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MANOVRA MONTI - Professionisti e imprese schierati insieme contro il canone Rai - 22/02/2012
Professionisti e imprese si schierano contro il canone speciale Rai dovuto sul possesso di tablet e pc, che dovrebbe portare nelle casse dell’azienda pubblica circa 1,4 miliardi di euro l’anno. È stata la stessa Rai a inviare le richieste di pagamento del canone tv speciale, corredate da un bollettino postale che varia da un minimo di 200 euro a un massimo di 6mila euro a seconda della tipologia di attività esercitata. Le richieste del tributo sono stretta conseguenza dell’entrata in vigore dell’art. 17 del D.L. n. 201/2011, c.d. Manovra Monti, che ha introdotto l’obbligo per le imprese e le società di indicare, nelle rispettive dichiarazioni di redditi, il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione e la categoria di appartenenza, “ai fini della verifica del pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale”. Nonostante imprese e professionisti abbiano formato un fronte unico di protesta contro il pagamento del tributo, allo stato attuale delle cose non sembra esserci alternativa al versamento del canone entro la scadenza del 29 febbraio. Si attende comunque un chiarimento da parte dell’amministrazione finanziaria prima del termine del pagamento, anche a seguito della lettera inviata da Rete Imprese Italia al Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Monti, e al Ministro dello Sviluppo Economico, Corrado Passera, per invitare a escludere con tempestività, imprese e professionisti, dall’obbligo di versamento di un tributo per apparecchi che in realtà “fungono da strumenti di lavoro per le aziende”.

IVA - Si avvicina la scadenza per l’invio della Comunicazione - 21/02/2012
Contribuenti all’appello per la scadenza del 29 febbraio, relativa alla comunicazione dati Iva, che in questi giorni sta impegnando come ogni anno gli addetti ai lavori, all’opera con le quadrature del caso. Ricordiamo che i contribuenti che optano per l’invio autonomo della dichiarazione Iva entro il mese di febbraio, possono saltare l’appuntamento col fisco. Gli altri contribuenti esonerati sono, oltre ai contribuenti totalmente esenti, i soggetti in procedure concorsuali, le persone fisiche che non hanno superato i 25.000 euro ai fini del volume d’affari ed i contribuenti c.d. “minimi”. L’eventuale imposta a debito potrà essere versata entro il 16 marzo 2012, data che dovrà essere rispettata anche da coloro che presenteranno la dichiarazione in forma autonoma, i quali, a differenza degli altri, non possono usufruire del termine più lungo coincidente con quello fissato per il versamento delle imposte.

SOCIETÀ DI COMODO - Società in perdita arrivano le prime indicazioni - 20/02/2012
È in arrivo un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che chiarirà quali sono i casi di società in perdita sistematica che però verranno considerate "genuine" e non frutto della volontà di sottrarre materia imponibile al fisco. In questo modo si cercherà di arginare l'enorme mole di interpelli che molto probabilmente nei prossimi mesi arriveranno da parte delle imprese per chiedere se la propria situazione di deficit sia tale da farle classificare come società di comodo, con le conseguenti penalizzazioni fiscali. Il provvedimento è ancora al vaglio, però sarebbe opportuno affrettare i tempi visto che, il criterio delle perdite sistematiche, introdotto con la manovra di Ferragosto D.L. n. 138/2011, fa presumere che una società che per tre anni consecutivi sia in perdita sia considerata di comodo e quindi già dal prossimo giugno dovranno essere versate le rate di acconto relative ad Unico 2012. Nel periodo 2007-2008-2009 sono circa 400mila le società che presentano perdite sistematiche per tutti e tre gli anni, tenendo anche conto della grave crisi economica che verosimilmente ha fatto aumentare tale situazione. L'Agenzia avrà un compito molto delicato nell'individuare quali sono le situazioni di perdita effettiva e quelle in cui invece si tende a camuffare la reale natura. È necessario puntare sul valore della produzione, classificando e disciplinando compiutamente i vari casi in cui l'entità dei ricavi è inferiore a quella dei costi, e inoltre bisognerà trovare un punto di incontro tra la disciplina delle perdite sistematiche e la possibilità di riporto illimitata delle perdite stesse. Le società quindi dovranno aspettare la pubblicazione del provvedimento per individuare se si trovano in una delle situazioni di esclusione dalla disciplina delle società di comodo. Resta inteso che rimangono sempre in vigore le esclusioni stabilite con il provvedimento del 14 febbraio 2008 (protocollo 2008/23681), ovvero società in liquidazione, fallimento, sequestro e confisca e anche le società che hanno dato in locazione beni immobili a enti pubblici o a canone vincolato o di partecipazione in società non di comodo o escluse dalla disciplina di tali imprese, oppure in società residenti all'estero a cui si applica il regime di tassazione in Italia.

SCUDO FISCALE - Prorogato il termine per il versamento dell'imposta di bollo - 17/02/2012
Il Ministero dell’Economia guidato dal Presidente del Consiglio, Mario Monti, ha diffuso una nota ufficiale per rinviare il termine per il pagamento dell’imposta di bollo sui capitali scudati. L’art. 19, comma 8, del D.L. n. 201/2011, c.d. decreto Salva Italia, aveva fissato per il 16 febbraio 2012 il termine ultimo per il versamento dell’imposta di bollo. La nota del Ministero rinvia tale adempimento a data da destinarsi con il primo provvedimento legislativo utile che, con molta probabilità, sarà quello concernente la semplificazione fiscale. Il rinvio è arrivato dopo una vera e propria giornata di panico da parte di banche e intermediari finanziari che hanno riscontrato numerosi problemi operativi. La nota sottolinea, infine, che i versamenti non effettuati fino all’entrata in vigore della disposizione di proroga non configureranno nessuna violazione in materia di versamenti e sarà pertanto preservato anche il segreto sui nominativi.

REGIME DEI MINIMI - In assenza dei requisiti rettifiche d'ufficio - 16/02/2012
Attenzione a valutare i requisiti per usufruire del nuovo regime dei minimi: l'errore potrebbe costare caro al contribuente. Qualora, infatti, l'Agenzia delle Entrate dovesse accertare la mancanza di uno dei requisiti per optare per il nuovo regime agevolato (ovvero quello con applicazione dell'imposta sostitutiva pari al 5%, assenza di ritenuta d'acconto, Iva, Irap e non assoggettamento agli studi di settore) catapulterebbe d'ufficio il malcapitato contribuente nel regime degli ex-minimi, un regime semplificato al quale non si applica l'Irap e si evita ai contribuenti di conservare le scritture contabili. Dunque, conseguenze pesanti, dato che l'Irpef sarebbe calcolata in modo ordinario, ovvero per aliquote crescenti in base agli scaglioni di reddito; inoltre, sarebbe dovuta anche l'Iva. La raccomandazione riguarda soprattutto coloro che hanno ancora qualche dubbio in merito alla "mera prosecuzione dell'attività", principio discusso e ancora oggi non chiaro. Si ricordi che già nel regime della legge n. 388/2000 (nuove iniziative produttive) l'Agenzia delle entrate non esitò ad affermare che tale disposizione avesse chiare finalità antielusive. La norma, si legge nella circolare n. 1/e del 3 gennaio 2001, mira ad «...evitare gli abusi di chi continui di fatto ad esercitare la stessa attività di lavoro dipendente mutandone la veste giuridica in impresa o lavoro autonomo al solo fine di sottrarre i relativi proventi alla tassazione ordinaria». Norma antielusione dunque la cui finalità è proprio quella di evitare gli abusi dei contribuenti che oggi, visto l'aliquota paradisiaca dell'imposta sostitutiva, potrebbero avere una tentazione in più nella scelta del nuovo regime agevolato.

INCENTIVI ACE - Società in perdita con meno incentivi - 13/02/2012
Le istruzioni al Modello Unico, pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate, introducono un limite per gli incentivi Ace alle imprese in perdita. Si tratta del limite pari al patrimonio netto dell'esercizio, che esclude dall'agevolazione i versamenti soci effettuati a copertura di perdite pregresse. Nel quadro RS è contenuto un quadro dove, secondo le istruzioni ai Modelli, deve essere indicato il valore del patrimonio netto a fine esercizio, e questo deve essere compilato perché "in ciascun esercizio la variazione in aumento non può comunque eccedere il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, escluso l'utile dello stesso periodo". Tale precisazione non era contenuta nella norma originaria e quindi si presume che sarà introdotta con il decreto ministeriale di attuazione previsto dall'articolo 1, comma 8 del D.L. n. 201/2011. Tale limite riduce, come era già stato previsto per la Dit, di fatto l'incentivo per le imprese che ricapitalizzano a fronte di perdite che hanno abbattuto il capitale. Il limite del patrimonio netto deve essere quantificato senza tener conto dell'utile dell'esercizio, che quindi non è in grado di controbilanciare il deficit per ripristinare la rilevanza degli apporti. In altre parole, le perdite non riducono di per se la base Ace, addossandosi preventivamente al patrimonio preesistente che non vale per l'agevolazione, ma una volta azzerato questo importo, esse cominciano ad erodere le ricapitalizzazioni rilevanti, depotenziando il beneficio. Una società che subisce ripetutamente perdite che comunque abbattono il capitale sociale e che vengono ricoperte da versamenti soci usufruisce dell'agevolazione solo sul primo versamento. La detassazione si evidenzia non più nel quadro RF ma nel quadro RN (o GN) a diminuzione del reddito lordo.

ADEMPIMENTI - Per i beni ai soci nessuna sanzione quando non si realizza un reddito diverso - 09/02/2012
L’art. 2 del D.L. n. 138/2011, al comma 36-sexiesdecies, prevede l’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei “costi relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari dell’imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento”. Il comma successivo 36-quinquesdecies stabilisce, inoltre, che si realizza reddito diverso per l’utilizzatore del bene, qualora venga meno il principio di inerenza del bene stesso con l’attività d’impresa. In caso di omessa o irregolare comunicazione dei dati è prevista quindi una sanzione pari al 30% dell’importo che costituisce reddito diverso per il socio o per il familiare. In merito all’obbligo di comunicazione dei finanziamenti soci e delle forme di capitalizzazioni, previsto dal Provvedimento attuativo delle Entrate del 16 novembre 2011, non realizzandosi alcun reddito diverso per l'utilizzatore del bene, non si rendono applicabili le sanzioni previste dal comma 36-sexiesdecies. Analogo discorso anche per le autovetture deducibili parzialmente (art. 164 del Tuir), per le quali oltre a non generarsi alcun reddito diverso, non trova applicazione nemmeno la previsione sull’indeducibilità totale dei costi.

ADEMPIMENTI - Comunicazioni più snelle per i beni in godimento ai soci - 08/02/2012
Con la circolare n. 27/IR, l'Istituto di ricerca del consiglio nazionale dei commercialisti e dei revisori contabili ha fornito interessanti indicazioni in merito all'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei beni concessi in godimento a soci o familiari, introdotto dalla Legge n. 148/2011, il cui primo termine è fissato per il 2 aprile prossimo. Per quanto concerne la comunicazione vera e propria, l'Agenzia delle Entrata ha reso noto che dovranno essere oggetto di comunicazione anche i finanziamenti e versamenti effettuati o ricevuti dai soci, anche quando non vi sia un collegamento diretto tra il finanziamento e il godimento del bene. Le comunicazioni riguarderanno l'anno d'imposta 2011, ma anche situazioni precedenti ancora in essere al 17 settembre 2011. L'Istituto di ricerca, infine, auspica che l'Agenzia delle Entrate intervenga al più presto per esonerare dall'adempimento tutte le situazioni in cui il Fisco possiede già i dati oggetto di comunicazione come, ad esempio, i finanziamenti dei soci che riguardano la costituzione o l'aumento di capitale di una società. Una richiesta del genere, evidenzia la circolare, contrasterebbe anche con le disposizioni contenute nello Statuto del contribuente e nell'art. 7 del D.L. n. 70/2011. Si ricorda che la norma assoggetta a tassazione l'utilizzo dei suddetti beni da parte dei soci della società o dei familiari dell'imprenditore, nel caso in cui esso avvenga a titolo gratuito oppure a fronte di un corrispettivo inferiore al valore di mercato. Per l'impresa i costi relativi a tali beni sono indeducibili.

PREVIDENZA - Aumentano le aliquote contributive per i commercianti e gli artigiani - 07/02/2012
L’Inps, con le circolari n. 14 e n. 16 del 3 febbraio, ha fornito importanti indicazioni in merito alla determinazione degli obblighi contributivi che gravano, nel 2012, su artigiani e commercianti iscritti alle relative gestioni pensionistiche, nonché sugli iscritti alla gestione separata. Il D.L. n. 201/2011 (c.d. manovra Monti) aumenta, dal 1° gennaio 2012, le aliquote dei contributi previdenziali che dovranno versare i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) fino al raggiungimento del 24%. I contributi cresceranno secondo un meccanismo graduale che si concluderà nel 2018. La manovra Monti ha infatti previsto, per gli iscritti alle gestioni Inps degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, che le aliquote contributive pensionistiche siano incrementate dell’1,3% (passando dal 20% al 21,30%) dall’anno 2012 e, successivamente, dello 0,45% fino a raggiungere il livello del 24%. Aumentano, quindi, sia i contributi “fissi” dovuti sul minimale di reddito, da versare in ogni caso anche in presenza di un reddito d’impresa inferiore, sia i contributi calcolati sulle quote di reddito d’impresa eccedenti il minimale e nei limiti del massimale annuo. Per l’anno 2012, il reddito minimo annuo, da prendere in considerazione per il calcolo del contributi, è pari a 14.930 euro. L’ammontare del massimale di reddito per l’anno in corso è, invece, pari a 73.673 euro, elevato a 96.149 euro per gli iscritti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. Dal 1° gennaio 2012 aumentano inoltre dell’1% anche le aliquote contributive per gli iscritti all’Inps gestione separata. L'Inps ha determinato, infine, le nuove fasce di retribuzione sulle quali calcolare i contributi dovuti per il 2012 per i lavoratori domestici. I nuovi scaglioni tengono conto delle variazioni percentuali dei prezzi al consumo rilevate dall'Istat tra il periodo gennaio 2010-dicembre 2010 e il periodo gennaio 2011-dicembre 2011, pari al 2,7 per cento. L’aliquota contributiva per i datori di lavoro domestico non ha subìto modificazioni rispetto al 2011.

ANTIRICICLAGGIO - Dal primo febbraio scattano le sanzioni sul limite ai trasferimenti di contante - 31/01/2012
Con la circolare n. 2 del 16 gennaio scorso, il Ministero dell'Economia e Finanze ha fornito importanti chiarimenti in merito al limite per i trasferimenti di denaro contante superiori a 1.000 euro, introdotto dalla c.d. Manovra Monti (D.L. n. 201/2011). La circolare precisa che dal 1° febbraio prossimo i trasferimenti di denaro in contanti, libretti e titoli al portatore di importo superiore ai 1.000 euro saranno sanzionabili con un importo che può arrivare fino al 40% della somma trasferita. La stessa circolare ha inoltre chiarito definitivamente che i prelevamenti e i versamenti bancari operati dai correntisti, anche se di misura superiore ai mille euro, non sono sanzionabili, in quanto mancano del presupposto essenziale del trasferimento di una somma di denaro. Il Ministero ha anche evidenziato che le sanzioni previste dall'art. 58 del D.Lgs. n. 231/2007, saranno effettuate dalle ragionerie territoriali dello Stato competenti per territorio, secondo quanto previsto dal D.M. del 17 novembre 2011. Il termine dei 90 giorni previsto per la notifica della contestazione all'autore della violazione può essere interrotto qualora i dati segnalati siano incompleti, per permettere di recuperare ulteriori elementi dal segnalante. In questo caso, i termini cominceranno a decorrere dal momento della successiva acquisizione di tutti i dati necessari.

ANTIRICICLAGGIO - Tracciabilità sopra i 1.000 euro sempre più ristretta - 30/01/2012
Nelle risposte a Telefisco sono stati fissati alcuni importanti paletti per quanto riguarda l'utilizzo di denaro contante da parte dei contribuenti. I casi esaminati sono stati due: gli anticipi delle trasferte dei dipendenti e il trasferimento di denaro tra familiari. Per quanto riguarda le trasferte capita spesso che il dipendente debba partire in modo improvviso e che per questo chieda al proprio datore di lavoro di anticipargli una somma superiore a 1.000 euro. In questo caso ci si chiede se viene violato o meno il divieto previsto dall'articolo 49 del D.Lgs. n. 231/2007. Il dubbio riguardava il fatto che il trasferimento delle somme molto spesso avviene non al momento della partenza, ma al momento in cui la trasferta si conclude. Il Ministero dell'Economia, a riguardo, ha precisato che il trasferimento si deve considerare compiutamente realizzato al momento della consegna dell'anticipo e che lo stesso, se superiore a 1.000 euro, viola il divieto con conseguente applicazione della sanzione. Per ovviare il problema il datore deve mettere la somma a disposizione del lavoratore su un conto in banca dove quest'ultimo potrà attingere. Per quanto riguarda i passaggi all'interno delle famiglie come ad esempio, il padre che versa al figlio le somme necessarie per un viaggio di studio, anche in questo caso il Ministero risponde che il comportamento tenuto costituirebbe violazione del divieto di trasferimento di contanti previsto nel D.Lgs. n. 231/2007. Quindi anche il passaggio di denaro all'interno del nucleo familiare viene considerato un trasferimento tra soggetti diversi.

ADEMPIMENTI - I finanziamenti ai soci sono sempre da comunicare - 27/01/2012
L’Agenzia delle Entrate sta iniziando a fornire le prime precisazioni in merito alla nuova disciplina dei beni assegnati in godimento ai soci o familiari e del connesso obbligo di comunicazione dei relativi dati. Tra i chiarimenti più rilevanti è da segnalare quello riguardante il fatto che la comunicazione deve essere effettuata nella totalità delle situazioni di specie, indipendentemente dalla sussistenza di un rapporto tra i beni messi a disposizione dei soci e le somme affluite in capo alla società. Si ricorda che la disposizione introdotta dalla L. n. 148/2011 prevede una nuova forma di tassazione come reddito diverso in capo al socio che ha in godimento i beni di proprietà dell'impresa stabilendo, contemporaneamente, l'indeducibilità dei costi afferenti agli stessi. L'Amministrazione Finanziaria, già in occasione del Videoforum di Italia Oggi del 18 gennaio scorso, ha chiarito che devono essere comunicati tutti i finanziamenti effettuati dai soci, anche se non sono stati strumentali per l'acquisizione dei beni utilizzati poi dai soci stessi. Oggetto dell'informativa, da inviare entro il prossimo 2 aprile, dovranno essere, pertanto, anche i versamenti e finanziamenti effettuati in anni precedenti ma in essere alla data del 17 settembre 2011. In merito alla tassazione in capo al socio, è opportuno precisare che questa nuova ipotesi non si realizza però nel caso del socio che rivesta, congiuntamente, anche altri ruoli all'interno della società, come quello di dipendente e/o amministratore. In tali ipotesi, infatti, sono già presenti altre regole nell'ambito del Tuir che disciplinano l'incidenza del reddito imponibile in capo a colui che utilizza il bene.

DICHIARAZIONI - Il prelievo sulle attività estere da indicare nel quadro RM - 26/01/2012
Le istruzioni del modello 730/2012 hanno fornito interessanti spunti per quanto concerne la nuova patrimoniale sugli immobili e sulle attività finanziare detenute all'estero da soggetti residenti in Italia. Le due nuove imposte introdotte dall'art. 19 del D.L. n. 201/2011, c.d. Manovra Monti, infatti, prevedono la tassazione allo 0,76% sul costo d'acquisto o sul valore di mercato localmente rilevabile, nel caso di immobili posseduti all'estero, mentre, per le attività finanziarie la tassazione è fissata nella misura dello 0,1%. Le istruzioni al nuovo modello 730 chiariscono che, per il calcolo delle imposte in argomento, bisognerà utilizzare il quadro RM del modello Unico PF 2012 e che le stesse si applicano già a partire dall'anno di imposta 2011 seguendo le regole dell'Irpef, con il primo versamento da effettuare entro il 16 giugno 2012. Si resta in attesa di un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che chiarisca le modalità attuative delle nuove mini-patrimoniali: pare che le attività finanziarie estere possedute per il tramite di intermediari finanziari residenti siano escluse dalla nuova disciplina in quanto su di esse verrà comunque applicata l'imposta di bollo da parte dell'intermediario.

