TASSA ANNUALE VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI – Vademecum operativo

Il 16 marzo è la scadenza fissata per il versamento della tassa di vidimazione dei libri sociali. L’obbligo di versamento interessa le società di capitali; l’importo da versare varia a seconda del capitale sociale: se inferiore o uguale a 516.456,90 euro è pari a 309,87 euro; se maggiore di 516.456,90 euro è pari a 516,46 euro. Se il capitale è variato successivamente al 1° gennaio, la variazione della tassa di vidimazione dei libri sociali si concretizza a partire dal periodo d’imposta successivo.

Sono esonerati dal versamento della tassa annuale vidimazione dei libri sociali:

·         Le società cooperative/di mutua assicurazione;

·         I consorzi che non assumono la forma di società consortile;

·         Le società di capitali dichiarate fallite;

·         Le società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro affiliate ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una disciplina sportiva associata o ad un Ente di formazione sportiva (a condizione che il relativo atto costitutivo rispetti le condizioni previste dalla Legge n. 289/2002).

Le società che si trovano nel primo anno di attività devono corrispondere la tassa prima della presentazione della Dichiarazione di inizio attività (Modello AA7/9). Il versamento deve essere effettuato mediante bollettino di c/c postale n 6007, intestato all’Ufficio delle Entrate Centro Operativo di Pescara. Per gli anni di attività successivi al primo la tassa annuale vidimazione libri sociali deve essere versata con il modello F24, indicando nella Sezione “Erario” il: Codice tributo 7085 – “Tassa annuale vidimazione libri sociali“.

La tassa è deducibile ai fini IRES e IRAP in base alla data di pagamento.