate nel mese precedente per le quali è stato emesso lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale. Possono applicare l’agevolazione, prevista dall’art. 6 co. 3 del DPR 695/96, i soggetti esonerati dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi |
| 16 maggio | Soggetti operanti nel settore finanziario | Versamento addizionale del 10% | Versamento dell’addizionale del 10% applicata agli emolumenti variabili della retribuzione corrisposti sotto forma di bonus e stock options, a quei soggetti caratterizzati da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale, cioè: ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario (anche qualora prestino la propria attività lavorativa all’estero);ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel settore finanziario (es. amministratori). L’aliquota del 10% costituisce una tassazione aggiuntiva, ma distinta dall’applicazione dell’IRPEF ordinaria. L’addizionale è trattenuta dal sostituto d’imposta al momento di erogazione del bonus o delle stock options. Il prelievo deve essere effettuato al momento dell’erogazione della parte del premio che eccede l’importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione. Qualora le componenti variabili siano corrisposte in più rate, l’addizionale si applica nel momento in cui si verifica il superamento dell’importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione |
| 16 maggio | Sostituti d’imposta | Versamento addizionali comunali IRPEF | Versamento dell’addizionale comunale all’IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati. L’addizionale comunale è determinata applicando l’aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF, al netto degli oneri deducibili |
| 16 maggio | Sostituti d’imposta | Versamento addizionali comunali IRPEF | Versamento della rata dell’acconto dell’addizionale comunale IRPEF per l’anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati. L’addizionale comunale è determinata applicando l’aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF, al netto degli oneri deducibili. L’acconto dell’addizionale comunale è: pari al 30% dell’addizionale determinata sulla base del reddito imponibile e dell’aliquota (ed eventuale soglia di esenzione) dell’anno precedente;trattenuto in un numero massimo di 9 rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo è determinato all’atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui sono effettuate e non oltre il mese di novembre |
| 16 maggio | Sostituti d’imposta | Versamento addizionali comunali IRPEF | Versamento della rata dell’addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati. L’addizionale comunale è determinata applicando l’aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF, al netto degli oneri deducibili |
| 16 maggio | Sostituti d’imposta | Versamento addizionali regionali IRPEF | Versamento dell’addizionale regionale all’IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati. L’addizionale regionale è determinata applicando l’aliquota, fissata dalla Regione in cui il contribuente ha la residenza, al reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta |
| 16 maggio | Sostituti d’imposta | Versamento addizionali regionali IRPEF | Versamento della rata dell’addizionale regionale all’IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati. L’addizionale regionale è determinata applicando l’aliquota, fissata dalla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale, al reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta |
| 16 maggio | Artigiani | Contributi INPS artigiani e commercianti | Termine entro il quale versare la prima rata dei contributi previdenziali dovuti sul minimale di reddito. Per gli artigiani, i contributi dovuti per l’anno 2023 sono stati fissati nella misura pari a: 4.208,40 euro per i titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni;4.077,12 euro per i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni |
| 16 maggio | Associanti in partecipazione | Contributi INPS Gestione separata | Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS sugli utili erogati nel mese precedente da parte di associanti che nel mese precedente hanno erogato utili ad associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro. Il contributo è ripartito nella misura del 55% a carico dell’associante e del 45% dell’associato e il versamento avviene ad opera dell’associante. Le aliquote da applicare differiscono in relazione all’eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore. Tale forma contrattuale non può essere più stipulata, rimangono attivi i contratti in essere alla data del 25.6.2015 (fino alla loro naturale cessazione). Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall’INPS con apposita circolare e differiscono secondo l’eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore. Per l’anno 2023, le aliquote da applicare per i collaboratori e figure assimilate sono le seguenti: 35,03%, soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;33,72%, soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;24%, soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria |
| 16 maggio | Sostituti d’imposta | Versamento ritenute alla fonte | Versamento delle ritenute alla fonte: del 15% sui compensi per la perdita di avviamento;del 4%, da parte di Regioni, Province, Comuni e enti pubblici e privati sull’ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l’acquisto di beni strumentali |
| 16 maggio | Soggetti che hanno erogato borse di studio, assegni di ricerca o assegni per attività di tutoraggio | Contributi INPS Gestione separata | Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS sulle borse di studio e sugli assegni erogati nel mese precedente. Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall’INPS con apposita circolare e differiscono secondo l’eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore. Per l’anno 2023, le aliquote da applicare per i collaboratori e figure assimilate sono le seguenti: 35,03%, soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;33,72%, soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;24%, soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria |
| 16 maggio | Committenti di prestazioni di lavoro | Contributi INPS Gestione separata | Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS dovuti sui compensi erogati nel mese precedente per collaborazioni coordinate e continuative. Il contributo è ripartito tra: committente (2/3);collaboratore (1/3). Il versamento dell’intero contributo è a carico del solo committente. Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall’INPS con apposita circolare e differiscono secondo l’eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore. Per l’anno 2023, le aliquote da applicare per i collaboratori e figure assimilate sono le seguenti: 35,03%, soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;33,72%, soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;24%, soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria |
| 16 maggio | Commercianti | Contributi INPS artigiani e commercianti | Termine entro il quale versare la prima rata dei contributi previdenziali dovuti sul minimale di reddito. Per i commercianti, i contributi dovuti per l’anno 2023 sono stati fissati nella misura pari a: 4.292,42 euro per i titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni;4.161,14 euro per i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni |
| 16 maggio | Condomini | Versamento ritenute alla fonte | Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi: effettuate nell’esercizio di impresa;oppure qualificabili come redditi diversi ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. i) del TUIR. Il condominio committente, in qualità di sostituto d’imposta, nel momento in cui effettua il pagamento dei corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto, è tenuto ad effettuare una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’appaltatore percipiente. La disciplina prevede inoltre che: il condominio, in qualità di sostituto d’imposta, deve effettuare il versamento della ritenuta del 4% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dal percipiente solo al raggiungimento di una soglia minima della ritenuta stessa pari a 500 euro;il condominio è, comunque, tenuto al versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo. Al fine di verificare il superamento della soglia di 500 euro, al di sotto della quale le ritenute operate all’atto del pagamento da parte del condominio non vanno versate entro il 16 del mese successivo, occorre sommare le ritenute operate mese dopo mese. Il condominio può, comunque, continuare a effettuare il versamento delle ritenute in parola, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in |