DECRETO MILLEPROROGHE - Riparte la chiusura delle liti pendenti - 25/01/2012
Con un emendamento al Milleproroghe (D.L. n. 216/2011) è stata riaperta la chiusura agevolata delle liti pendenti alla data del 31 dicembre 2011 e di importo fino a 20mila euro. Il termine ultimo per versare le somme dovute in base allo stato di avanzamento del giudizio (regole dettate dall'art. 16 della L. n. 289/2002) è il 2 aprile 2012 (il 31 marzo cade infatti di sabato). Ma le novità sul Milleproroghe sono diverse in ambito tributario. Attraverso una modifica a una norma della Finanziaria 2008 è stata modificata anche la modalità di tassazione dei redditi prodotti dai frontalieri: per l'anno 2012 sarà considerato reddito la parte eccedente 6.700 euro. Sempre in materia di persone fisiche resta invece confermata, anche per il 2012, la detrazione per carichi di famiglia spettanti ai soggetti non residenti. Infine, viene esteso anche alle popolazioni delle province di Messina e Livorno lo stop agli adempimenti tributari e contributivi a causa degli eventi di natura calamitosa che li hanno colpiti. Il D.L. n. 216/2011 aveva previsto tale sospensione già per le popolazioni delle province di La Spezia, Genova e Massa Carrara. Sempre in materia di persone fisiche, si registra la proroga delle detrazioni per i carichi di famiglia spettanti ai soggetti non residenti. Resta fermo l'obbligo per i beneficiari di dimostrare con idonea documentazione che i familiari a carico non possiedono redditi superiori a 2.840 euro, nemmeno nel paese di origine, e non godono di alcun beneficio fiscale nello Stato di provenienza.

SOCIETÀ DI COMODO - Ingestibili gli interpelli delle 450 mila società in perdita - 23/01/2012
La stretta sulle società di comodo prevista dalla manovra-bis rischia di ingolfare il lavoro dell'amministrazione finanziaria. La norma che prevede l'inclusione tra gli enti non operativi delle realtà che presentano dichiarazioni in perdita fiscali per tre periodi d'imposta interessa centinaia di migliaia di imprese. Motivo per cui il Fisco sta studiando dei correttivi che tengano conto anche della crisi economica e che quindi consentano, a determinate condizioni, la non applicazione dell'addizionale Ires del 10,5%. Ad affermarlo è Arturo Betunio, direttore centrale normativa dell'Agenzia delle entrate, intervenuto a Milano nel convegno annuale organizzato da Assonime e Assolombarda. «L'andamento dell'economia recessivo non è previsto tra le cause di disapplicazione previste dalla legge», spiega Betunio, «ma bisogna senz'altro tenerne conto». I soggetti incisi dall'articolo 2, comma 36-decies del d.l. n. 138/2011 sono moltissimi. «Da un nostro calcolo le società che hanno dichiarato perdite fiscali per gli anni 2009, 2010 e 2011 sono circa 450 mila», rivela Betunio, «un numero preoccupante, soprattutto dal nostro punto di vista, perché fronteggiare un numero così alto di richieste richiederebbe mesi, a essere ottimisti. E ci costringerebbe ad abbandonare le altre attività». La soluzione delle Entrate, quindi, sembra quella di fissare ulteriori paletti in via interpretativa. «Stiamo lavorando per individuare parametri oggettivi volti ad ampliare l'elenco delle cause di disapplicazione automatica della disciplina sugli enti di comodo», spiega il direttore centrale, «elementi che potrebbero essere, tra gli altri, l'esistenza di investimenti nel corso del triennio, la costanza nel valore delle attività o ancora la presenza di un ribasso dei prezzi praticati per rispondere alla crisi. Il possesso dei requisiti escluderà l'impresa dall'addizionale senza la necessità dell'interpello».

DICHIARAZIONI 2012 - Ancora un anno per il debutto del modello 770 mensile - 20/01/2012
Ancora un rinvio per l'entrata in vigore del Modello 770 mensile che, questa volta, è stato rimandato al 1° gennaio 2013. Così, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul sito i modelli Ordinario e Semplificato del 2012, modelli che non presentano particolari stravolgimenti rispetto a quelli utilizzati gli anni scorsi, se non alcune novità, come quella riguardante la riduzione di 17 punti percentuali del secondo acconto Irpef, con versamento posticipato all'anno in corso. Le altre componenti innovative sono quelle che riguardano il contributo di solidarietà per redditi superiori a 300mila euro e l'incentivo introdotto per il rientro in Italia dei giovani talenti. In particolare, quest'ultima previsione consente un abbattimento pari all'80% del reddito dichiarato per le donne e pari al 70% per gli uomini. Infine, debutta nel nuovo modello la maggiore deduzione dei contributi di previdenza complementare, che dura 5 anni, a favore di coloro che hanno trovato la loro prima occupazione dal 1° gennaio 2007. Resta fermo, l'obbligo di invio esclusivamente a mezzo di strumenti telematici per entrambe le dichiarazioni.

SPESOMETRO - Locazioni immobiliari fuori dalla comunicazione - 19/01/2012
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni dubbi relativi alla comunicazione ex art. 21 del D.L. n. 78/2010 in scadenza il prossimo 31 gennaio. L'Agenzia ha precisato che le locazioni immobiliari sono già comunicate all'anagrafe tributaria con i dati catastali e pertanto non vanno incluse nella comunicazione, diversamente le locazioni finanziarie di immobili da parte delle società di leasing vanno comunicate. Confermato anche l'inserimento degli acconti prezzo sulle compravendite immobiliari registrate in anni diversi rispetto alla stipula del rogito notarile. Per quanto riguarda i "rapporti continuativi" l'Agenzia chiarisce che si tratta di operazioni in conto terzi per i quali esistono dei contratti formalizzati oppure ordini di importo prestabilito. Quello dei contratti collegati è il dubbio più spinoso che esiste. La posizione dell'Agenzia delle Entrate non coincide con quella della giurisprudenza di legittimità (sent. nn. 18884/2008, 23470/2004), infatti nella circolare n. 24/E del 2011 è stato precisato che ".. il collegamento negoziale rileva quando, dalla pluralità di contratti, emerge nei confronti dello stesso contribuente un corrispettivo superiore rispetto alle soglie previste dal provvedimento...". L'ultimo dubbio ancora esistente è se i soggetti estinti nell'anno 2010, per cessazione dell'attività, debbano predisporre e inviare la comunicazione.

MANOVRA MONTI - La comunicazione dei dati finanziari coinvolgerà anche il 2011 - 18/01/2012
L’art. 11 della L. n. 214/2011 (c.d. Manovra Monti) ha introdotto l’obbligo di comunicazione dei movimenti finanziari all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° gennaio 2012. Sebbene l’obbligo della comunicazione scatta dal nuovo anno, la stessa riguarderà anche i dati del 2011. Gli intermediari finanziari, infatti, sono tenuti ad inviare all’Agenzia delle Entrate i dati finanziari dei propri clienti, come ad esempio il numero di conto corrente e i saldi conclusivi, attivi e passivi, a partire dall'anno 2011 in avanti. Sembrano essere queste le prime indicazioni per l’atteso provvedimento attuativo che sta coinvolgendo in questi giorni i rappresentanti degli intermediari finanziari, i tecnici dell’Agenzia delle Entrate e il Garante per la protezione dei dati personali. Il Direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle Entrate, Luigi Magistro, ha dichiarato inoltre che le informazioni inviate saranno gestite e filtrate dalla direzione centrale dell'Agenzia, al fine di elaborare delle liste di contribuenti potenzialmente a rischio evasione, le quali verranno poi girate agli uffici locali che provvederanno ad ulteriori accertamenti.

IVA - Con la Comunitaria 2010 modifiche alla disciplina per i servizi intracomunitari - 17/01/2012
Con la Legge Comunitaria 2010 (Legge n. 217/2011) sono stati effettuati degli adeguamenti della normativa nazionale in tema di Iva alle modifiche comunitarie da ultimo intervenute. Alcune di queste modifiche diventeranno operative dal 17 marzo 2012. In particolare, da tale data l’Iva sui servizi intracomunitari va assolta con l’integrazione della fattura emessa dal prestatore. Intervenendo sul secondo comma dell'art. 17 del D.P.R. n. 633/1972, viene previsto che per le prestazioni di servizi "generiche" effettuate da un operatore comunitario nei confronti di un soggetto passivo nazionale, l'Iva debba essere assolta dal committente residente secondo le disposizioni dettate dagli artt. 46 e 47 del D.L. n. 331/1993, ossia integrando la fattura del fornitore e registrandola nei modi e nei tempi previsti per gli acquisti intracomunitari. Con la Comunitaria cambia quindi lo scenario: la fattura del prestatore Ue (e non anche extra Ue) relativamente a servizi "generici" acquisisce rilevanza per l'Iva, e il committente nazionale dovrà fare riferimento a questo documento per la liquidazione e il versamento dell’imposta, da gestire secondo la disciplina prevista dagli articoli 46 e 47 del Dl 331/93. La possibilità di integrazione prevista nella circolare 12/E/2010 con cui l'Amministrazione consente che l'Iva può essere esposta nella fattura del prestatore, anziché nell'autofattura del committente.

MINIMI - Anche le "nuove iniziative imprenditoriali" vi possono optare - 16/01/2012
Con il provvedimento del 22 dicembre scorso, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che possono accedere al nuovo regime dei minimi anche i contribuenti, in possesso dei relativi requisiti, che hanno avviato la propria attività nel 2008 usufruendo del regime delle nuove iniziative (art. 13 della L. n. 388/2000). Il passaggio da nuove iniziative a minimi può avvenire in due modi ed entrambi soltanto per il periodo restante al compimento del quinquennio o al raggiungimento del trentacinquesimo anno di età. La prima modalità è quella nella quale il soggetto ha esaurito il triennio previsto per le nuove iniziative, mentre la seconda è rappresentata da una vera e propria revoca del regime. Con la circolare n. 73/E/2007, infatti, l'Agenzia delle Entrate aveva chiarito che i contribuenti in regime delle nuove iniziative possono scegliere di applicare il regime dei minimi anche se non è decorso il triennio di permanenza, presentando la revoca dell’opzione con il modello AA9. I soggetti che iniziano l’attività d’impresa nel 2012, infine, se prevedono che nel triennio possa venir meno uno dei requisiti previsti dal nuovo regime dei minimi, possono trovare conveniente da subito l’accesso alle nuove iniziative. Infatti, una volta usufruito anche per un solo anno del regime dei minimi, non si potrà optare più per il regime delle nuove iniziative.

INAIL - Da quest’anno dichiarazioni retributive solo online - 13/01/2012
A decorrere da quest’anno devono essere inviate esclusivamente in via telematica: la dichiarazione annuale delle retribuzioni; la comunicazione per il pagamento del premio in quattro rate; la domanda di ammissione alla riduzione artigiani; la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte per la rata premio anticipato nell’ambito dell’autoliquidazione annuale dei premi; la presentazione degli elenchi trimestrali dei soci lavoratori da parte delle cooperative di facchinaggio per la regolazione dei premi speciali.

SCUDO FISCALE - Tassa sull'anonimato: primo appuntamento al 16 febbraio 2012 - 12/01/2012
La Manovra Monti, con l'introduzione della tassa sull'anonimato, sta mettendo a dura prova il lavoro di fiduciarie e intermediari, nonchè degli studi professionali, che in questi giorni stanno recuperando i dati dei clienti che hanno aderito alle edizioni dello scudo, 2001 - 2010, e che il prossimo 16 febbraio devono versare l'imposta sull'anonimato. Si stima che saranno circa 7mila gli avvisi che riceveranno a breve i clienti delle fiduciarie, e che consentiranno di stilare degli elenchi riguardo gli adempimenti da compiere entro detta data. Intanto, gli intermediari hanno chiesto alcuni chiarimenti all'Agenzia per meglio comprendere alcuni aspetti che la nuova normativa non è riuscita a mettere in luce. La Manovra Monti ha previsto nello specifico un'imposta di bollo speciale annuale, pari al 4 per mille, da applicarsi stabilmente ai valori segretati. La misura prevede inoltre, esclusivamente per i periodi 2012 e 2013, un'imposta fissata, rispettivamente, nella misura del 10 per mille (1%) e del 13,5 per mille (1,35%). La norma chiarisce che gli intermediari provvedono, entro il 16 febbraio di ciascun anno, ad effettuare il versamento di tale imposta commisurandolo al valore delle attività che ancora risultano segretate alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Se la scelta è quella di non pagare l'intermediario ha l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle entrate il nominativo di chi ha presentato la dichiarazione riservata. Per queste ragioni secondo alcuni esperti la tassa sull'anonimato ha un senso fin quando operano i termini per l'accertamento fiscale e considerato tutti gli anni che ricadono nell'ambito della disposizione sarebbe una gabella da versare entro il 2019.

AGEVOLAZIONI - Contributi alle imprese per interventi sulla sicurezza sul lavoro - 30/12/2011
L'Inail stanzia 205 milioni di euro per incentivare le aziende a realizzare interventi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, sono agevolabili progetti di investimento e progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale. Per informazioni è disponibile il contact center al numero 803164. I soggetti destinatari dei contributi sono le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Gli Avvisi regionali sono reperibili sul sito http://www.inail.it//Sicurezza sul lavoro/Finanziamenti alle imprese. A tale indirizzo si può accedere anche dall'apposito banner presente nella home page del sito. Il finanziamento è costituito da un contributo, in conto capitale, pari ad una percentuale del 50% al netto dell'IVA. La domanda deve essere presentata in modalità telematica, con successiva conferma tramite Posta elettronica certificata, pena l'inammissibilità della stessa, come specificato negli avvisi regionali. Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto avviso pubblico, sul sito www.inail.it - Punto Cliente, le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso la compilazione di campi obbligati, di verificare la possibilità di presentare la domanda di contributo nelle date indicate negli avvisi regionali suddetti.

DEPOSITI IVA – La nuova disciplina - 29/12/2011
Nella circolare n. 34 del 22 dicembre scorso, Assonime ha raccolto gli ultimi interventi legislativi in materia di depositi Iva, evidenziando al contempo i punti ancora "dolenti" della disciplina che potrebbero dar luogo ad una migrazione delle operazioni con l'estero. La circolare osserva che, per contrastare le frodi, la legge n. 148/2011 ha modificato il comma 6 dell'art. 50-bis, prevedendo che l'estrazione dei beni dal deposito può essere effettuata solo da soggetti passivi iscritti alla Cciaa da almeno un anno, che dimostrino una effettiva operatività e attestino la regolarità dei versamenti Iva con le modalità che saranno stabilite con un provvedimento dell'agenzia delle entrate. Come già rilevato dall'Agenzia delle dogane, fino a quando detto provvedimento non sarà emanato, le novità introdotte dalla legge 148 restano in stand by, per cui l'estrazione dei beni dal deposito soggiace alla vecchia disciplina. In ordine ai requisiti previsti dalla legge 148, si tratta, osserva l'associazione, di elementi che il legislatore ritiene idonei ad attestare l'effettiva operatività del soggetto.

SPESOMETRO - Gli acconti per le cessioni di immobili vanno nello spesometro - 28/12/2011
L'Agenzia delle Entrate ha diffuso un documento che fa chiarezza su alcuni dei dubbi non ancora risolti in materia di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva (il c.d. spesometro) con particolare riguardo alla specifica comunicazione telematica delle operazioni di leasing di qualsiasi bene e delle operazioni di locazione e noleggio di veicoli di cui al provvedimento dell'Agenzia del 5 agosto 2011. L'Agenzia ha confermato che le fatture di acconto relative alla vendita degli immobili non devono essere incluse nello spesometro a meno che siano registrate un anno precedente a quello della registrazione della compravendita. Le società di locazione finanziaria ed operativa sono esonerate dallo spesometro, essendo soggette alla comunicazione all'anagrafe tributaria ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 605/1973 e al provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 5 agosto 2011, ma questo non esonera i soggetti utilizzatori, ovvero i clienti degli operatori finanziari che sono tenuti all'adempimento. Per quanto riguarda i contratti di fornitura elettrica e i contratti di assicurazione viene confermata l'esclusione non solo per i fornitori ma anche per i fruitori di tali servizi. Per i contratti periodici che non prevedono un importo annuo (es : agenzia, assistenza tecnica e trasporto merci) l'Agenzia conferma che l'obbligo della comunicazione sussiste se l'importo dei corrispettivi dovuti nell'anno solare supera la soglia di rilevanza. Per quanto riguarda i contratti di appalto, nel caso in cui sia impossibile individuare il corrispettivo annuale, l'obbligo di comunicazione sussiste se il corrispettivo dovuto per l'intera durata del contratto supera la soglia di rilevanza, indipendentemente dalla presenza di stati di avanzamento lavori. Infine, neanche per le operazioni di cui all'art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972 sussiste l'obbligo di comunicazione.

SPESOMETRO – Slitta di un mese il termine per l'invio della comunicazione delle operazioni Iva 2010 - 23/12/2011
L’Agenzia delle Entrate ha disposto ieri di differire al 31 gennaio 2012 la scadenza per la presentazione delle comunicazioni delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di importo almeno pari a 25.000 euro, effettuate e ricevute nell’anno 2010, così come indicato dall’art. 21 del D.L. n. 78/2010. L’originaria scadenza, infatti, stava creando non poche difficoltà agli operatori interessati, considerata la travagliata messa a punto di tutto l'occorrente per provvedere all'assolvimento di tale obbligo. Ad iniziare dai motivi di carattere tecnico, come il rilascio dei software applicativi dei tracciati record a ridosso del termine, senza chiarimenti su alcune criticità, oltre al periodo lavorativo complesso, pieno di scadenze fiscali e contornato da festività. A questo punto, con un maggior lasso di tempo a disposizione, potranno essere fugati alcuni dubbi interpretativi rimasti tuttora irrisolti. Tra i principali, la questione relativa alla determinazione della soglia di rilevanza, che per l'anno 2010 è pari a 25.000 euro. Rimane, infatti, lo stato di incertezza in ordine all'individuazione dei "contratti collegati" che, secondo il provvedimento del 22 dicembre 2010, ai fini del limite monetario, devono essere considerati unitariamente, cioè sommando l'ammontare dei singoli corrispettivi. Infatti, non risulta ancora chiaro il concetto del collegamento, nonostante l'importante precisazione contenuta nel documento 11 ottobre 2011. Appare incerta, inoltre, la valutazione dei rapporti contrattuali continuativi nei quali, per esempio, non sussistano né vincoli esecutivi predeterminati né corrispettivi periodici, come avviene nei casi di effettuazione di lavorazioni o nei rapporti di intermediazione. Altro dubbio riguarda le operazioni esenti effettuate in regime di dispensa degli adempimenti di cui all'art. 36-bis del D.P.R. n. 633/1972, a seguito dell'assenza della documentazione Iva, come pure per le operazioni relative alla raccolta delle giocate degli apparecchi automatici soggetti al prelievo unico erariale.

ACCERTAMENTO - Moltiplicazione di dati e notizie nel 2012 per l'Amministrazione finanziaria - 22/12/2011
Le lettere che accompagnano i questionari che le direzioni provinciali invieranno ai contribuenti relativamente ai dati contabili 2007, 2008 e 2009 contengono il riferimento all'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 in materia di accertamento. Questo significa che la mancata risposta al questionario nel termine di 15 giorni potrebbe comportare, in sede di un eventuale accertamento, il disconoscimento dei dati non prodotti, in altre parole la mancata risposta potrebbe corrispondere a un clamoroso autogol o a una sorta di verifica fiscale. La finalità del questionario è quella di avere una mappatura delle imprese del territorio tenendo presente le peculiarità delle imprese nell'ambito del territorio stesso. Sarà molto interessante scoprire come l'Amministrazione finanziaria riuscirà a utilizzare questa enorme mole di dati che gli arriverà tra questionari, spesometro e la comunicazione dei beni in godimento ai soci. Insomma il 2012 per l'Amministrazione finanziaria sarà un anno di acquisizione di dati e notizie in attesa che siano utilizzati ai fini accertativi. Si segnala inoltre che le segnalazioni di anomalia sugli studi di settore relative all'anno 2010 potranno essere trasmesse entro il prossimo 29 febbraio 2012. Il software "Segnalazione studi di settore Unico 2011" per segnalare tali anomalie è stato messo ieri on line sul sito dell'Agenzia delle Entrate e permetterà ai contribuenti di giustificare le cause e circostanze sulla base delle quali non hanno potuto raggiungere la congruità, la normalità economica e la coerenza. Potranno essere segnalate anche eventuali cause che hanno comportato l'inapplicabilità o l'esclusione dagli studi di settore. Lo scopo delle segnalazioni di anomalia degli studi di settore è quello di giustificare e segnalare problematiche riguardanti i responsi degli studi di settore relativamente all'anno 2010 nell'interesse sia del fisco che dei contribuenti. Se l'ufficio non sarà soddisfatto delle giustificazioni fornite avvierà il cosiddetto contraddittorio da studi di settore.

MANOVRA MONTI - La detrazione del 36% diventa strutturale dal 2012 - 20/12/2011
La manovra Monti cambia volto alle detrazioni Irpef del 36 e 55 per cento per le spese fronteggiate per la ristrutturazione edilizia e il risparmio energetico. Mentre il bonus al 36% entra a regime, viene cioè collocato definitivamente all’art. 16-bis del Tuir, quindi non conosce più scadenza, il bonus al 55% viene attualmente prorogato di un anno, scade cioè il 31 dicembre 2012. Nel nuovo articolo è prevista, dal prossimo gennaio 2012, la detrazione fiscale del 36% delle spese documentate per interventi di recupero edilizio per un importo non superiore a 48mila euro e per singola unità immobiliare. Nella disposizione trovano collocazione anche le detrazioni già previste per l'acquirente o l'assegnatario di unità immobiliari poste in fabbricati integralmente restaurati o ristrutturati da parte di imprese costruttrici o di cooperative edilizie, purché la vendita avvenga entro sei mesi dalla fine dei lavori. Viene, inoltre, confermato il bonus per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, mentre costituisce una novità la fattispecie collegata alla ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a causa di eventi calamitosi, sempre che sia stato dichiarato lo stato di emergenza. La detrazione potrà essere ripartita in 10 quote annuali senza la possibilità di una diversa distribuzione temporale come, invece, attualmente avviene per i contribuenti con età superiore a 75 e 80 anni (cinque anni per i primi e tre anni per i secondi). In merito alla detrazione fiscale del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici, inserita al comma 4 dell’art. 4 del D.L. n. 201/2011, il decreto dispone la proroga fino al 31 dicembre 2012. È, comunque, da rilevare che il nuovo art. 16-bis del Tuir prevede che la detrazione del 36% sia applicabile anche ai lavori per l'esecuzione delle opere finalizzate al conseguimento del risparmio energetico a far data dal 1° gennaio 2013. Quindi, si può presumere che ci sarà una staffetta tra l'agevolazione del 55%, fino a tutto il 2012, e il 36%, a partire dal 2013.

RAVVEDIMENTO OPEROSO - Dal 2012 il tasso di interesse legale sale al 2,5% - 19/12/2011
Con il decreto del Ministro dell’Economia del 12 dicembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 di ieri, il tasso di interesse legale è stato aumentato dall’1,5% al 2,5%, con decorrenza 1° gennaio 2012. Dal punto di vista fiscale, il nuovo tasso di interesse legale andrà a incidere sull’istituto del ravvedimento operoso che prevede, ai sensi dell’art. 13, comma 2 del D.Lgs. n. 472/1997, il pagamento della sanzione ridotta contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso di interesse legale con maturazione giorno per giorno. Il citato decreto va così a intergare il comma 1 dell’art. 1284 del Codice Civile, secondo il quale il tasso di interesse legale è determinato in base al rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore ai 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno. Il nuovo tasso di interesse legale andrà a incidere su una molteplicità di situazioni, quali ad esempio gli interessi “compensativi” che spettano al venditore sul prezzo pattuito in base all’art. 1499 del Codice Civile, gli interessi “moratori” dovuti a partire dal giorno della mora e sui crediti di somme per i quali sia pattuita la fruttuosità.

TENTATIVI DI TRUFFA - L'Agenzia delle Entrate avverte - 06/12/2011
L'Agenzia delle Entrate avverte che sono in atto tentativi di truffa ai danni dei contribuenti: persone che si spacciano per dipendenti dell'Amministrazione fiscale annunciano l’arrivo di “consulenti” delle Entrate che controllerebbero (a pagamento) la corretta installazione del servizio telematico Entratel.

LITI PENDENTI - Occorre affrettarsi a inviare la domanda - 03/12/2011
Scaduto il termine per il versamento delle somme a titolo di definizione delle liti pendenti con il Fisco, i contribuenti devono annotarsi un'altra data da rispettare: il 2 aprile 2012, giorno che rappresenta il termine ultimo per l'inoltro della domanda che perfeziona la definizione di cui sopra. Il consiglio, tuttavia, è quello di provvedere al più presto all'invio della domanda, onde evitare il minaccioso pericolo di dover ricalcolare le somme dovute, in base a una eventuale sentenza che potrebbe essere depositata, prima della presentazione della domanda e che andrebbe a rideterminare l'importo dovuto per la definizione. A seconda, infatti, dell'esito della sentenza, il contribuente potrebbe dover versare una somma a titolo di integrazione di quanto già versato entro il 30 novembre 2011 oppure, in caso di sentenza favorevole allo stesso, spetterà la restituzione dell'eventuale eccedenza.

BENI IN GODIMENTO AI SOCI - Alcuni cenni - 02/12/2011
L'indeducibilità prevista dall'articolo 2, comma 36-terdecies e successivi, del D.L. n. 138/2011, ha bisogno di essere coordinata con le altre disposizioni che limitano la deducibilità (art. 164 del Tuir), al fine di evitare il fenomeno di doppia imposizione. Infatti, per quanto riguarda la concessione dei beni ai soci, la nuova disciplina dispone che la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo previsto per la concessione costituisce reddito per il socio, mentre i costi relativi ai beni in concessione per un corrispettivo inferiore al valore di mercato sono indeducibili ai fini del reddito d'impresa. In conclusione, per i beni ad uso personale concessi a fronte di un corrispettivo, i costi sarebbero deducibili perché correlati a una attività, o da cui derivano ricavi tassati e quindi inerenti. Se il corrispettivo è però inferiore al valore di mercato, opera l'indeducibilità. Restano sempre indeducibili i costi per beni concessi ai soci o familiari per uso esclusivamente personale.

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ - Il contributo si versa nel 2012 e si deduce subito - 01/12/2011
Il D.M. 21 novembre 2011 ha dato attuazione alla previsione contenuta nell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 138 del 2011 in materia di contributo di solidarietà per i redditi superiori a 300mila euro. Vediamo le particolarità di tale contributo. Lo stesso è dovuto nella misura del 3% sulla parte eccedente i 300mila euro del reddito complessivo; dovrà essere versato in sede di saldo delle imposte 2011 e quindi a giugno 2012; se il reddito è di lavoro dipendente o assimilato, sarà compito del sostituto d'imposta determinare l'ammontare del contributo al momento del conguaglio e procedere al relativo versamento. Il riferimento è al reddito complessivo di cui all’art. 8 del Tuir, cosicché si dovrà conteggiare su quanto indicato nel quadro RN della dichiarazione dei redditi. Ciò comporta che non rilevano nel computo dei 300.000 Euro i redditi soggetti ad imposta sostitutiva e quindi slegati dal quadro RN. Tanto per fare un esempio, i proprietari di immobili che hanno optato per l'applicazione della cedolare secca producono un reddito assoggettato a imposizione sostitutiva Irpef che dunque non concorre alla formazione del reddito complessivo e, conseguentemente, anche se di importo elevato non fa cumulo ai fini della determinazione del livello reddituale oltre il quale si rende dovuto il contributo di solidarietà. Ulteriore particolarità del contributo è data dal fatto che il contributo stesso è deducibile dal reddito complessivo nello stesso periodo d'imposta a cui si riferisce.

BOLLO AUTO - I requisiti per l'esenzione - 30/11/2011
Ai sensi dell’art. 63, commi 1 e 2, della L. 21 novembre 2000, n. 342, sono esenti dalle tasse automobilistiche: a.i veicoli e i motoveicoli che hanno compiuto 30 anni dall’anno di prima immatricolazione, esclusi quelli adibiti ad uso professionale. A questo fine l'ASI (Automobilclub Storico Italiano) e la FMI (Federazione Motociclistica Italiana) hanno predisposto un apposito elenco; b.gli autoveicoli e motoveicoli di “particolare interesse storico e collezionistico”, per i quali il termine di cui sopra è ridotto a 20 anni. Sono di “particolare interesse storico e collezionistico” i veicoli costruiti specificamente per le competizioni, i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica (anche per la partecipazione ad esposizioni o mostre) e infine i veicoli che rivestono un particolare interesse storico o collezionistico per il loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume (Circolare Agenzia Entrate 16 novembre 2000, n. 207/E).

PEC – Niente sanzioni a chi non rispetta la data del 29 novembre - 29/11/2011
Con la circolare n. 224402 del 25 novembre 2011 del Ministero dello sviluppo economico, è stato chiarito che, chi non rispetta la data del 29 novembre, per la comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica, non subirà nessuna sanzione. Il chiarimento si è reso necessario a causa dell'impossibilità da parte dei gestori di posta elettronica di fornire gli indirizzi, a causa dell'alta concentrazione di richieste da parte delle aziende negli ultimi giorni. C'è ancora un mese di tempo per poter adempiere a quanto disposto dal D.L. n. 185/2008, considerando che anche Infocamere appare in grande difficoltà a causa delle numerose richieste pervenute (425mila nei primi quattro giorni della settimana trascorsa).

LOTTA ALL'ELUSIONE - Società estere fuori dalla comunicazione dei beni ai soci - 28/11/2011
La comunicazione dei beni assegnati ai soci da trasmettere entro il 2 aprile 2012 non riguarda le società estere. Il provvedimento del 16 novembre 2011 fa, infatti, riferimento a imprese individuali, società di persone e di capitali, cooperative, enti commerciali, nonché agli enti non commerciali limitatamente all'attività di impresa esercitata. Sono, inoltre, coinvolte le stabili organizzazioni italiane di imprese non residenti e le società esterovestite (art. 73, comma 5-bis del Tuir). Sono fuori da tale obbligo gli esercenti arti e professioni, le società semplici, gli enti non commerciali (associazioni e fondazioni) e le società estere senza stabile organizzazione in Italia. Per quanto riguarda gli utilizzatori, il provvedimento fa riferimento anche ai soci di altre società del gruppo e in questo caso dovrebbe trattarsi solo di società controllate e non anche di quelle collegate. Non sono esonerati da tale comunicazione le persone fisiche residenti all'estero, pertanto la comunicazione deve essere effettuata anche per quei beni che le società danno in uso a persone residenti all'estero. Infine dal 2012 il socio non residente, per effetto dell'art. 23 del Tuir, dovrà dichiarare il proprio reddito al pari di una persona fisica residente in Italia, relativamente ai beni di cui gode in Italia (srl che concede in comodato un immobile in Italia a un socio estero).

DICHIARAZIONI - L'acconto Irpef ridotto all'82% - 25/11/2011
Con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri firmato lunedì scorso, ma non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è stata prevista la riduzione degli acconti 2011. Il taglio agli acconti riguarda esclusivamente quelli Irpef, mentre restano inalterate le misure per quelli Ires e Irap. La riduzione dell’acconto Irpef consiste in una diminuzione del 17% dell’acconto totale dovuto, che, quindi, passa dal 99% all'82%. La misura ha la finalità di restituire, anche se in maniera indiretta e temporanea, maggiori disponibilità di risorse finanziarie ai contribuenti. Quanto non pagato a novembre verrà, successivamente, versato con il saldo di giugno 2012. Ai contribuenti che hanno già effettuato il pagamento dell'acconto nella misura del 99% spetta un credito d'imposta pari alla differenza pagata in eccesso, da utilizzare in compensazione con il modello F24. Per coloro che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta tratterranno l'acconto applicando la nuova percentuale dell’82%. Qualora sia stato già effettuato il pagamento dello stipendio o della pensione senza considerare tale riduzione, i sostituti d’imposta provvederanno a restituire nella retribuzione erogata nel mese di dicembre le maggiori somme trattenute. Nel caso in cui i sostituti d’imposta non siano in grado di riconoscere la riduzione dell’acconto sulle retribuzioni erogate nel mese di dicembre 2011, gli stessi dovranno comunque restituire le maggiori somme trattenute nella retribuzione successiva.

LEGGE DI STABILITÀ - Da gennaio i professionisti possono costituire società uninominali - 24/11/2011
A partire dal prossimo 1° gennaio 2012, i professionisti possono svolgere la propria attività in forma societaria, scegliendo tra una Srl o una Spa uninominale. In tal caso, essi potranno chiudere la propria posizione Iva e vedere limitata al capitale sociale versato la responsabilità per danni derivanti da errori. Resta il fatto che il socio unico deve comunque essere iscritto a un ordine professionale e, dunque, deve essere un professionista abilitato. Gli incarichi assunti, se riferiti ad attività riservate, devono essere svolti personalmente dal professionista, il quale continua a essere responsabile personalmente, ai sensi degli articoli 2229 e seguenti del codice civile. Gli incarichi riferiti ad attività non riservate, invece, possono essere svolti dai professionisti non designati. Quanto alla possibilità di assoggettare la società al fallimento, la carenza normativa impone di attendere un chiarimento in merito alla circostanza che prevalga l'attività commerciale o meno su quella professionale. Infine, nella corrispondenza e negli atti è necessaria l'indicazione della compagine sociale, mentre nella denominazione deve essere evidenziato che si tratta di società tra professionisti. Le nuove società professionali impongono, inoltre, agli Ordini di intervenire su diversi capitoli dei codici deontologici, in particolar modo per quello che riguarda la pubblicità. Parere favorevole è arrivato anche per quanto riguarda l'eventuale certificazione di qualità dello studio, ma solo previo deposito all'Ordine di tutta la documentazione che ne attesti forma, contenuto e attendibilità. Infine sia commercialisti che avvocati sono concordi nel ritenere di non rendere mai noto il parco clienti.

SOCIETÀ - Srl con molte inefficienze rispetto alle Spa - 23/11/2011
La riforma del diritto societario del 2003 non ha portato solo vantaggi per quanto riguarda le Srl, ma anche aspetti negativi, soprattutto in tema di poteri del socio. La prospettiva del sindaco unico introdotta anche per le Spa di piccole dimensioni fa propendere per l'adozione della forma della Spa (trasformazione da Srl in Spa) per sfuggire alle inefficienze della disciplina delle Srl. Le criticità in materia di Srl riguardano in particolar modo l'art. 2476, comma 2, c.c. che dispone che i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere notizie dagli amministratori sull'andamento della gestione sociale e di consultare in ogni momento i libri sociali e qualsiasi altro documento relativo all'amministrazione della società. Lo stesso articolo, al comma 7 dispone che i soci siano responsabili con gli amministratori quando abbiano compiuto atti dannosi verso la società, i soci o i terzi. Il comma 3 dell'art. 2476 prevede che l'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere promossa da ciascun socio il quale può addirittura richiedere l'adozione del provvedimento cautelare di revoca degli amministratori. Nella Spa, l'azione sociale di responsabilità può essere deliberata solo dall'assemblea dei soci. Inoltre, nelle Srl (l'applicazione della disciplina è assai discussa anche nelle Spa) la restituzione dei finanziamenti dei soci è postergata rispetto alla soddisfazione degli altri creditori. Infine, nella Srl non sono consentite alcune manovre che invece nella Spa sono permesse, come ad esempio l'accettazione in garanzia di partecipazioni proprie ovvero accordare prestiti o fornire garanzie per il loro acquisto o la loro sottoscrizione. Infine, mentre nella Spa è possibile distribuire acconti sui dividendi, nelle Srl possono essere distribuiti solo gli utili conseguiti realmente e risultanti da bilancio regolarmente approvato.

REGIME DEI MINIMI - Gli acconti si recuperano - 22/11/2011
Nel modello Unico Pf, è stata introdotta una nuova colonna, nel rigo degli acconti, dove gli ex minimi potranno indicare gli importi versati con codice tributo 1798 e 1799, scomputando così gli acconti versati per l'imposta sostitutiva, prevista dal regime agevolato. Nessun acconto è dovuto nell'anno in cui si entra nel regime dei minimi mentre, per quelli successivi, i contribuenti verseranno gli acconti nella misura e nelle modalità stabilite dal D.L. n. 98/2011, convertito nella legge n. 111 del 2011 e, comunque, sempre utilizzando il modello di versamento F24, codice tributo 1798 e 1799, rispettivamente per il primo e per il secondo acconto, e calcolando gli importi da versare con il metodo storico o con quello previsionale. Per chi esce, e saranno in tanti, dal regime agevolato, non sono previste regole particolari da seguire, in quanto valgono quelle stabilite per il versamento degli acconti Irpef. Qualora, tuttavia, l'uscita dal regime, per superamento dei limiti o per mancanza di uno dei requisiti previsti, avvenga dopo il versamento del primo acconto, sarà possibile recuperare quanto versato indicando al rigo RN37, colonna 4, le somme già entrate nella disponibilità dell'erario, portandole in scomputo dei successivi versamenti.

ADEMPIMENTI - Beni dell'impresa in godimento a soci o familiari, primo invio entro il 31 marzo 2012 - 18/11/2011
Con il provvedimento diffuso nella giornata di ieri dall'Agenzia delle Entrate, sono state fornite le indicazioni operative per le comunicazioni dei beni delle società dati in godimento ai soci o familiari degli stessi. La comunicazione dovrà essere effettuata entro il 31 marzo 2012 indipendentemente dalla presenza o meno di un corrispettivo per l'utilizzo del bene. L'art. 2, comma 36-sexiesdecies del D.L. n. 138/2011 (c.d. manovra di Ferragosto) è stato introdotto per colpire le società create opportunamente per schermare i beni che si trovano nella disponibilità dei soci, attraverso la tassazione Irpef progressiva a partire dal 2012, e per potenziare le informazioni a disposizione del Fisco per gli accertamenti sintetici e da redditometro. Entrando nel dettaglio della comunicazione bisognerà elencare distintamente i beni dati in uso a titolo gratuito o verso corrispettivo al socio o familiare dello stesso, indipendentemente dal fatto che il bene sia o meno inferiore al valore di mercato del diritto. Bisognerà altresì indicare l'eventuale canone previsto per l'uso del bene, il relativo valore di mercato, il periodo di godimento del bene e i dati dell'eventuale contratto stipulato. L'esonero dalla comunicazione riguarderà tutti i beni della categoria residuale di valore non superiore ai 3mila euro al netto dell'Iva. Invece per imbarcazioni e auto la comunicazione è obbligatoria indipendentemente dal valore del bene. È importante ricordare infine che, sebbene la nuova tassazione Irpef scatti dal 2012, la comunicazione va fatta anche per le situazioni retroattive, vale a dire anche per beni per i quali l'assegnazione in godimento permane nel periodo di imposta in corso al 17 settembre 2011.

IVA – Più spazio alle liquidazioni trimestrali - 17/11/2011
Per effetto dell'articolo 14, comma 11, Legge n. 183/2011, meglio nota come Legge di Stabilità, dal prossimo 1° gennaio 2012 partirà l'allineamento delle soglie monetarie per le liquidazioni e i versamenti trimestrali dell'Iva ai limiti stabiliti per i contribuenti in contabilità semplificata. In sostanza, dunque, i contribuenti esercenti attività di servizi o professionali, con volume d'affari entro i 400mila euro, e quelli esercenti altre attività, con volume d'affari fino a 700mila euro, potranno liquidare l'Iva trimestralmente. Va ribadito che i contribuenti che esercitano al contempo sia prestazioni di servizi che altre attività, senza avvalersi dell'annotazione separata dei corrispettivi, devono avere come riferimento il limite più alto, ovvero quello di 700mila euro.

LEGGE DI STABILITÀ - Gli studi associati e la scelta della forma societaria più conveniente - 16/11/2011
Dal prossimo 1° gennaio i professionisti hanno la possibilità di scegliere, tra le varie forme di società ammesse dal nostro ordinamento, quella più consona all'attività dagli stessi svolta. Dunque, in questi giorni, si stanno valutando le possibili soluzioni da adottare, in relazione, soprattutto, all'impatto fiscale che ne può derivare. La società semplice è sicuramente quella che meglio si adatta alle "esigenze" dello studio professionale, in particolar modo rispetto al tema della responsabilità dei soci in tema di obbligazioni assunte dalla società. La società in accomandita presenta, invece, il problema dell'amministrazione, che può essere assunta solo da una determinata categoria di soci che, peraltro, rispondono illimitatamente delle obbligazioni sociali. Infine, tra le società di capitali, la possibile scelta potrebbe ricadere tra le Srl e le Spa, queste ultime sicuramente più adatte agli studi di grandi dimensioni, per la necessaria presenza di organi di controllo e gestione, e anche per la dotazione patrimoniale richiesta. Da ultimo, non è esclusa la possibilità di organizzare lo studio associato in forma di cooperativa, il che consentirebbe di attribuire un voto ad ognuno dei soci.

IVA - Innalzati i limiti di fatturato per i versamenti trimestrali - 15/11/2011
L’art. 14, comma 11, della Legge di stabilità 2012 appena varata ha innalzato i limiti che consentono la liquidazione e il versamento dell’Iva trimestralmente, con la maggiorazione dell’1% previsto dall’art. 7 comma 1, del D.P.R. n. 542/1999. Soltanto i contribuenti con un volume d’affari non superiore ai 516.456,90 euro (309.874,14 euro per i servizi), infatti, potranno optare per il pagamento dell’Iva periodica ogni tre mesi e versare il saldo dell’imposta entro il 16 marzo dell’anno successivo. Coloro che superano il volume d’affari consentito ma che non hanno ricavi superiori ai 700mila euro (400mila euro per i servizi), potranno comunque optare per il pagamento dell’Iva ogni tre mesi ma dovranno versare il saldo entro il 16 febbraio dell’anno successivo. La legge di stabilità 2012, inoltre, dà il via libera all'abolizione delle scritture contabili per le ditte individuali e le società di persone in contabilità semplificata, oltre che per tutti i professionisti, con la possibilità di poterle sostituire con gli estratti conto bancari. Ciò consentirà al contribuente di essere esonerato dalla formalità delle registrazioni contabili nei registri Iva e dei corrispettivi, e - per i lavoratori autonomi che hanno optato per la contabilità ordinaria - del registro cronologico dei componenti di reddito e delle movimentazioni finanziarie. Adottando la nuova agevolazione non si potrà essere più sanzionati per l'omessa o irregolare tenuta della contabilità. È opportuno rilevare, comunque, che non sono stati eliminati altri adempimenti fiscali e che non è stata nemmeno modificata alcuna altra norma che riguarda i contribuenti interessati alla semplificazione. Per le imprese, ad esempio, rimane applicabile il principio della competenza e, pertanto, dovranno essere scorporati gli importi degli incassi e dei pagamenti delle fatture già registrate nell'anno precedente, e sommati i costi e i ricavi che verranno pagati nell'anno successivo dagli estratti conto, al fine di calcolare il reddito imponibile. I dati contenuti negli estratti conto, inoltre, non daranno la possibilità di calcolare correttamente l'Iva da versare. Anche senza scritture contabili sarà necessario continuare a inviare la comunicazione delle operazioni rilevanti a fini Iva, di importo pari o superiore a 3 mila euro, quella sulle operazioni black list e i movimenti Intrastat.

MINIMI - Ammesso il recupero dell'Iva non detratta sugli acquisti - 14/11/2011
Dal prossimo 1° gennaio, si calcola che circa 500mila contribuenti dovranno abbandonare il regime dei minimi, non possedendo i requisiti attualmente richiesti dalla recente modifica apportata al regime in questione dalla manovra estiva. Unica consolazione, al momento, è che questi contribuenti potranno detrarsi l'Iva sugli acquisti e recuperare, tramite rettifica, l'Iva non detratta sugli acquisti di beni, anche strumentali, e servizi effettuati a partire dal 1° gennaio 2008, con un conseguente credito a favore. Il calcolo sarà il seguente: una volta individuati i beni ammortizzabili acquistati tra il 1° gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2011, si considera l'Iva dedotta come costo e si calcolano i quinti d'imposta che restano per finire il quinquennio, ottenendo il valore da portare a credito. L'imposta inerente beni in giacenza o non ancora utilizzati, invece, dovrà essere rettificata in un'unica soluzione. Il passaggio dal regime dei minimi al regime semplificato comporta anche il passaggio dal regime di cassa a quello di competenza con evidenti conseguenze dal punto di vista fiscale ed operativo. Alcune componenti positive e negative potrebbero dunque realizzare il presupposto impositivo sia in un periodo d’imposta che nell’altro, essendo diversi i criteri di determinazione del reddito. A tale riguardo però, il principio sancito dall’art. 1, comma 112 della legge n. 244/2007, dispone che non è possibile effettuare duplicazioni d’imposta né tanto meno salti d’imposta. Le perdite maturate nei periodi di imposta di permanenza nel regime dei minimi, invece, possono essere riportate a nuovo per cinque anni ed utilizzate in compensazione con redditi d'impresa o di lavoratore autonomo. Pertanto, come avallato anche dalla risoluzione n. 123/2010 dell’Agenzia delle Entrate, l'uscita dal regime dei minimi potrebbe aprire degli scenari che paradossalmente comporterebbero evidenti vantaggi dal punto di vista fiscale per i contribuenti.

IVA - Arrivano le lettere per i morosi del condono 2002 - 11/11/2011
Sono circa sessantaquattromila i morosi che non hanno portato a termine i pagamenti relativi al condono 2002. Equitalia e Riscossione Sicilia stanno inviando le intimazioni di pagamento a coloro che si sono avvalsi della procedura di condono senza effettuare i pagamenti. La legge n. 148/2011 ha disciplinato la ricognizione dei soggetti che hanno aderito ai condoni ed è emerso che circa 64mila contribuenti risultano morosi. Se il pagamento non dovesse avvenire entro il 31 dicembre 2011 l’Agenzia delle entrate e Guardia di finanza avrebbero tutto il 2012 per effettuare automatiche verifiche fiscali nei confronti degli inadempienti con riferimento a tutti gli anni oggetto della sanatoria. La scelta del legislatore è stata quella di prorogare di un anno i termini pendenti al 31 dicembre 2011 per l'accertamento sul fronte dell'Iva. L'attuale situazione è scaturita dall'effetto di due sentenze. Nel 2008 dalla Corte di giustizia Ue, che ha dichiarato l'illegittimità del condono Iva perché ricade su un'imposta di fatto comunitaria, quindi sottratta al libero intervento da parte di uno stato membro. Poi lo scorso luglio la Corte costituzionale italiana ha di fatto dichiarato la legittimità della legge Visco-Bersani del 2006 che ha raddoppiato da 4 a 8 anni i termini per l'accertamento nel caso di illeciti fiscali che sfociano direttamente nel penale.

IMMOBILI - La cedolare riduce l'acconto Irpef - 10/11/2011
I contribuenti, in vista del secondo acconto che scade il 30 novembre, potrebbero trovarsi a dover versare, sui redditi di locazione dei fabbricati e per i quali hanno scelto l'opzione per la cedolare secca, l'acconto sia Irpef che cedolare. Naturalmente le somme versate in eccesso saranno recuperate nella prossima dichiarazione dei redditi. L'applicazione della cedolare costituisce però una valida motivazione affinché l'acconto Irpef dovuto per quest'anno venga "autoridotto". Nella circolare n. 26/E del 1° giugno 2011 la stessa Agenzia ha affermato che l'acconto Irpef 2011 si ritiene correttamente determinato se risulta almeno pari al 99% dell'imposta dovuta sulla base della dichiarazione dei redditi relativa al 2010, assumendo il reddito complessivo senza considerare il reddito fondiario prodotto nel 2010 dagli immobili per i quali ci si è avvalsi dell'opzione per la cedolare nel 2011. A questo punto, in occasione del versamento del secondo acconto, il contribuente che possiede redditi di locazione di fabbricati e che ha optato per la cedolare secca può procedere con il ricalcolo dell'imposta dovuta per il 2010 scomputando il reddito del fabbricato prodotto nello stesso anno.

ADEMPIMENTI SOCIETARI - Sanzionate le società senza la Pec - 09/11/2011
La Circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 3645/C ha confermato che se nel termine del 29 novembre le società non si doteranno della posta elettronica certificata (Pec) saranno sanzionate in quanto il mancato rispetto del termine configurerà l'illecito previsto dall'art. 2630 c.c. La sanzione amministrativa, in capo al rappresentante legale, sarà da un minimo di 103 ad un massimo di 1.032 euro, ridotti ad un terzo qualora la società si ravveda nei successivi 30 giorni. Nella circolare viene, inoltre, confermato che non sarà possibile utilizzare la stessa Pec per più imprese. Nella circolare non viene chiarito se le imprese soggette a fallimento debbano dotarsi della posta elettronica certificata. Alcune camere di commercio sostengono di sì e pertanto è consigliabile per il curatore adempiere spontaneamente a tale obbligo. Diversamente per non gravare con ulteriori costi sulla procedura il curatore potrebbe comunicare la propria Pec professionale. La comunicazione deve essere effettuata attraverso la procedura web semplificata predisposta da Infocamere o mediante la Comunicazione Unica (modello S2, riquadro 5). L'indirizzo fornito al Registro delle imprese deve risultare valido ed operativo.

TELEFISCO - La scelta tra affrancamento o rivalutazione delle partecipazioni non qualificate - 08/11/2011
Con le recenti manovre estive, il legislatore ha riaperto i termini per effettuare la rivalutazione delle partecipazioni non qualificate possedute da persone fisiche. Si vengono pertanto ad aprire due possibilità: quella dell'affrancamento, entro il 31 dicembre 2011, e quella della rivalutazione da effettuarsi entro il 30 giugno 2012. In considerazione delle scadenze così ravvicinate sorge la necessità di un'attenta analisi tra le vari opportunità concesse. Con l'affrancamento si viene a rideterminare il nuovo valore alla data del 31 dicembre 2011, con le regole che saranno stabilite da un decreto attuativo, e sul differenziale dovrà essere versata un'imposta sostitutiva del 12,50%. Se invece la partecipazione non qualificata è detenuta almeno dal 1° luglio 2011, si potrà optare per la rivalutazione versando un'imposta sostitutiva del 2% sull'intero valore. Il primo metodo risulterà conveniente se il plusvalore non supererà il 20% del costo di acquisto, mentre la rivalutazione sarà più conveniente per plusvalori superiori al 20% del costo di acquisto. Altro aspetto da valutare nella scelta tra l'una o l'altra procedura è la considerazione che mentre nell'affrancamento l'operazione dovrà includere tutte le partecipazione detenute, nella rivalutazione è possibile eseguire la rideterminazione anche per una sola delle partecipazioni possedute. Un passaggio fondamentale nella procedura di determinazione del valore delle partecipazioni è la perizia di stima che dovrà essere eseguita da un soggetto iscritto nell'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili, nell'elenco dei revisori dei conti oppure nell'apposito elenco tenuto dalle locali Camere di Commercio. Nell'ipotesi di opzione per la procedura dell'affrancamento sarà possibile valutare anche i plusvalori emergenti fino al 31 dicembre 2011, mentre nel caso di scelta per la rivalutazione il dato di computo del valore sarà quello del 1° luglio 2011. Se il committente della stima è la società valutata, il costo della perizia potrà essere dedotto dalla stessa società in cinque quote costanti annuali, mentre se il committente è il singolo socio tale costo andrà ad incrementare il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

LITI PENDENTI - Pronto il software per la domanda - 07/11/2011
Con un comunicato stampa diffuso ieri, l’Agenzia delle Entrate ha annunciato che è disponibile sul proprio sito web il software per la compilazione delle domande di definizione agevolata delle liti fiscali pendenti. Si ricorda che il diritto all’agevolazione spetta ai contribuenti che hanno un contenzioso in essere con l’Agenzia delle Entrate, pendente alla data del 1° maggio 2011 e di valore non superiore ai 20mila euro. Per poter usufruire dell’agevolazione bisogna effettuare il versamento delle somme dovute entro il 30 novembre 2011 e presentare telematicamente l’istanza di definizione entro il 2 aprile 2012. L'Agenzia, si legge nel comunicato, provvederà in seguito a comunicare la data a partire dalla quale sarà possibile trasmettere telematicamente l'istanza. La circolare n. 48/2011 delle Entrate aveva sottolineato che fino a quando non sarà disponibile il software per l’invio telematico dell’istanza, i contribuenti che hanno già effettuato il versamento possono consegnare la domanda di definizione, in forma cartacea, presso l’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate.

FISCO - Pronto il nuovo modello per comunicare il domicilio per la notifica degli atti fiscali - 04/11/2011
È disponibile da ieri, sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, il nuovo modello per comunicare l’indirizzo del domicilio presso il quale ricevere la notifica degli atti tributari. L’obbligatorietà della nuova comunicazione andrà in vigore dal 2 gennaio 2012. La novità è stata illustrata con un comunicato stampa dell'Agenzia del 2 novembre scorso. È opportuno ricordare che, prima delle modifiche apportate al D.P.R. n. 600/1973 dal D.L. n. 78/2010, i contribuenti erano tenuti a precisare il domicilio per le notifiche fiscali in concomitanza con la presentazione della dichiarazione annuale oppure tramite una comunicazione cartacea in forma libera da recapitare tramite raccomandata postale. Ora, invece, è prevista una comunicazione ad hoc da inoltrare telematicamente all’Agenzia o tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento.

AGEVOLAZIONI - Possibile rinunciare alle agevolazioni prima casa entro diciotto mesi - 03/11/2011
L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 105/E del 31 ottobre è intervenuta in materia di agevolazioni prima casa o meglio sulla rinuncia volontaria del contribuente all'applicazione delle agevolazioni prescritte per la "prima casa". Se il contribuente non riesce a trasferire, nel termine di diciotto mesi dall'atto di acquisto dell'abitazione, la propria residenza ha la possibilità di richiedere la rinuncia all'agevolazione. Diversamente, qualora risultino assenti i requisiti di cui si è dichiarato il possesso al momento dell'acquisto non è possibile rinunciare volontariamente all'agevolazione in quanto in tal caso la dichiarazione fatta al momento dell'acquisto sul possesso dei requisiti risulta mendace. Entro diciotto mesi è, quindi, possibile rinunciare alle agevolazioni, sia ai fini Iva che dell'imposta di registro, senza incorrere nell'applicazione di sanzioni. Le sanzioni non risultano applicabili in quanto non essendo ancora trascorsi i 18 mesi il contribuente non può essere imputato per il mancato adempimento dell'impegno a trasferire la propria residenza nel nuovo comune. Il contribuente che intende rinunciare all'agevolazione deve presentare istanza di revoca all'ufficio presso il quale l'atto è stato registrato, chiedendo la riliquidazione dell'imposta. L'istanza deve essere presentata sia se l'atto originario è stato sottoposto ad imposta di registro sia in caso di applicazione dell'Iva. Ricevuto l'avviso di liquidazione il contribuente dovrà versare la differenza tra l'imposta ricalcolata e quella agevolata oltre gli interessi dalla data di stipula del contratto.

RIVALUTAZIONI - Possibile compensare la nuova imposta sostitutiva con quella precedentemente versata - 31/10/2011
La circolare n. 47/E del 24 ottobre ha fornito chiarimenti in merito all'istituto della rivalutazione di terreni e partecipazioni posseduti al 1° luglio 2011 e introdotta dal D.L. n. 70/2011. In particolare sarà possibile scomputare dall'imposta sostitutiva dovuta quella eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate sugli stessi beni. La norma ha anche previsto la possibilità di ridurre il valore dei terreni e partecipazioni a costo zero. Si ipotizzi infatti che il sig. Rossi nel 2006 abbia rivalutato un terreno agricolo a 100mila euro versando un'imposta sostitutiva di 4mila euro. Considerando l’andamento del mercato immobiliare degli ultimi anni potrebbe essere verosimile che ad oggi il terreno valga 50mila euro e a questo prezzo sarà venduto. Per evitare contestazioni con il fisco è possibile quindi procedere ad una nuova rideterminazione di valore del terreno a 50mila euro senza dover versare nulla potendo utilizzare in compensazione l’imposta sostitutiva pagata con la precedente operazione. L'Agenzia delle entrate ha sempre sostenuto che nel caso di cessione del terreno a un valore inferiore a quello per cui si è pagata la sostituiva l'intera operazione di rideterminazione cessa di avere effetto. Ciò significa, secondo tale interpretazione, che lascia non pochi dubbi, che se Rossi dovesse oggi vendere il terreno a 90 mila euro, vedrebbe andare in fumo la rivalutazione effettuata nel 2006 con il rischio di vedersi calcolare una plusvalenza tassata sulla differenza tra i 90 mila euro della vendita e il costo fiscalmente riconosciuto del terreno ante rivalutazione.

AGEVOLAZIONI - Dal 2012 a rischio anche le rate del 36% e 55% - 28/10/2011
Nella giornata di ieri, il sottosegretario all’Economia, Bruno Cesario, ha fornito conferma al question time proposto da Carmelo Lo Monaco, circa il rischio di taglio delle agevolazioni del 36% e 55% e delle relative rate in corso, già a partire dal 2012. Nel dettaglio l’interrogazione 5-05536 chiedeva se qualora non si fossero realizzate le condizioni del comma 1-quarter dell’art. 40 del D.L. n. 98/2011, ossia qualora non fossero adottati provvedimenti di razionalizzazione fiscale ed assistenziale tali da assicurare effetti di gettito non inferiore ai 4.000 milioni nel 2012 e i 20.000 milioni dal 2013, i tagli orizzontali ai bonus fiscali previsti dal citato decreto potessero colpire anche le rate in corso delle agevolazioni al 36% e 55%. Tali agevolazioni prevedono infatti la rateazione degli importi fino a 10 anni ed un eventuale taglio orizzontale sulle rate in corso, potrebbe coinvolgere tutti i contribuenti che hanno effettuato le spese a partire dall’anno 2003.

SPESOMETRO – Il Fisco risponde ai quesiti - 26/10/2011
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito internet le risposte ai quesiti posti dalle associazioni di categoria in merito ai nuovi adempimenti legati al c.d. spesometro, ossia alle operazioni di importo superiore a 3.000 euro. A differenza di quanto si evinceva nella circolare n. 24/E/2011, l’Agenzia ha sottolineato la centralità delle fatture nella determinazione delle operazioni rilevanti ai fini della comunicazione. Il limite dei 3.000 euro, infatti, deve essere riferito all’importo totale della fattura, anche se differita, e non all’importo della singola operazione. Stesso discorso per quanto concerne le fatture riepilogative di più operazioni, dove l’obbligo della comunicazione scatta con riferimento al totale ammontare della fattura e alla tipologia dell’operazione prevalente. L’Agenzia ha inoltre spiegato che, per quanto concerne il regime dei minimi, è esonerato dallo spesometro soltanto l’operatore che fruisce dell'agevolazione, mentre l’obbligo della comunicazione rimane in capo alla clientela. Infine, è stato chiarito che anche le operazioni non imponibili ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 633/1972 connesse alle importazioni ed esportazioni, qualora superino il tetto dei 3.000 euro, non sono esonerate dall’obbligo di comunicazione.

REGIME DEI MINIMI - Il regime non prevede cause di esclusione per i collaboratori familiari - 25/10/2011
Il nuovo regime dei minimi, che dal 1° gennaio 2012 entrerà in vigore, è caratterizzato da mille problematiche ancora irrisolte tra cui quella dell'eventuale partecipazione societaria. Parlare di un sistema semplificato è un vero e proprio paradosso. L'obiettivo è stato sicuramente quello di tagliare un'agevolazione che forse, alle numerose condizioni (oltre dieci) alle quali è attualmente soggetta, era meglio abrogare. In merito alle partecipazioni societarie, la norma è alquanto confusa, infatti l'Amministrazione finanziaria, ha stabilito che nello stesso periodo d'imposta non possono detenersi un reddito da "minimo" e un reddito da partecipazione mentre dall'anno successivo non vi sono problemi. Inoltre, chi cessa di possedere una partecipazione ad una società di persone o ad una srl trasparente, entro il 31.12.2011 può avviare un'attività da super minimo nel 2012 a condizione però che nei tre anni precedenti non abbia iniziato un'altra attività professionale o di impresa, anche in forma associata o familiare. In pratica, se il soggetto è stato socio accomandante di una sas o di una srl per trasparenza, può usufruire del regime agevolato purché nei tre anni precedenti non abbia svolto attività di gestione all'interno della società, ma il suo sia stato solo un conferimento di capitale. Lo stesso discorso dovrebbe valere per il collaboratore dell'impresa familiare che certamente non è colui che ha il potere decisionale nella conduzione dell'impresa.

REGIME DEI MINIMI - I chiarimenti di Telefisco - 24/10/2011
Ancora chiarimenti, questa volta da Telefisco, sul nuovo regime dei minimi che entrerà in vigore dal prossimo 1° gennaio 2012 e che ha subìto una vera e propria rivoluzione con le norme introdotte dal D.L. n. 98/2011, art. 27. Se da un lato le barriere all'accesso sono aumentate, è pur vero che dall'altro lato la convenienza per coloro che possono usufruirne è davvero vantaggiosissima. Dunque, oltre ai contribuenti che iniziano l'attività a partire dal 1° gennaio 2012, potranno adottare tale regime fiscale agevolato anche coloro che hanno iniziato dopo il 31 dicembre 2007, purché si verifichino le seguenti condizioni: inattività nel triennio precedente e/o svolgimento di un'attività differente da quella iniziata dopo il 31 dicembre 2007. Di conseguenza, le condizioni di accesso andranno verificate caso per caso, visto che potranno verificarsi numerose e molteplici fattispecie, che dovranno essere valutate singolarmente.

AGEVOLAZIONI - Il bonus ricerca 2008 va inserito in Unico 2012 - 21/10/2011
Con la risoluzione n. 100/E/2011 diffusa ieri, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti in merito al credito d’imposta relativo agli investimenti per ricerca e sviluppo sostenuti dalle imprese prima del 29 novembre 2008. La possibilità di utilizzare in compensazione il credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo (Legge n. 296/2006) era stata inizialmente bloccata per esaurimento delle risorse disponibili, per poi trovare la propria riattivazione con il D.M. del 4 marzo 2011. La compensazione del credito spetta soltanto a coloro che hanno effettuato investimenti prima del 29 novembre 2008 e hanno correttamente inviato il modello Frs al centro operativo di Pescara. La stessa deve essere effettuata tramite il modello F24 e può riguardare le imposte sui redditi e l’imposta regionale sulle attività produttive, nel limite massimo del 47,53% dell’ammontare del credito corrispondente agli investimenti effettivamente realizzati e certificati. Il codice tributo da utilizzare per la compensazione è il n. 6808, istituito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 361/E/2008, indicando l’anno di riferimento 2011. L’utilizzo del credito in compensazione prevede la segnalazione del relativo importo, a pena decadenza del beneficio, nel quadro RU-crediti d’imposta concessi a favore delle imprese del modello Unico 2012 e, di conseguenza, non si renderanno necessarie ulteriori dichiarazioni correttive.

RIALLINEAMENTO 16% - Affrancamento solo fino al 2010 - 20/10/2011
In attesa del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate in tema di riallineamento dei maggiori valori iscritti a seguito di fusione, scissione e conferimento d'azienda, si sa già che l'affrancamento avrà validità solo per le operazioni pregresse e che il versamento dell'imposta sostitutiva scade il prossimo 30 novembre. La manovra estiva (D.L. n. 98/2011) che con l'art. 23, commi 12 e seguenti, ha allargato l'affrancamento, consente il riallineamento scontando l'imposta sostitutiva, anche nell'ipotesi in cui il maggior valore è incorporato in quello della partecipazione derivante dall'operazione straordinaria. A causa della mancanza di copertura finanziaria, le operazioni a regime sono escluse da tale previsione e, dunque, l'efficacia del provvedimento è solo pregressa: si applica ai disallineamenti nati nel 2010 o negli anni antecedenti.

ACCERTAMENTO - Controllo dei domicili fiscali fittizi - 19/10/2011
Fari puntati sulle domiciliazioni fiscali fittizie. Sono molte le società che in questi ultimi giorni stanno ricevendo dall'Agenzia delle Entrate un avviso bonario con il quale si invita il contribuente a porre rimedio all'anomalia rilevata. Infatti, attraverso tale espediente, considerato che la competenza degli uffici finanziari allo svolgimento dei controlli si circoscrive al domicilio fiscale, è possibile, stabilendo la propria sede legale in una città molto grande e ad alta densità produttiva, ridurre di molto le probabilità di essere sottoposti a verifica. L'articolo 58 del D.P.R. n. 600/1973 stabilisce che il domicilio fiscale di una società corrisponda alla propria sede legale. Il successivo articolo 59 prevede, tuttavia, che l'ufficio possa stabilire il domicilio fiscale nel comune dove il contribuente svolge in modo continuativo la propria attività, ovvero, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, nel comune ove è stabilita la sede amministrativa. Pertanto, alla luce della divergenza riscontrata, viene chiesto alla società di procedere autonomamente alla variazione. Decorsi 45 giorni dalla ricezione della missiva, il contribuente più collaborativo dovrà trasferire la propria sede legale ovvero, in alternativa, potrà spostare solo il domicilio fiscale, presentando però istanza motivata alla Direzione centrale dell'accertamento di Roma. In caso di inerzia scatterà il trasferimento coattivo.

ACCERTAMENTO - L'importo del mutuo non è sufficiente per accertare il valore di vendita di un immobile - 18/10/2011
Dopo la sentenza 96/8/11 della Ctr Lombardia, anche la Ctr Emilia Romagna con la sentenza 75/20/2011, in attesa della pronuncia della Corte di Cassazione, ha ribadito che i valori Omi non possono essere presi in considerazione ai fini di un eventuale accertamento sul valore di vendita degli immobili. L'importo del mutuo erogato non è un elemento di per sé sufficiente per accertare il valore di vendita di un immobile. Secondo la Ctr non esiste nessun legame tra l'importo del mutuo erogato e il valore di vendita dell'immobile, pertanto, un eventuale accertamento di un prezzo diverso da quello applicato in fattura deve essere suffragato da altri elementi idonei. La vicenda riguarda un accertamento in cui sono stati contestati corrispettivi non dichiarati a seguito di vendita di abitazioni a privati. In primo grado la Commissione provinciale aveva dato ragione al contribuente affermando che l'Amministrazione finanziaria non poteva addurre come prova le informazioni raccolte attraverso i questionari inviati agli intermediari finanziari che avevano erogato mutui agli acquirenti degli immobili. Solo con la procedura delle indagini finanziare (art. 32, comma 1, punto 7 del D.P.R. n. 600/1973) l'Amministrazione ha un elemento valido al fine di un eventuale accertamento. L'Amministrazione finanziaria ricorrendo ha ribadito l'utilizzabilità dei dati acquisiti per la "superiore esigenza di realizzare la giusta imposizione". La Ctr emiliana ha invece ribadito che la differenza tra il mutuo erogato e il valore dichiarato nell'atto di vendita non è di per sé sufficiente a provare la sottofatturazione dell'immobile in quanto servono prove e indizi tali da far sussistere le presunzioni "gravi, precise e concordanti".

IVA AL 21% - Aliquota con proporzionalità per le operazioni a cavallo - 17/10/2011
Con la circolare n. 45/E/2011, l’Agenzia delle Entrate ha fornito numerosi chiarimenti in merito agli effetti e agli adempimenti necessari in conseguenza dell’aumento dell’aliquota Iva ordinaria al 21%. Per quanto concerne le agenzie di viaggio che applicano un regime speciale per la determinazione Iva c.d. base da base, ossia calcolandola sulla differenza fra corrispettivi conseguiti e costi sostenuti (art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972), l’Agenzia ha chiarito che bisogna quantificare la quota dell’imponibile da assoggettare ad aliquota del 20% e quella al 21%, in base al rapporto proporzionale tra i corrispettivi dei viaggi pagati interamente ovvero iniziati entro il 16 settembre 2011 e quelli pagati o iniziati dopo. Discorso analogo per quanto concerne i rivenditori di beni usati che applicano il regime del margine con il metodo c.d. globale, che prevede la determinazione dell’Iva sulla base imponibile costituita dalla differenza tra corrispettivi e costi complessivi del periodo di riferimento. Queste tipologie di imprese potranno quantificare l’imponibile da assoggettare ad aliquota Iva nuova e vecchia, ripartendo il margine lordo in rapporto all’incidenza delle operazioni effettuate fino al 16 settembre 2011 e di quelle successive. Per le categorie di commercianti al dettaglio che si avvalgono del metodo della ventilazione dei corrispettivi (D.M. 24 febbraio 1973), la circolare chiarisce che l’aliquota del 21% sulle vendite troverà applicazione soltanto in presenza di acquisti effettuati con la medesima aliquota. Infine, le società di somministrazione di acqua, luce e gas che si troveranno a emettere note credito o fatture di conguaglio, dovranno tenere conto del periodo al quale il conguaglio si riferisce. Nello specifico, per i periodi a cavallo fra le due aliquote, dovrà essere applicata l’aliquota che è stata applicata per la maggior parte di tempo del periodo di riferimento.

IVA AL 21% - Adeguamento comodo - 14/10/2011
In considerazione delle difficoltà rappresentate dalle imprese, la circolare concede più tempo per regolarizzare le fatture emesse con l'aliquota del 20 anziché del 21%, rispetto ai termini indicati nel comunicato stampa del 16 settembre scorso per venire incontro alle difficoltà di ordine tecnico. La regolarizzazione potrà avvenire: per i contribuenti mensili, entro il termine per il versamento dell'acconto Iva (27 dicembre 2011), relativamente alle fatture emesse entro il mese di novembre, ed entro il termine di liquidazione annuale (16 marzo 2012), per le fatture emesse nel mese di dicembre; per i contribuenti trimestrali, entro il 27 dicembre 2011 relativamente alle fatture emesse entro il mese di settembre, ed entro il 16 marzo 2012 per le fatture emesse nel quarto trimestre. Il versamento della maggior imposta dovuta dovrà essere effettuato con i codici tributo delle liquidazioni di riferimento, pagando anche gli interessi qualora le scadenze sopra indicate comportino un differimento dei termini ordinari di liquidazione e versamento. Cessionari e committenti potranno effettuare la regolarizzazione, qualora non abbiano ricevuto la fattura integrativa, entro il termine del 30 aprile 2012, anziché entro i 30 giorni dalla registrazione della fattura originaria. Sono alcune indicazioni contenute nella circolare n. 45 del 12 ottobre 2011, con la quale l'agenzia delle entrate illustra gli effetti dell'aumento dell'aliquota ordinaria disposto dalla legge n.148/2011, di conversione del d.l. 138/2011, con effetto per le operazioni effettuate dal 17 settembre 2011.

AGEVOLAZIONI - Acconti entro l'anno per ottenere le agevolazioni del 36% e 55% - 12/10/2011
Continua la corsa contro il tempo per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione edilizia al 36% e del risparmio energetico al 55% in quanto, dal 2012, tali agevolazioni potrebbero subire un taglio di 5 punti percentuali qualora, entro il 30 settembre del prossimo anno, non venga approvata la riforma fiscale prevista dalla L. n. 111/2011 (manovra estiva). Rientrano nell'agevolazione, infatti, sia i lavori ultimati entro l’anno che i bonifici effettuati a titolo di acconto o di saldo su lavori da eseguire o ancora da ultimare. In questo caso, il committente può richiedere che nel contratto venga indicato che l’eventuale pagamento anticipato non vale come un’accettazione implicita senza riserve dell’opera eseguita e non libera l’appaltatore per vizi palesi di cui all’art. 1667 c.c., in quanto solo con il collaudo finale discende il passaggio dei rischi di deterioramento di cui all’art. 1673 c.c. Inoltre il committente, ai sensi dell’art. 1385 c.c., può richiedere che gli anticipi o acconti pagati siano contrattualmente considerati delle caparre e che, qualora la parte che li ha ricevuti risultasse inadempiente, la stessa deve corrispondere al committente il doppio della caparra ricevuta. Infine sarebbe opportuno che, come accade per l’acquisto degli immobili da costruire (art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 122/2005), il committente pretenda, a fronte delle somme anticipate, il rilascio di una fideiussione bancaria o assicurazione condizionata alla corretta esecuzione dell’opera (art. 1936 c.c.).

IVA - Sciolti i dubbi sui depositi Iva - 11/10/2011
Con la nota prot. 113881/RU del 5 ottobre l'Agenzia delle Dogane ha fornito diversi chiarimenti sulle novità introdotte dal decreto di Ferragosto sui depositi Iva. In merito ai requisiti da attestare per dimostrare l'effettiva operatività dei soggetti che estraggono i beni si è ancora in attesa di un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che definisca le modalità operative; per quanto concerne la documentazione da produrre da parte dell'importatore o acquirente terzo all'atto dell'estrazione, le Dogane hanno chiarito che per lo svincolo delle garanzie prestate occorre produrre: copia dell'autofattura, ovvero in caso di cessione all'esportazione o intracomunitaria, della fattura emessa integrata con gli estremi di registrazione nei libri contabili (ovvero copia dei registri IVA nell'ipotesi in cui sulla fattura o autofattura non siano riportati gli estremi della registrazione); dichiarazione sostitutiva di notorietà con allegata una copia del documento di identità del soggetto firmatario, la conformità all'originale e l'effettiva registrazione nei libri contabili della fattura o dell'autofattura. Anche per i soggetti esonerati dalla presentazione della garanzia tale condizione soggettiva deve essere evidenziata barrando nella dichiarazione doganale le caselle 8 e 52 del Dau. Il depositario, poi, trasmetterà la documentazione al competente Ufficio delle Dogane.

ACCERTAMENTO - Riscossione più rapida e cara con i nuovi accertamenti esecutivi - 10/10/2011
Equitalia affida ad un comunicato stampa alcune importanti precisazioni in materia di accertamento esecutivo. Con i nuovi accertamenti esecutivi, entrati in vigore dal 1° ottobre scorso, la riscossione è divenuta più rapida e più cara. Nel nuovo atto di accertamento, infatti, è possibile leggere che in caso di pagamento oltre i 90 giorni dalla ricezione, il contribuente dovrà calcolare sugli interessi l’aggio del concessionario nella misura del 9%. Dal punto di vista della velocità della riscossione, invece, se il contribuente non paga le somme dovute entro il 91° giorno dalla notifica, l’Agenzia delle Entrate lascia il carico ad Equitalia. Dal momento di affidamento della pratica ad Equitalia e per i successivi 180 giorni, l’agente di riscossione, sebbene non può procedere immediatamente al pignoramento o all'espropriazione, può mettere in essere azioni cautelari come il fermo e l’ipoteca. Per le azioni esecutive vere e proprie bisognerà comunque aspettare almeno 270 giorni dalla notifica dell’atto, cioè almeno 9 mesi. Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, ha commentato così l'introduzione dei nuovi accertamenti in un'intervista a Radio 24: “Questa nuova regola riguarda soltanto gli accertamenti e non riguarda i controlli formali delle dichiarazioni, come ad esempio gli errori formali o la deducibilità degli oneri, e non riguarda i crediti dei Comuni e di tutti gli altri enti che si avvalgono di Equitalia per la riscossione”.

SEMPLIFICAZIONI - Dal 29 novembre è obbligatorio possedere la Pec - 07/10/2011
Dal 29 novembre scatta l’obbligo per le società iscritte al Registro imprese di dotarsi della propria casella di posta elettronica certificata (Pec) e di iscriverla nel registro senza oneri di diritti e bolli. Attualmente soltanto il 15% delle società iscritte al Registro imprese posseggono la Pec ma almeno il 30% delle caselle iscritte non sono in realtà operative, il che implica che soltanto il 10% delle società è in regola con la nuova disposizione contenuta nell’art. 16, comma 6 del D.L. n. 185/2008. Proprio per questo motivo, il Consiglio dei Ministri sta valutando l’opportunità di inserire una norma nel prossimo decreto sviluppo, previsto nella seconda metà di ottobre, che assicuri la tenuta e la “manutenzione” nel tempo della casella di posta elettronica certificata. L’obbligo di mantenimento della Pec è anche assicurato dal Codice Civile che prevede una sanzione da 206 a 2.065 euro per coloro che hanno omesso il deposito nel termine dei tre anni a decorrere dal 28 novembre 2008. L’art. 16, comma 9 , del citato D.L. n. 185/2008, infine, prevede che le comunicazioni e le notificazioni tra professionisti, imprese e pubblica amministrazione hanno pieno valore legale “senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l’utilizzo”.

LOTTA ALL'EVASIONE - Avvisi di pagamento con restyling - 06/10/2011
Dal 1° ottobre gli avvisi di accertamento conterranno oltre che l'intimazione al pagamento anche le indicazioni per un'eventuale definizione a rate dell'accertamento e dettagli sulla presentazione del ricorso. I nuovi avvisi saranno dei veri atti esecutivi e non più degli atti a cui far seguire l'iscrizione a ruolo. Nel nuovo documento, oltre alla comunicazione delle imposte rettificate, viene evidenziato come l'atto ha valore di intimidazione ad adempiere entro il termine per presentare ricorso e che lo stesso diventa esecutivo trascorso il termine per presentare ricorso e, infine, trascorsi ulteriori trenta giorni, la riscossione è affidata all'agente della riscossione che incasserà un aggio del 9 per cento. Gli avvisi contengono tutta una serie di nuove indicazioni ma la più interessante è sicuramente quella che consente la rateazione delle somme anche superiori a 50mila euro senza nessuna garanzia. Vengono segnalate le modalità per la presentazione del ricorso nonché le spiegazioni sulla sospensione sia amministrativa che giudiziale e su eventuali richieste di riesame dell'atto in via di autotutela.

PROCESSO TRIBUTARIO – Fatture false, la quietanza vale evasione - 05/10/2011
È reato firmare la quietanza di pagamento su fatture false. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 35730 del 3 ottobre scorso, ha stabilito che risponde di concorso in evasione fiscale anche colui che firma la quietanza di pagamento di fatture false. La vicenda trae origine dalla condanna di un autotrasportatore che aveva apposto la propria firma su questi documenti per quietanza del pagamento e a conferma dell'avvenuto trasporto. Era scattata pertanto la denuncia per violazione degli artt. 2 e 8 del D.Lgs. n. 74/2000. Il tribunale e la Corte di appello avevano entrambi condannato l'uomo ritenendolo complice dell'evasione fiscale. Gli Ermellini hanno confermato definitivamente il verdetto respingendo la tesi della difesa secondo la quale il contribuente non poteva essere ritenuto concorrente nell'emissione di fatture da parte di un altro soggetto. I Supremi giudici hanno ricordato che il divieto di concorso di persone nei reati di emissione e utilizzazione di documenti falsi, di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 74/2000, riguarda solo i casi relativi alla medesima operazione e fatturazione, al fine di evitare che l'emittente, per la medesima condotta, sia punito, oltre che per l'emissione del documento falso, anche per concorso nell'utilizzazione del documento da parte di un altro contribuente e viceversa. Tale disposizione non introduce però alcuna deroga ai principi generali fissati dall'art. 110 del codice penale. Infatti, la Corte ha precisato che la regolarità dell'emissione della fattura esula dalla sottoscrizione della quietanza. Ne consegue, secondo la sentenza, che non può ritenersi illogico né contraria ai principi del diritto la motivazione del giudice di appello che ha valorizzato l'attività relativa alla sottoscrizione per quietanza, non già in termini di concorso nell'emissione del documento ma in ragione della fattura avente finalità elusiva delle imposte. È evidente, infatti, che tale attività era diretta ad attestare l'adempimento dell'obbligazione da parte del debitore al fine di rendere credibile l'esistenza di un reale rapporto che giustifica l'emissione della fattura.

REGIMI FISCALI - Addio a circa 500mila "minimi" - 04/10/2011
Saranno circa 500mila i professionisti, lavoratori autonomi e piccoli esercenti ad abbandonare, per effetto della manovra di luglio, il regime semplificato dei "minimi" a partire dal 1° gennaio 2012. Quasi il 96% di quelli che oggi ne fanno parte. Tale categoria è composta per il 60% da professionisti e la restante percentuale da piccoli commercianti e imprese di costruzioni. Per ben il 60% dei c.d. "contribuenti minimi" il reddito dichiarato non supera i 10mila euro e solo il 6% supera i 40mila euro. Tale regime consente la tassazione del solo 20% del reddito prodotto con esclusione dal pagamento dell'Irap e l'esonero dagli obblighi Iva. Dal 2012 per effetto del restyling, introdotto con il D.L. n. 98/2011, al fine di favorire l'imprenditoria giovanile e le nuove attività produttive, potranno usufruire di tale regime agevolato solo coloro che hanno appena iniziato l'attività o coloro che l'hanno iniziata dopo il 2008. Degli attuali "minimi" solo 21mila si salveranno da questo esodo, per gli altri rimane qualche semplificazione fiscale e la certezza di non dover pagare l'Irap, almeno per il momento. Il nuovo regime dei minimi, che prenderà il via il prossimo 1° gennaio 2012, vedrà i contribuenti che applicano la ritenuta d’acconto in fattura in una situazione di perenne credito nei confronti dell’erario. Questa la conseguenza più rilevante del nuovo regime fiscale agevolato, dato che la ritenuta d’acconto è pari al 20% del compenso, mentre l’imposta sostitutiva passerà dal 20% al 5% a decorrere dal 1° gennaio 2012; dunque il credito si formerà naturalmente, anche allorquando non ci saranno elementi negativi di reddito. Ovviamente, il credito così scaturito potrà sempre essere utilizzato in dichiarazione per compensare eventuali imposte dovute o, se il contribuente è iscritto alla gestione separata, potrà compensare il debito nei confronti dell’Inps con il versamento in F24. Lo stesso non potrà fare il professionista iscritto alla propria cassa di previdenza, che avrà come alternativa il riporto del credito nella successiva dichiarazione o la richiesta del rimborso. Il non adeguamento dell’aliquota a cui assoggettare la ritenuta d’acconto avrà degli effetti finanziari notevoli negli anni.

ACCERTAMENTO - Al via la "rivoluzione" sugli accertamenti - 03/10/2011
Il sistema finora adottato va in pensione per far posto alla riscossione "concentrata" che introduce il pagamento delle imposte pari al 30% della somma contestata, entro la data di scadenza prevista per la presentazione del ricorso. Tale possibilità, tuttavia, sarà ammessa solo ricorrendo le ulteriori condizioni che si tratti di atto riferito al 2007 o a periodi di imposta successivi ed avente ad oggetto contestazioni in materia di imposte dirette e assimilate, Iva ed Irap, in mancanza delle quali si continueranno ad applicare le vecchie regole. Con le nuove regole il contribuente avrà una serie di scadenze per evitare che le Entrate passino il testimone all'Agente della riscossione: entro 60 giorni dalla data di notifica dovrà pagare l'imposta nella misura ridotta di un terzo, trascorsi inutilmente i quali, il contribuente avrà altri 30 giorni per evitare che il Fisco trasferisca la pratica ad Equitalia, che tuttavia, non potrà dare il via in maniera repentina all'esecuzione forzata, per almeno nove mesi.

AGENZIA DELLE ENTRATE - Invio delle lettere per segnalare la sanatoria delle liti fiscali - 30/09/2011
L’Agenzia delle Entrate negli ultimi giorni sta valutando l’opportunità di inviare delle lettere ai contribuenti per segnalare la possibilità di aderire alla sanatoria per le liti fiscali pendenti introdotta dal D.L. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, nella L. n. 111/2011. Non tutte le liti però possono essere sanate. Il comma 12 dell’art. 39 della manovra di luglio, infatti, ha disposto che possono essere chiuse in via agevolata soltanto le liti che hanno un valore non superiore ai 20mila euro; restano quindi escluse tutte quelle liti il cui valore non è ancora determinabile. Sono, altresì, escluse le liti che riguardano le imposte non gestite dall’Agenzia delle Entrate come i tributi locali e quelli gestiti dalle Dogane e dal Territorio. Inoltre, “restano comunque dovute per intero le somme relative al recupero di aiuti di Stato illegittimi”. In linea di massima, comunque, le cause di importo inferiore ai 20mila euro dovrebbero essere intorno al 60% di quelle pendenti, delle quali circa 250mila rispondenti ai requisiti della sanatoria introdotta dalla manovra di luglio. Infine, si attendono ulteriori chiarimenti sui requisiti e sulle modalità per usufruire della chiusura agevolata delle liti fiscali pendenti, attraverso la circolare attualmente in preparazione da parte dell'Agenzia delle Entrate

IVA – L’aliquota IVA del 21% nelle operazioni intracomunitarie - 29/09/2011
La legge n. 148/2011, meglio conosciuta come "Manovra di Ferragosto", ha introdotto, a far data dal 17 settembre scorso, una serie di disposizioni rivolte al risanamento dei conti pubblici, tra cui l’innalzamento dell’aliquota IVA ordinaria dal 20% al 21%; la disposizione lascia inalterate le aliquote ridotte del 4% e del 10%. Premessa indispensabile per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto è l’individuazione del cosiddetto "momento impositivo". In relazione alle operazioni con l’estero il momento impositivo si identifica, per gli acquisti Intra UE col momento della consegna dei beni nel territorio dello Stato del cessionario ovvero a terzi per suo conto. Se anteriormente al verificarsi di uno di questi eventi sia stata ricevuta fattura o pagato, anche in parte, il corrispettivo, l'acquisto intracomunitario si considera effettuato, in relazione alla parte fatturata o al corrispettivo pagato, alla data di ricezione della fattura o a quella del pagamento. Pertanto, in via generale, dovranno essere assoggettati all'aliquota del 21% tutti gli acquisti per i quali alla data del 17 settembre non si è realizzata nessuna delle seguenti condizioni: ricevimento dei beni, pagamento del corrispettivo, ricevimento della fattura. Per le prestazioni di servizi rese da un soggetto passivo comunitario nei confronti di un soggetto passivo nazionale, il momento di effettuazione dell'operazione è rappresentato dal pagamento del corrispettivo. Assume anche rilievo, anticipandone il momento impositivo, la compilazione dell'autofattura da parte del committente nazionale.

PROCESSO TRIBUTARIO - Il condono Iva è incompatibile con il diritto comunitario - 28/09/2011
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19681 depositata in data di ieri, ha stabilito che risulta incompatibile con il diritto comunitario anche la sanatoria sugli omessi versamenti Iva regolata dalla L. n. 289/2002. I Supremi giudici richiamano la pronuncia della Corte di Giustizia UE del 17 luglio 2008, n. C-132/06 che ha dichiarato contrastanti con il diritto comunitario i condoni Iva del 2002. Secondo gli Ermellini, la sentenza dei giudici europei ha una portata generale che si estende a qualsiasi disposizione nazionale con la quale uno Stato membro rinuncia in modo generale o indiscriminato al pagamento dell'imposta. Viene precisato inoltre che tale incompatibilità riguarda anche le sanzioni per le violazioni che regolano gli obblighi di dichiarazione e versamento dell'Iva. La sentenza di ieri si occupa poi anche dell'efficacia della sanatoria degli omessi versamenti relativamente alle imposte dirette e, in particolare, del suo perfezionamento stabilendo che, a differenza di quello che avveniva per il condono tombale, se il pagamento non è avvenuto nei termini previsti - in un'unica soluzione o ratealmente - tale la sanatoria deve ritenersi priva di qualsiasi effetto.

CONDONO IVA 2002 - Azione civile di risarcimento danni contro il raddoppio dei termini dell'accertamento - 27/09/2011
L’ultima manovra finanziaria ha concesso un'ulteriore proroga per gli accertamenti (31.12.2012) nei confronti dei contribuenti che hanno aderito al condono Iva 2002. Saranno circa 900.000 gli accertamenti che potranno essere notificati mettendo di fatto i contribuenti con le spalle al muro, atteso che la presentazione della dichiarazione di condono viene ad essere qualificata come autodenuncia di un fatto avente rilevanza penale, con il conseguente assoggettamento al termine lungo per l’accertamento fiscale. L’agenzia delle Entrate, per paura di subire un’imputazione per danno erariale da parte della Corte dei Conti, ha già avviato la procedura di analisi di tutte le posizioni e le somme da recuperare potrebbero essere di circa 60miliardi per ogni anno di imposta. Il contribuente quindi si vedrà recapitare un accertamento e non potrà difendersi in nessun modo. L’unica via di tutela per il contribuente è rappresentata da un’azione di risarcimento danni nei confronti dello Stato Italiano per violazione del principio di legittimo affidamento derivante da illecito comunitario. Il principio del legittimo affidamento tutela i cittadini e le imprese degli stati membri e rappresenta uno strumento interpretativo attraverso il quale è possibile valutare la legittimità degli atti delle istituzioni e diviene un mezzo di tutela per i danni cagionati dall’attività legislativa e amministrativa degli stati dell’Ue. I presupposti per il risarcimento ci sono tutti e, tra l’altro, non è possibile nemmeno addebitare ai contribuenti alcun comportamento negligente che, in qualche modo, possa farli considerare corresponsabili nella causazione del danno. Il danno da risarcire sarà pertanto pari all’importo dell’accertamento che il contribuente si vedrà notificato e al quale non potrà opporre nessuna difesa, non avendo conservato la documentazione fiscale relativa all’anno d’imposta accertato. Si consiglia quindi l’avvio immediato dell’azione civile di risarcimento del danno, prima ancora della notifica dell’avviso di accertamento.

ADEMPIMENTI - In caso di fattura con Iva al 20%, necessaria l'integrazione - 26/09/2011
Coloro che hanno emesso una fattura con Iva al 20% successivamente al 17 settembre 2011, data di entrata in vigore dell'aliquota al 21%, dovranno necessariamente emettere una nuova fattura integrativa o una nota di variazione in aumento, con l'addebito al cliente soltanto della maggior imposta dovuta. Ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, una fattura può considerarsi emessa solo dopo esser stata consegnata, spedita o trasmessa per via telematica al cliente, quindi, se una fattura errata è stata solo stampata, può essere annullata e riemessa in maniera corretta. In caso contrario, quando la fattura è stata regolarmente emessa con Iva al 20% è necessario emettere un'altra fattura c.d. integrativa o una nota di variazione in aumento, datata e numerata in ordine progressivo per anno solare ai sensi degli artt. 21 e ss. del D.P.R. n. 633/1972. Dal punto di vista sanzionatorio, il cessionario/committente, salva la responsabilità del cedente/commissionario, in caso di fattura con aliquota Iva al 20% è punito con una sanzione pari al 100% della maggiore imposta dovuta, con un minimo di 258,23 euro. Il cessionario/committente può però regolarizzare l'operazione versando la maggiore imposta dovuta e presentando entro il trentesimo giorno successivo a quello della registrazione del documento Iva irregolare, un'autofattura in duplice copia recante le stesse indicazioni che avrebbe dovuto indicare la fattura integrativa o nota di variazione se fosse stata emessa dal cedente/commissionario (art. 6, comma 8, lett. b), D.Lgs. n. 471/1997).

MANOVRA DI FERRAGOSTO - Niente più libretti al portatore per i depositi cauzionali negli affitti - 22/09/2011
Per effetto delle nuove regole antiriciclaggio introdotte con la manovra di Ferragosto non sarà più possibile, nei rapporti di locazione, versare il deposito cauzionale con libretti al portatore, dato che la soglia massima dal 1° ottobre scende da 5.000 a 2.499 euro. Con il versamento del deposito cauzionale, l'affittuario diventa creditore del locatore che invece può disporre liberamente della somma salvo l'obbligo di restituirla alla fine della locazione dopo aver verificato che non siano presenti danni alla proprietà o altri inadempimenti. È uso comune versare sul libretto bancario al portatore la somma acquisita dal locatore a titolo di deposito cauzionale e il suo "possesso vale titolo" per cui la consegna del documento implica la consegna del denaro. Con l'introduzione delle nuove norme antiriciclaggio però i vecchi libretti al portatore superiori a 2.499 euro dovranno essere chiusi o ridotti entro il 30 settembre, pertanto, le clausole contrattuali che prevedevano il libretto al portatore diventano illegittime. Il problema può essere risolto con l'apertura di un nuovo libretto nominativo e la contestuale chiusura del libretto al portatore con restituzione delle somme tramite assegno circolare. Oggi non è più obbligatorio vincolare le somme su un libretto o su un conto corrente, per cui il locatore può liberamente disporre del deposito.

ADEMPIMENTI - Comunicazioni Iva sopra i 25mila euro, invio entro il 31 dicembre - 21/09/2011
Slitta a fine anno il termine per segnalare al Fisco le operazioni rilevanti ai fini Iva riferite al periodo d'imposta 2010. C’è tempo fino al 31 dicembre 2011 per comunicare i dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute dai soggetti passivi, di importo non inferiore a 25mila euro, la cui segnalazione al Fisco era prevista entro il vecchio termine del 31 ottobre. A dettare la nuova scadenza è il provvedimento del direttore delle Entrate del 16 settembre 2011 che proroga i tempi per la comunicazione in via telematica, riferita al periodo d’imposta 2010, delle operazioni rilevanti ai fini Iva, così come previsto dalla manovra economica 2010. Inoltre, il provvedimento sostituisce le specifiche tecniche tenendo conto delle numerose perplessità che erano sorte sui dati da inserire nella stessa comunicazione. La previsione di un nuovo termine per la comunicazione non influisce comunque sulla tempistica secondo cui le informazioni trasmesse potranno essere utilizzate per l’attività di controllo. Si ricorda che nello spesometro devono essere riportati tutti i pagamenti che superano una certa soglia con l'obbligo, per tutti i soggetti Iva, di comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, di importo pari o superiore a 3.000 euro, al netto dell'Iva. Per le operazioni senza obbligo di emissione della fattura (generalmente giustificate da scontrino o ricevuta fiscale), il limite è stato fissato a 3.600 euro, al lordo dell'Iva. Per garantire un'introduzione graduale dell'adempimento è stato previsto per l'anno d'imposta 2010 l'obbligo di comunicare le sole operazioni per le quali è stata emessa o ricevuta una fattura di importo non inferiore a 25mila euro. Il nuovo termine che, con il provvedimento in argomento, passa dal 31 ottobre 2011 al 31 dicembre 2011 riguarda, dunque, solo le operazioni di importo pari o superiore a 25mila euro, per il periodo d'imposta 2010, fermo restando il termine del 30 aprile che rimarrà valido per le comunicazioni da effettuarsi nel 2012 e negli anni successivi.

ADEMPIMENTI - Iva al 21 per cento, possibile regolarizzare con note di variazione - 20/09/2011
Come anticipato dal comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 138 del 15 settembre, l'aumento dell'aliquota Iva ordinaria dal 20 al 21 per cento - previsto dall'art. 2, comma 2-bis, della manovra di Ferragosto - è in vigore da sabato 17 settembre. Ora l'Agenzia delle Entrate chiarisce che, se per motivi tecnici non fosse possibile adeguare rapidamente i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, si potrà regolarizzare successivamente le fatture e i corrispettivi attraverso variazioni in aumento ai sensi dell'art. 26 del decreto Iva. Nel caso in cui la maggiore Iva dovuta verrà comunque versata nella liquidazione periodica, non si applicheranno sanzioni.

IVA – E’ entrato in vigore l'aumento al 21% - 19/09/2011
Dallo scorso sabato l'aliquota Iva ordinaria passa dal 20 al 21%. Poco tempo per chi deve aggiornare listini e cataloghi che, per risparmiare, potrà semplicemente applicare un'etichetta adesiva o apporre un timbro recante l'aumento dell'imposta sul valore aggiunto. Attenzione allora, alla determinazione dell'esigibilità dell'imposta, momento che stabilisce l'applicabilità della nuova percentuale. I contribuenti potranno anticipare la fatturazione al giorno precedente dell'entrata in vigore delle nuove regole, ma in tal caso dovranno versare l'Iva nelle liquidazioni trimestrali o mensili successive, a prescindere dalla circostanza che la stessa sia stata incassata o meno. Quanto alle fatture differite, inerenti beni consegnati nel mese di settembre ed emesse fino al 15 ottobre prossimo, il contribuente potrà esporre le due aliquote in un'unica fattura, per riepilogare le consegne effettuate entro ed oltre il 16 settembre oppure scegliere di emettere due documenti ognuno recante l'indicazione delle singole aliquote.

CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Liti pendenti, procedura in attesa - 16/09/2011
L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento direttoriale pubblicato il 13 settembre 2011 , ha approvato il modello necessario per presentare la domanda di definizione agevolata delle liti fiscali prevista dalla manovra correttiva. L’art. 39 del D.L. n. 98/2011, dispone infatti che le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento di una somma in danaro. Il termine per l'invio della domanda è il 2 aprile 2012 ma, benché il modello sia già stato messo a disposizione sul sito internet dell'Agenzia, le stesse potranno essere trasmesse telematicamente solo a partire dalla data che sarà comunicata successivamente dall'Amministrazione. Inoltre, al fine di perfezionare la definizione, sarà necessario effettuare il pagamento delle somme dovute entro il prossimo 30 novembre. La situazione sembra comunque in movimento, tanto da non potersi escludere modifiche sia sul calendario quanto sulla portata della definizione. Infatti, a margine della discussione sulla manovra, si sono registrate voci sulla possibilità che il limite dei 20.000 euro possa essere elevato se non addirittura rimosso.

MANOVRA DI FERRAGOSTO - L'entrata in vigore delle misure - 15/09/2011
La Camera ha approvato la manovra di Ferragosto che, pertanto, è ormai legge. A partire dalla data di pubblicazione del provvedimento in G.U. entreranno in vigore alcune misure importanti fra le quali la più discussa è sicuramente l'aumento dell'aliquota ordinaria Iva che passa dal 20 al 21% e che colpirà la maggior parte dei beni di largo consumo. A seguire, secondo una tabella di marcia scaglionata nel tempo, che vede la fine solo nel prossimo 2014, entreranno in vigore le altre misure previste: dal contributo di solidarietà, che doveva avere un'importante ruolo nella copertura delle risorse mancanti e che, alla fine, si è tradotto in un prelievo del 3% per i redditi superiori a 300 mila euro, passando per i tagli ai ministeri, in ragione di un programma di razionalizzazione delle risorse a disposizione degli stessi, fino all'adeguamento delle pensioni di vecchiaia nel settore privato per le donne che vedrà l'attuazione a partire dal 1° gennaio 2014. In relazione al passaggio dell'aliquota IVA dal 20 al 21%, si evidenzino una serie di problematiche che riguardano il contribuente in merito all'applicazione, in termini temporali, della stessa. Attenzione allora agli acconti, pagati prima dell'entrata in vigore della nuova legge, e ai relativi saldi: i primi dovranno essere fatturati al 20%, i secondi al 21%. Così, se una fattura è stata emessa prima della consegna dei beni o del pagamento della merce, in fattura andrà esposta l'imposta al 20%. Infine, per i corrispettivi a cavallo sarà necessario effettuare lo scorporo dell'imposta. Quanto alle norme sui depositi Iva, invece, è necessario attendere il provvedimento di attuazione, mentre è stata abrogata la disposizione relativa all'esonero delle certificazioni fiscali per gli stabilimenti balneari.

IMMOBILI - A novembre il secondo acconto della cedolare secca - 13/09/2011
Si avvicina sempre più la scadenza per il versamento del secondo acconto della nuova cedolare secca sui contratti di locazione. Entro la fine di novembre, infatti, i contribuenti dovranno versare il 60% dell’85% della cedolare dovuta per il 2011 o l’85% della stessa qualora la cifra è inferiore ai 257,52 euro. Il pagamento dovrà essere effettuato tramite il modello F24, utilizzando il codice tributo 1841. Il pagamento si effettua direttamente a saldo, invece, per gli importi della cedolare che non superano i 51,65 euro e i contratti che hanno decorrenza successiva al 31 ottobre. Si ricorda che la scelta per l’imposta sostitutiva al 19 o 21% deve essere effettuata in sede di prima registrazione del contratto o in sede di rinnovo dello stesso, e che tale opzione esclude il pagamento dell’imposta di registro e dei tributi speciali. Per poter usufruire dell’imposta sostitutiva bisogna compilare il modello semplificato Siria ovvero, quando ne ricorrono le condizioni, il modello 69. Il contribuente, inoltre, è tenuto all'invio di una raccomandata all'inquilino nella quale si comunica la rinuncia agli aumenti di canone di locazione. È prevista infine una disciplina transitoria diversa per l'anno d'imposta 2011. I contratti registrati antecedentemente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 23/2011 (7 aprile 2011), infatti, dovranno effettuare la scelta per la cedolare secca attraverso il modello Unico 2012 e provvedere comunque al pagamento degli acconti di legge del 6 luglio e del 30 novembre. La scelta effettuata in sede di dichiarazione potrà riguardare esclusivamente l'anno in scadenza nel 2011 oppure anche l'anno successivo.

IVA - Per lo scorporo vale solo il metodo matematico - 12/09/2011
Dal momento di entrata in vigore della norma contenuta nella lettera b) del nuovo comma 2-bis, art. 2, della manovra di Ferragosto, il metodo per lo scorporo dell'Iva sarà solo quello matematico riferito alle tre aliquote in vigore (4, 10 e 21%). Lo scorporo dell'Iva interessa solo i soggetti esonerati dall'obbligo (in particolar modo commercianti al dettaglio) di emettere fattura e consiste nel separare l'imposta dal prezzo al pubblico di beni e servizi che è comprensivo sempre di Iva. La manovra ha di fatto abrogato uno dei due metodi in vigore per lo scorporo dell'Iva, quello "delle percentuali di scorporo", che determinava ai fini del calcolo lievi approssimazioni nella determinazione della base imponibile in quanto il corrispettivo lordo veniva diminuito di un importo risultante dall'applicazione delle seguenti percentuali: 3,85% per l'aliquota al 4%, 9,10% per l'aliquota al 10%; 16,65% per l'aliquota al 20%. Ora rimane in vigore solo il metodo matematico che consente di dividere gli importi lordi per i seguenti valori: 104 per l'aliquota al 4%; 110 per l'aliquota al 10% e 121 per l'aliquota al 21%.

ACCERTAMENTO - Verifiche fiscali anche oltre i 30 giorni - 09/09/2011
Tra le righe della sentenza n. 14020/2011 della Corte di Cassazione è possibile riscontrare l’ammissibilità delle verifiche presso i locali dei contribuenti, anche per un tempo di permanenza superiore ai 30 giorni stabiliti dall’art. 12 della L. 212/2000 (Statuto del Contribuente). Questa nuova sentenza si contrappone ai precedenti giudizi di legittimità della Corte stessa (sentenza n. 26689/2009) e di merito delle varie commissioni tributarie (Ctr Piemonte n. 26/15/2009; Ctp Bari n. 99/10/2009) che avevano stabilito l’illegittimità dell’intera verifica, a seguito del mancato rispetto dei termini di cui all’art. 12 . La nuova sentenza, invece, conferma la piena legittimità della verifica anche qualora non siano stati rispettati i termini di cui sopra, affermando che il limite fissato per il compimento dell’atto deve ritenersi esclusivamente ordinatorio e sollecitatorio quando non sia stabilito espressamente la sua perentorietà. Da sottolineare, infine, che il D.L. n. 70/2011 , convertito dalla L. 106/2011 , ha stabilito che i termini per le verifiche di cui all’art. 12 dello Statuto del contribuente, sia pure riferiti a giornate lavorative non consecutive, non possono in nessun caso superare l’arco complessivo di tre mesi.

CONTRIBUENTI MINIMI - Le nuove regole per il regime residuale - 08/09/2011
A seguito dei nuovi requisiti introdotti dal D.L. n. 98/2011 al regime dei minimi, saranno circa 500mila i contribuenti che non potranno più applicare il regime agevolato ed entreranno di conseguenza in un nuovo regime Iva residuale. A partire dal 1° gennaio 2012, infatti, non potranno beneficiare più del regime dei minimi i contribuenti che, pur rispettando gli altri requisiti, non hanno intrapreso “un’attività d’impresa, arte o professione” dal 1° gennaio 2008 ovvero non rispettano i nuovi requisiti previsti dall’art. 27, comma 1 del D.L. n. 98/2011. Il nuovo regime residuale si differenzia dal regime di imprese minori (contabilità semplificata) e da quello di contabilità ordinaria in quanto è esonerato “dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili”, “dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell’Iva”, che comporterà il versamento dell’imposta in sede di liquidazione annuale, e dal pagamento dell’Irap, indipendentemente dall’organizzazione autonoma o meno.

AGEVOLAZIONI: Assunzioni di giovani genitori, chiarimenti sui contributi - 07/09/2011
Istituita presso l’Inps la “Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori”, alla quale possono iscriversi i giovani genitori di figli minori, in cerca di un’occupazione stabile. Per l’assunzione a tempo indeterminato delle persone iscritte alla banca dati il D.M. 19 novembre 2010 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 27 dicembre 2010 - prevede un contributo di 5.000 euro a favore delle imprese private e delle società cooperative.

MANOVRA CORRETTIVA - Accertamento esecutivo depotenziato - 05/08/2011
L’accertamento esecutivo, introdotto dall’art. 29 del D.L. n. 78/2010 e concernente i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2007 e successivi, è stato profondamente modificato dai decreti legge n. 70 e 98 del 2011. In primo luogo, il D.L. n. 98/2011 chiarisce che la decorrenza delle nuove disposizioni viene fissata agli atti emessi a partire dal 1° ottobre prossimo, sia per quanto concerne l’Irap che in relazione alle imposte sui redditi e l’Iva. La parte più interessante delle modifiche intervenute all’art. 29 da parte degli ultimi provvedimenti dei legge, nonché dalle dichiarazioni ufficiali rilasciate dall’Agenzia delle Entrate, riguardano il meccanismo di tutela a favore dei contribuenti una volta che è stato notificato l’accertamento. Nello specifico la normativa prevede che, una volta notificato l’accertamento, il contribuente è obbligato al pagamento degli importi ivi indicati e, in caso di proposizione di ricorso, di quanto previsto dall’art. 15 del D.P.R. n. 602/1973 ed in particolare: in caso di acquiescenza il contribuente deve pagare l’intero importo dell’imposta e delle sanzioni, le quali possono anche essere ridotte, mentre, in caso di presentazione di ricorso il contribuente deve provvedere al pagamento del 30% dell’imposta a seguito delle modifiche del D.L. n. 70/2011 . È stato inoltre chiarito che i nuovi atti di accertamento diventano esecutivi decorsi 60 giorni dalla notifica e devono necessariamente contenere l’avvertimento che, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, l’atto viene affidato agli agenti di riscossione per le procedure esecutive. In base alle disposizioni contenute nel D.L. n. 98/2011 , inoltre, l’esecuzione forzata è sospesa per un periodo di 180 giorni dall’affidamento in carico agli agenti della riscossione. A seguito di queste modifiche il sistema degli accertamenti esecutivi risulta decisamente depotenziato, soprattutto alla luce delle intenzioni iniziali, salva l'ipotesi in cui si utilizzi la richiesta delle azioni cautelari che fa venir meno la sospensione della procedura di riscossione esecutiva.

REDDITI - I beni immobili strumentali nell'esercizio delle arti e professioni - 03/08/2011
Il Consiglio Nazionale del Notariato, con lo studio n. 88-11T approvato dalla commissione tributaria nella seduta del 25 maggio scorso, ha affrontato la problematica fiscale relativa all'utilizzo dei beni immobili strumentali nell'esercizio della professione, con particolare riguardo alle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione. Nel documento viene preliminarmente evidenziato come la tendenza manifestata dal legislatore negli ultimi anni con la radicale modifica dell’art. 54 del Tuir ha determinato una vera e propria convergenza dei criteri di determinazione del reddito di lavoro autonomo verso il reddito d’impresa. Le novità sono state così incisive tali da poter affermare senza alcun dubbio che gli esercenti arti e professioni devono determinare il reddito conseguito secondo criteri misti, cioè in parte fondati sull’applicazione di un principio di cassa “puro” ed in parte mediante l’applicazione del principio di competenza. Nello studio viene ricordato che dal 1° gennaio 2010 per gli acquisti di immobili strumentali da parte dei professionisti non è più consentito poter dedurre alcuna quota di ammortamento. L'indeducibilità del costo di acquisto si ripercuote necessariamente in tema di spese e oneri afferenti agli stessi immobili. Infatti, qualora tali spese siano di natura non incrementativa saranno assoggettate alla deducibilità integrale nell'esercizio di sostenimento con il limite massimo del 5% del valore dei beni strumentali. L'eventuale eccedenza dovrà essere ripartita in cinque quote annuali e spesata nei successivi periodi d'imposta. Quindi, anche in tema di determinazione del reddito di lavoro autonomo assume rilievo la distinzione tra spese di ordinaria e straordinaria manutenzione. Quest'ultime, infatti, non potranno essere dedotte secondo il principio di cassa, con il ricordato limite del 5%, ma dovranno seguire i criteri di deducibilità degli immobili stessi con la possibilità o meno di allungare il periodo di ammortamento fiscale del bene.

IVA - L'Agenzia fornisce chiarimenti sulle procedure di inclusione nell'archivio Vies - 02/08/2011
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 39/E del 1° agosto 2011 , ha fornito numerose precisazioni in ordine alle modalità di iscrizione nell’archivio Vies, nonché alle procedure di diniego o revoca all’inserimento nello stesso e agli effetti dell'assenza di autorizzazione. Nel documento di prassi viene precisato, infatti, che il contribuente la cui partita Iva non è stata convalidata nell'archivio sarà tenuto ad applicare alle eventuali operazioni intracomunitarie poste in essere il regime proprio delle operazioni interne. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, inoltre, che eventuali operazioni intracomunitarie effettuate nei 30 giorni riservati ai controlli propedeutici all’inclusione nel Vies, così come dopo il diniego o la revoca, non rientrano nel regime fiscale degli scambi intracomunitari, ma in quello ordinario e, quindi, sono soggette a imposizione in Italia. Eventuali violazioni, compiute dopo l’emanazione della circolare in commento, saranno passibili di sanzioni di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997.

MANOVRA CORRETTIVA - Per le perdite, riporto senza limiti di tempo solo per i soggetti Ires - 22/07/2011
L’articolo 23, comma 9 , del D.L. n. 98/2011 (c.d. "manovra correttiva"), modifica la disciplina in materia di riporto delle perdite d’esercizio per i soggetti Ires, sostituendo, in sostanza, i commi 1 e 2 dell’articolo 84 del Tuir. Con tale modifica viene stabilito che la perdita di un periodo d’imposta può essere computata, senza alcun limite temporale, in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi, in misura non superiore all’80% del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare. In pratica, se la perdita riportabile - al netto di utilizzi già avvenuti - è inferiore all'80% del reddito, essa potrà essere compensata interamente; diversamente, ci si dovrà limitare alla percentuale sopra indicata, assoggettando dunque ad Ires il 20% dell'imponibile e rinviando l'eccedenza. Circa le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione, viene confermato che possono essere scomputate dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l’intero importo che trova capienza nel reddito imponibile stesso a condizione che si riferiscano a nuove attività produttive. Nessuna modifica è stata invece apportata alla disciplina che regola le perdite per i soggetti Irpef. Imprese individuali e società di persone in contabilità ordinaria possono riportare le perdite per l'intero ammontare che trova capienza nei corrispondenti redditi degli esercizi successivi, ma non oltre il quinto. Tale limite quinquennale, come già avveniva in passato per i soggetti Ires, non rileva per i primi tre anni di vita delle società in nome collettivo e in accomandita semplice. Identiche le regole per le piccole Srl trasparenti. Invece, risulta ancora da chiarire la decorrenza della novità introdotta. Sembrerebbe che le modifiche debbano scattare dall'esercizio successivo a quello in corso, quindi dal 2012, ma la relazione accompagnatoria al provvedimento pare ipotizzare l'efficacia a tale data solo per le perdite formatesi nel 2011, mentre per quelle del 2010 e precedenti rimarrebbe il tetto dei cinque anni.

AGENZIA DELLE ENTRATE - Un nuovo calendario per semplificare il meccanismo delle comunicazioni - 21/07/2011
Con un provvedimento - annunciato da un comunicato stampa pubblicato ieri sul proprio sito web ufficiale - l’Agenzia delle Entrate ha reso note interessanti novità sul fronte degli invii delle comunicazioni ai contribuenti. Per venire incontro alle richieste dei contribuenti e dei professionisti, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, ha istituito un tavolo di lavoro con l'intento di arrivare alla stesura di un nuovo calendario ragionato per la razionalizzazione delle comunicazioni Fisco-contribuenti. Il gruppo di lavoro - coordinato da Luigi Magistro, Direttore centrale amministrazione, pianificazione e controllo dell’Agenzia delle Entrate - dovrà stilare un calendario degli invii massivi da definire di anno in anno e con revisione su base trimestrale, che dovrà essere in linea con le due direttrici guida dell’efficienza e della semplificazione. L’obiettivo dichiarato è quello di evitare i disagi a contribuenti e professionisti soprattutto nei periodi di punta delle scadenze fiscali, in particolar modo con riferimento al periodo da maggio a luglio in cui si concentrano le scadenze relative alle dichiarazioni annuali dei redditi. Per quanto concerne le comunicazioni, invece, saranno prese in esame quelle relative agli avvisi di irregolarità derivanti dal controllo delle dichiarazioni dei redditi, alle richieste di dati e notizie relativi all’accertamento da redditometro e agli avvisi di accertamento basati sulle risultanze degli studi di settore. Lo sfoltimento dei carichi di lavoro durante i periodi di punta delle scadenze fiscali, inoltre, dovrebbe portare un notevole beneficio anche agli uffici dell’Agenzia che, nei periodi presi in considerazione, sono chiamati a fornire il maggior numero di consulenze e di interventi di assistenza diretta ai contribuenti. Infine, non resta che attendere i primi risultati del lavoro di pianificazione degli invii da parte del pool coordinato da Luigi Magistro.

MANOVRA - Regime dei minimi: imposta sostitutiva al 5% dal 2012 - 19/07/2011
Dal 2012 per effetto dell'art. 27 del D.L. n. 98/2011 il regime semplificato dei minimi viene modificato. Potranno farne parte solo le imprese, i professionisti e gli artisti che iniziano una nuova attività nell'anno 2012 o che l'hanno avviata a partire dal gennaio 2008. Le agevolazioni restano le stesse, solo sarà possibile usufruirne nell'anno di inizio attività e nei quattro successivi, e comunque fino a 35 anni di età. Nessun adempimento verrà richiesto ai fini Iva, tranne l'obbligo di certificare i compensi con fattura, scontrino o ricevuta fiscale, di numerare e conservare le fatture di acquisto, di presentare gli elenchi Intrastat e di integrare le fatture per gli acquisiti intracomunitari. I soggetti che usufruiscono del regime semplificato sono esonerati dalla tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi e sono esclusi dall'Irap, dagli studi di settore e dai parametri. Il beneficio spetta a condizione che nei tre anni precedenti non sia stata iniziata un'altra professione o attività ovvero che la nuova attività non sia la mera prosecuzione di un'attività svolta in precedenza. Il reddito è dato dalla differenza tra i compensi percepiti e le spese sostenute; su di esso viene applicata l'imposta sostitutiva del 20% che sarà ridotta dal 1° gennaio 2012 al 5%. Concorrono alla formazione del reddito le eventuali plusvalenze o minusvalenze, e sono deducibili i contributi previdenziali e assistenziali.

DICHIARAZIONI - Dalla Cassazione uno spiraglio sugli errori di compilazione del quadro RW - 18/07/2011
In tempo di dichiarazioni, torna in auge il problema della compilazione del quadro RW, quadro noto ai contribuenti e ai professionisti, sin dai tempi dello scudo fiscale, per le numerose problematiche legate alla difficoltosa interpretazione delle norme che ne disciplinano l'utilizzo. Grazie alle circolari dell'Agenzia, in particolare grazie alla circolare n. 45/2010 , tali problemi sono stati in parte superati, ma di fatto resta il dubbio sugli errori commessi e oramai consolidati, per i quali non è più possibile ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso, essendo scaduti i termini previsti per legge. Per fortuna c'è la Cassazione, che arriva in soccorso dei contribuenti, con la sentenza n. 26298 del 2010, lasciando uno spiraglio a coloro che hanno compilato il quadro in questione in maniera non conforme. Nella sentenza, infatti, viene affermato che - qualora l'errore di compilazione sia dovuto alla mancanza di chiare indicazioni in materia, e inoltre siano dimostrate la buona fede e la mancanza della volontà di evadere il Fisco - non potrà essere applicata alcuna sanzione, se non quella di irregolare compilazione della dichiarazione. Del resto è pacifico che chi evade, mai e poi mai, compilerà il quadro RW.

PREVIDENZA - Obbligo della doppia iscrizione ai soci di Srl - 15/07/2011
In tema di versamenti previdenziali, coloro che svolgono contemporaneamente l’attività di socio lavoratore e di amministratore di una Srl devono tenere conto della prevalenza dell’attività svolta e della possibile coesistenza fra diverse forme previdenziali. Con la sentenza n. 3240/2010, infatti, la Corte di Cassazione a sezioni riunite ha affermato l’incompatibilità dell’iscrizione alla gestione commercianti con quella alla gestione separata. Il comma 11 dell’art. 12 del D.L. n. 78/2010, invece, dispone che il carattere della prevalenza è connaturato alle sole gestioni artigiani e commercianti, ma non alla gestione separata lavoratori autonomi. L’interpretazione della disposizione rende di fatto obbligatoria la doppia iscrizione ogni qualvolta l’attività di amministratore non prevalga su quella prettamente operativa. A difesa dei contribuenti, però, sono intervenute la sentenza n. 2581/2011 della sezione lavoro del Tribunale di Milano e l'ordinanza n. 59/2010 della Corte di Appello di Genova. Nel primo caso, il contribuente, socio di una Srl, aveva dimostrato adeguatamente l’esistenza di una struttura aziendale in grado di operare in modo autonomo, che giustificava il passaggio da dipendente ad amministratore, mentre, sempre secondo i giudici di Milano, l’Inps non aveva verificato in maniera adeguata quale fosse l’attività prevalente del contribuente e non aveva fornito le relative motivazioni alla base di tale presunzione. La Corte d’Appello di Genova, inoltre, ha ritenuto che la disposizione interpretativa contenuta nella manovra estiva (D.L. n. 78/2010 ) fosse in contrasto con il dettato della Costituzione, perché in evidente violazione del principio della parità delle parti processuali e del diritto dei cittadini ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, rimettendo la questione alla Corte Costituzionale.

DECRETO SVILUPPO - Semplificata la contabilità digitale - 14/07/2011
La legge di conversione del Decreto sviluppo, la n. 106/2011 pubblicata ieri sulla Gazzetta Ufficiale, ha modificato l’art. 2215-bis del codice civile, implementando così la semplificazione delle procedure e delle tempistiche per la tenuta della contabilità digitale. In base alle nuove regole, infatti, gli obblighi di numerazione progressiva e vidimazione dei libri contabili devono essere assolti con cadenza annuale e non più trimestrale, attraverso l’apposizione della firma digitale e della marca temporale da parte del rappresentante legale dell’impresa o da un suo delegato. L’efficacia probatoria - in base agli artt. 2709 e 2710 c.c. - è confermata dal comma 5 del citato art. 2215-bis c.c., il quale garantisce la provenienza e immodificabilità dei dati registrati grazie alla firma digitale e assicura la datazione certa e opponibile a terzi attraverso la marca temporale. Le registrazioni contenute nei documenti archiviati in digitale dovranno poi essere consultabili in ogni momento e con i mezzi a disposizione del soggetto tenutario. L’osservanza delle nuove disposizioni consentirà, quindi, la piena validità a tutti gli effetti delle scritture tenute in digitale, sia sul piano processuale che su quello della normativa tributaria e fallimentare (nelle procedure concorsuali). Infine, è prevista la possibilità di passare dalla modalità di tenuta della contabilità digitale a quella cartacea, o viceversa, in ogni periodo di imposta.

OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE - Contribuenti al buio sulle sanzioni per la mancanza di autorizzazione - 13/07/2011
A sette mesi dall'entrata in vigore delle regole previste dall'art. 27 del D.L. n. 78/2010, in materia di autorizzazioni per lo svolgimento di operazioni intracomunitarie, il regime sanzionatorio resta vago. Lo conferma la circolare n. 16 dello scorso 12 luglio, emanata da Assonime, che punta l'obiettivo sul passaggio del decreto legge, nel quale è stabilito che - nei 30 giorni successivi all'esplicitazione della volontà di effettuare operazioni intracomunitarie - la soggettività attiva e passiva del contribuente in tale campo è di fatto sospesa, con grave pregiudizio per i rapporti commerciali dello stesso. Un'altra ipotesi, tuttavia, prevede l'applicazione delle sanzioni stabilite in via generale per le omissioni relative alle operazioni intracomunitarie, con la conseguente applicazione di una sanzione che varia da 258 a 2.065 euro. Sta di fatto che Assonime sollecita un intervento dell'Agenzia delle Entrate che, ovviamente, propenda per la seconda soluzione. E nell'ipotesi di revoca dell'autorizzazione? Vale la buona fede del contribuente che potrà continuare ad operare fino al momento in cui riceve la notifica del provvedimento di diniego dell'Agenzia.

MANOVRA - Partite Iva inattive da regolarizzare con F24 - 12/07/2011
Il comma 23 dell'art. 23 del D.L. n. 98/2011 stabilisce che entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (4 ottobre 2011) sarà possibile regolarizzare con F24 le partite Iva inoperose e sanare l'omessa comunicazione della cessata attività. L'F24 di importo pari a 129 euro - equivalenti a un quarto della sanzione minima prevista, per tale violazione, dall'art. 5, comma 6 , primo periodo, del D.Lgs. n. 471/1997 - deve essere versato con il codice tributo "8110", e non è necessaria la presentazione del modello AA7 o AA9. Il numero di partita Iva da chiudere va indicato nel campo "Elementi identificativi" della sezione "Erario ed altro" del modello F24, indicando altresì la lettera "R" nel campo "Tipo". La partita Iva verrà chiusa sulla base dei dati indicati nel modello F24. La sanatoria dovrebbe essere preclusa se la violazione è già stata contestata; inoltre, non sarà possibile utilizzare eventuali crediti in compensazione per regolarizzare la posizione.

MANOVRA CORRETTIVA - Un nuovo regime riservato agli ex minimi - 11/07/2011
L’art. 27, commi da 1 a 7 , della manovra correttiva approvata la scorsa settimana dal Consiglio dei ministri, prevede importanti modifiche al regime dei contribuenti minimi. A partire dal 1° gennaio del prossimo anno, infatti, il regime dei minimi sarà utilizzabile esclusivamente dalle persone fisiche che intraprendono un’attività d’impresa, arte o professione o che l’abbiano intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007. La nuova normativa, inoltre, prevede anche la durata massima di permanenza nel regime agevolato pari al "periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi". I suddetti requisiti saranno necessari non soltanto per l’accesso al regime d'imposta sostitutiva, ma anche per la permanenza nello stesso degli attuali contribuenti minimi. Per questi ultimi, il provvedimento prevede un vero e proprio regime alternativo (c.d. "regime degli ex minimi") che mantiene soltanto alcune delle principali agevolazioni e semplificazioni previste dal sistema originario. Gli attuali contribuenti minimi, che non potranno più permanere nel regime agevolato, passeranno naturalmente al nuovo regime degli ex minimi previsto dal comma 3 dell’art. 27 della manovra correttiva e manterranno le seguenti caratteristiche: esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell’Iva; esonero dalle liquidazioni e dai versamenti periodici Iva di cui al D.P.R. n. 100/1998 ; esenzione dall’Irap. A differenza del regime dei minimi originario, però, tali soggetti saranno obbligati alla conservazione dei documenti ricevuti ed emessi e alla fatturazione delle operazioni, oltre che alla certificazione dei corrispettivi. Fra le esclusioni del nuovo regime, inoltre, non figura quella relativa agli studi di settore che torneranno quindi a influire sui ricavi e sui compensi dichiarati; nessun riferimento nemmeno all’imposta sostitutiva del 20%, né ai criteri di determinazione del reddito, che dovrebbero essere quelli ordinari di competenza e di cassa. Tali soggetti, infine, saranno obbligati al versamento dell’Iva nella dichiarazione annuale e saranno soggetti a tassazione Irpef ordinaria. Si attendono comunque, nei prossimi giorni, uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate per chiarire tali aspetti e dettare le disposizioni necessarie per l’attuazione delle novità introdotte dalla manovra correttiva.

PROCESSO TRIBUTARIO - Per il rimborso dell'imposta è ininfluente il termine per l'integrativa - 08/07/2011
La Corte di Cassazione - con la sentenza n. 14932 depositata ieri - ha sancito che per il rimborso dell'imposta versata si applica il termine di 48 mesi previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 e non quello di un anno, di cui all'art. 2, comma 8-bis , del D.P.R. n. 322/1998, stabilito per la presentazione della dichiarazione integrativa, come sostenuto dall'Agenzia delle Entrate nel ricorso di legittimità. In particolare gli Ermellini, rigettando il ricorso dell'Amministrazione finanziaria, hanno precisato che il contribuente che ha versato imposte non dovute, ovvero versate in eccesso, può chiederne la restituzione nei termini ordinari di 48 mesi e non osta a tale facoltà la scadenza del termine contenuta nell'art. 2, comma 8-bis del D.P.R. n. 322/1998 che non interferisce minimamente con l'esercizio del diritto al rimborso. Tale norma, infatti, disciplina la facoltà del contribuente di emendare, a proprio favore, la precedente dichiarazione con la presentazione di un'integrativa.

STUDI DI SETTORE - Non applicabili ai professionisti con parcelle sotto i minimi tariffari - 06/07/2011
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14771/2011, ha dichiarato inammissibile l’accertamento induttivo fondato sugli scostamenti dalle risultanze degli studi di settore, soltanto perché il professionista dichiara una parcella esigua rispetto ai minimi tariffari. La vicenda riguarda uno studio associato di Varese che aveva dichiarato compensi inferiori alla media e, quindi, non era aderente agli standard degli studi di settore. Questa condotta è stata sufficiente, secondo l’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate, per spiccare un accertamento induttivo. Le violazioni contestate dall’Amministrazione finanziaria erano "la mancata considerazione di elementi quali la non congruità dei compensi dichiarati rispetto agli studi di settore, l'esiguità degli onorari rispetto ai minimi tariffari applicabili, nonché la mancata fatturazione di prestazioni fornite per via telematica, come indici della gravità dell’incongruenza tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili". I due professionisti hanno subito presentato ricorso facendo valere le proprie ragioni nei primi due gradi di giudizio, presso la Ctp e la Ctr della Lombardia che hanno annullato l’atto impositivo. Stessa sorte anche presso la sezione tributaria della Suprema Corte che ha ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato il ricorso dell’Amministrazione finanziaria.

STUDI DI SETTORE - Scostamenti sufficienti per l'accertamento - 05/07/2011
Con la sentenza n. 14365/2011 , la Corte di Cassazione è intervenuta nuovamente in materia di studi di settore. Nella fattispecie, i giudici della Suprema Corte hanno respinto il ricorso di un avvocato che chiedeva l’annullamento dell’accertamento fondato sul solo scostamento tra i valori esposti in dichiarazione e gli standard degli studi di settore e che, secondo il professionista, avrebbe dovuto essere preceduto da un’indagine più accurata sulla sua attività, con particolare riguardo al fattore dimensionale e alle altre peculiarità dello studio. I giudici di Piazza Cavour hanno invece confermato le sentenze di primo e secondo grado delle rispettive Commissioni tributarie, in quanto lo stesso avvocato - pur essendo stato invitato a difendersi presso l'ufficio delle Entrate di competenza - aveva deciso di non partecipare al contraddittorio.

DICHIARAZIONI - Beneficio doppio per i professionisti sulle spese sostenute per la riqualificazione energetica - 04/07/2011
Anche i professionisti quest'anno potranno avvalersi, in dichiarazione, di un doppio beneficio sugli interventi finalizzati al risparmio energetico. L'Agenzia delle Entrate - nella circolare n. 20/E del 2011 al par. 3.4 - ha infatti affermato che gli esercenti arti e professioni possono avvalersi, in relazione alle spese di riqualificazione energetica, sia della detrazione del 55%, che della deduzione delle stesse spese in sede di determinazione del reddito. Infatti, mentre la detrazione del 36% competeva esclusivamente per gli immobili adibiti a civile abitazione, quella del 55% riguarda gli immobili appartenenti a qualsiasi categoria catastale, compresi i beni strumentali dei professionisti. La detrazione è pertanto cumulabile con la deduzione dal reddito delle spese sostenute per la riqualificazione energetica, in quanto non è stato fatto riferimento alla risoluzione n. 163/E del 2001 , in base alla quale il costo di acquisto dei beni strumentali va assunto nell'ammontare effettivamente sostenuto, e cioè al netto degli eventuali contributi ricevuti.

RAVVEDIMENTO - Sì dell'Agenzia per il pagamento frazionato purché entro i termini - 27/06/2011
Dopo le affermazioni contenute nella circolare n. 28/E , l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 67/E chiarisce che è valido il ravvedimento effettuato con rateazione, purché lo stesso avvenga nei tempi previsti dalla legge, cioè entro il termine per la presentazione della dichiarazione. Nella risoluzione l'Agenzia chiarisce ancora che il ravvedimento si intende perfezionato non con il versamento della prima rata, ma che è necessario che il contribuente, in caso di versamenti parziali, corrisponda interessi e sanzioni in proporzione alla frazione di debito versato con ritardo. La possibilità di ravvedersi resta esclusa qualora nei confronti del contribuente siano stati avviati accertamenti fiscali o, appunto, qualora siano già trascorsi i termini per l'utilizzo dell'istituto in questione.

ANTIRICICLAGGIO - Le banconote da 500 euro nel mirino della GdF - 22/06/2011
Sulla scia di quanto accaduto nel Regno Unito, dove è stata vietata l'emissione delle banconote da 500 euro, anche nel nostro Paese è iniziato il monitoraggio delle operazioni che interessano i biglietti di tale taglio. Lo scopo è quello di ostacolare le operazioni di riciclaggio, complice la Bce che ha individuato nei biglietti da 500 euro lo strumento preferito per le transazioni finanziarie di ripulitura del denaro così detto "sporco". È per queste ragioni che la GdF ha dato il via in Veneto al monitoraggio della circolazione delle banconote da 500 euro, spesso utilizzate nei traffici illeciti. I risultati dell'indagine hanno fatto emergere casi davvero singolari ad opera di pensionati, ex pubblici ufficiali, oltre che imprenditori e professionisti. La denuncia della GdF riguarda il nostro sistema bancario che assai spesso non pone attenzione alle operazioni sospette - non effettuando le dovute segnalazioni - e che dunque si dimostra carente in tema di vigilanza sulle operazioni in contanti.

IMMOBILI - Si decade dall’agevolazione prima casa se il riacquisto è per una quota non significativa - 20/06/2011
Chi vende la "prima casa" anteriormente al decorso di 5 anni dal suo acquisto perde l’agevolazione ottenuta in sede di acquisto a meno che, entro un anno dalla vendita, compri un’altra casa da destinare ad abitazione principale. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13291 del 17 giugno, ha chiarito però che non si evita la decadenza dall’agevolazione nel caso in cui venga acquistata una quota di comproprietà di un’abitazione e questa quota non sia "significativa, di per sé, della concreta possibilità di disporre del bene, sì da poterlo adibire a propria abitazione". Secondo la Suprema Corte dall’acquisto di una quota particolarmente esigua di un immobile non deriva per l’acquirente il potere di disporre di tale bene come abitazione principale, in considerazione del fatto che tale acquisto è inidoneo ad attuare l’utilizzo dell'immobile ad abitazione, fatto che rappresenta la finalità perseguita dal legislatore.

ACCERTAMENTO - Le difficoltà di difesa del contribuente nelle indagini finanziarie - 14/06/2011
Le indagini finanziarie costituiscono uno strumento di straordinaria portata ed efficacia nelle mani dell'Amministrazione Finanziaria, poiché i dati desumibili dalle risultanze di tali indagini - risultato dei complessi rapporti di natura finanziaria che intrattiene il soggetto sottoposto a procedura di controllo - costituiscono un ausilio determinante per ricostruire in modo certo la sua reale capacità contributiva. Lo strumento, però, comporta spesso una serie di difficoltà per la difesa del contribuente. Come chiarito dalla circolare n. 32/E/2006 dell'Agenzia delle Entrate, gli importi a qualsiasi titolo accreditati sui conti correnti bancari del contribuente sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti e, pertanto, vengono considerati dal Fisco componenti positivi di reddito (per qualsiasi categoria reddituale) qualora il contribuente non dimostri di averne tenuto conto ai fini della determinazione del reddito stesso o che le operazioni relative siano fiscalmente irrilevanti; per i prelevamenti, invece, nel caso in cui gli importi riscossi non risultino dalla contabilità (per i contribuenti soggetti) e non ne venga indicato il beneficiario, si considerano sintomatici di acquisti in nero di beni o servizi destinati all’attività economica e, di conseguenza, presuntivi di ricavi o compensi non dichiarati, in quanto derivanti da vendite o prestazioni in nero. Nonostante le precise indicazioni fornite dalla circolare, nella realtà molti uffici - discostandosi dal percorso tracciato a livello centrale, in particolare con riferimento ai prelevamenti - non ritengono assolto l'onere probatorio con la sola indicazione del beneficiario delle somme prelevate, ma richiedono ulteriore documentazione a supporto, determinando, pertanto, un grave problema sul fronte della difesa del contribuente.

DECRETO SVILUPPO – Via libera alla proroga del SISTRI a giugno 2012 - 10/06/2011
Proseguono i lavori relativi al maxiemendamento che, entro lunedì, dovrà apportare le dovute modifiche al Decreto sviluppo che approderà mercoledì prossimo all’Aula di Montecitorio per il voto di fiducia. La proroga del Sistri a giugno 2012 è la principale novità contenuta negli emendamenti presentati al Decreto Sviluppo. Per quanto concerne l’accertamento esecutivo, la moratoria verrà portata da 120 a 180 giorni, con un abbattimento a un terzo della pretesa erariale se il contribuente presenterà ricorso (attualmente al 50%). In arrivo anche l’abolizione delle c.d. ganasce fiscali per importi inferiori ai 2.000 euro, nonché l’aumento a 20.000 euro della soglia sotto la quale l’agente di riscossione non potrà iscrivere ad ipoteca o espropriare beni immobili.

LOTTA ALL'EVASIONE - Lettere del Fisco a chi non è congruo con il redditometro - 09/06/2011
Sono migliaia le lettere inviate in questi giorni dal Fisco ai contribuenti italiani, persone fisiche il cui reddito dichiarato in precedenti periodi d'imposta potrebbe non essere congruo rispetto a quanto evidenziato nelle dichiarazione dei redditi. Nelle intenzioni dell'Agenzia delle Entrate la finalità della comunicazione è quella di tentare di persuadere il contribuente ad adottare un comportamento corretto prima della presentazione della dichiarazione e prima di effettuare i versamenti delle imposte. L'operazione riguarda quei soggetti con spese 2009 che risultano rilevanti rispetto ai redditi dichiarati. Le verifiche vere e proprie arriveranno in un secondo momento e si concentreranno sui casi più eclatanti, dove l'imposta da far emergere è potenzialmente più proficua. È necessario comunque verificare il contenuto delle lettere inviate dall'Agenzia delle Entrate e, nel caso di errori, comunicarli ai centri di assistenza; diversamente chi è stato infedele nelle dichiarazioni ha tempo fino al 30 settembre per effettuare il "ravvedimento" dell'anno 2009. L'Agenzia delle Entrate nell'ultima circolare ha chiesto agli uffici di non avviare controlli quando l'entità dell'imposta evasa è esigua. Come per gli studi di settore, anche in caso di un eventuale accertamento da redditometro gli uffici dovranno spiegare perchè non hanno ritenuto accettabili le ricostruzioni dei contribuenti.

IVA – Stretta alle sedi di comodo - 08/06/2011
Saranno efficaci dal 1° luglio prossimo le disposizioni contenute nel regolamento di esecuzione n. 282/2011 , recante le norme di applicazione della direttiva n. 112 del 2006 relativa al sistema comune di Imposta sul Valore Aggiunto. L’obiettivo del nuovo regolamento è quello di realizzare l’applicazione uniforme dell'Iva a livello comunitario attraverso disposizioni di esecuzione della citata direttiva. Vengono per la prima volta introdotti alcuni concetti fondamentali tra i quali spicca, ad esempio, quello relativo alla sede dell'attività. Quindi, anche in materia di Iva, si fa sempre più stringente il contrasto all'esterovestizione o, più in generale, alle sedi di comodo. L'art. 10 del regolamento comunitario n. 282/2011, ai fini dell’applicazione degli artt. 44 e 45 della citata direttiva, prevede che il luogo in cui il soggetto passivo ha fissato la sede della propria attività economica sia il luogo in cui sono svolte le funzioni dell’amministrazione centrale dell’impresa. Per determinare tale luogo, si tiene conto del luogo in cui vengono prese le decisioni essenziali concernenti la gestione generale dell’impresa, del luogo della sua sede legale e del luogo in cui si riunisce la direzione. Se tali criteri non consentono di determinare con certezza la sede di un’attività economica, prevale il criterio del luogo in cui vengono prese le decisioni essenziali concernenti la gestione generale dell’impresa. La mera esistenza di un indirizzo postale non può far presumere che tale indirizzo corrisponda al luogo in cui il soggetto passivo ha stabilito la sede della propria attività economica. Da tali disposizioni risulta di chiara evidenza che, ai fini dell'individuazione della sede dell'attività economica, non prevale più il concetto formale, bensì quello "direzionale", cioè il luogo dove vengono adottate le decisioni essenziali concernenti la gestione dell'impresa. Quindi, le imprese italiane che hanno scelto di fissare la sede legale all'estero, probabilmente per motivi attinenti all'imposizione sul reddito, ma hanno mantenuto la direzione in Italia, devono valutare attentamente tali nuove disposizioni, essendovi la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di individuare la sede dell'attività nell'ambito del territorio nazionale.

ICI - Gli impianti fotovoltaici non sfuggono al prelievo - 07/06/2011
L'Agenzia del Territorio ha ormai da tempo assunto la posizione secondo cui gli impianti fotovoltaici devono essere accatastati nella categoria D/1 "opifici", con attribuzione di rendita. Ciò premesso, si osserva che, in linea generale, un impianto fotovoltaico è un impianto destinato alla produzione di energia elettrica, che sfrutta, a tal fine, l’energia della radiazione solare mediante l’effetto fotovoltaico. Con la risoluzione n. 3/T del 6 novembre 2008 , l'Agenzia ha chiarito che gli impianti fotovoltaici sono unità immobiliari in quanto assimilabili alle turbine. Di conseguenza coloro che procedono all'installazione dell'impianto sul tetto degli edifici devono, in primo luogo, accatastare il lastrico solare, a cui viene attribuita rendita catastale pari a zero, dopodiché - una volta che l'impianto verrà realizzato - questo sarà iscritto a Catasto nella categoria D/1 con rendita pari, in linea di massima, a 2 euro per metro quadrato. Anche per gli impianti a terra la superficie del terreno viene classificata come "ente urbano" senza rendita, mentre al momento della realizzazione dell'impianto si procederà seguendo le stesse regole sopra indicate. La stessa risoluzione precisa che restano esenti dall'obbligo di accatastamento gli impianti di piccola dimensione (3-6 Kw), situati sugli edifici destinati prevalentemente alla produzione di energia per usi domestici.

ACCERTAMENTO - La cassa negativa denota ricavi non contabilizzati - 03/06/2011
La Corte di Cassazione - con la sentenza n. 11988 del 31 maggio - accogliendo il ricorso dell'Agenzia delle Entrate in tema di accertamento induttivo del reddito, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 600/73, ha precisato che un saldo negativo di cassa implica che le voci di spesa sono di entità superiore rispetto agli introiti registrati, e che si deve pertanto presumere l'esistenza di ricavi non contabilizzati almeno pari al disavanzo. Secondo i giudici l'esistenza di una cassa con segno negativo non solo è "un'anomalia contabile" ma "denota sostanzialmente l'omessa contabilizzazione di un'attività almeno equivalente al disavanzo". La Suprema Corte ha rinviato il caso alla Ctp di Verona, che aveva accolto il ricorso del contribuente, e che dovrà ora decidere nel merito aderendo alla linea dura adottata dalla Corte. A dire il vero la vicenda ha creato disparità di interpretazioni, oltre che tra i diversi Collegi, anche all'interno del Palazzaccio; infatti ci sono stati giudici di merito favorevoli alla società contribuente e giudici di legittimità favorevoli all'Agenzia. Il caso quindi non si chiude qui.

ACCERTAMENTO - L'Agenzia chiarisce le modalità di comunicazione delle operazioni Iva di importo pari o superiore a 3 mila euro - 01/06/2011
L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 24/E del 30 maggio , fa il punto sull'adempimento introdotto con il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 . Si tratta dell'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'Iva, di importo pari o superiore a 3 mila euro. Dal punto di vista soggettivo, risultano obbligati alla comunicazione in argomento tutti i soggetti passivi Iva che effettuano operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul territorio nazionale, inclusi gli operatori non residenti che sono identificati direttamente o mediante rappresentante fiscale. Sono obbligati a tale comunicazione anche i soggetti in regime di contabilità semplificata, gli enti non commerciali, i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia, i curatori fallimentari, i commissari liquidatori, i soggetti che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 633/1972 e i soggetti che applicano il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo. È stato chiarito che restano, invece, esclusi dall’adempimento i soggetti che si avvalgono del regime dei contribuenti minimi in quanto l’adesione a detto regime comporta, sotto il profilo della semplificazione degli adempimenti Iva, l’esonero da qualunque obbligo, fatta salva la certificazione dei corrispettivi. Nessuna comunicazione dovrà essere effettuata per le operazioni extraterritoriali. Non dovranno, inoltre, essere indicate le operazioni intracomunitarie in quanto le relative informazioni sono già state acquisite attraverso i modelli riepilogativi Intrastat. Gli acquisti fatti dai privati consumatori e pagati con carte di debito, credito o prepagate non dovranno essere segnalati se la società emittente della carta ha sede o stabile organizzazione in Italia. Se il cliente è un privato consumatore, il fornitore sarà tenuto ad acquisire in ogni caso il codice fiscale.

RISCOSSIONE - Il Parlamento fornisce istruzioni al Governo sulla riscossione - 30/05/2011
Il Parlamento ha reso note alcune indicazioni che dovrebbero essere inserite nel Decreto sviluppo in materia di riscossione. In particolare, non saranno possibili espropri o ipoteche nel caso di debiti inferiori a 20mila euro, elevando la soglia attualmente pari a 8mila. Inoltre - nel caso in cui il debitore possieda un solo immobile, nel quale abbia stabilito la propria residenza - non sarà possibile iscrivervi ipoteca se non prima di aver inviato allo stesso una comunicazione preventiva che gli conceda 30 giorni per estinguere il proprio debito. Niente ganasce fiscali in presenza di debiti inferiori a 2mila euro, ma soltanto solleciti di pagamento. Infine, viene riconosciuta la possibilità di effettuare un nuovo piano di rateizzazione per coloro che non sono riusciti a rispettare il precedente, ovviamente in presenza di manifeste condizioni di impossibilità ad adempiere agli obblighi in un'unica soluzione. Queste, in sostanza, le indicazioni che la Commissione Finanze ha proposto al Governo per modificare la disciplina vigente sulla riscossione.

RISCOSSIONE - Equitalia più comprensiva nei riguardi del contribuente - 27/05/2011
Il presidente di Equitalia Attilio Befera ha rivolto un esplicito invito ai dirigenti delle società del gruppo al fine di adottare una linea più soft nelle attività di riscossione. Secondo Befera, infatti, i cittadini hanno ben presente che pagare le tasse è la condotta corretta da adottare, e per tale ragione bisogna cercare di andare loro incontro qualora si manifestino situazioni di palese difficoltà negli adempimenti. Prevista anche la riduzione dell'aggio, ora pari al 9%. Tale orientamento è alimentato anche dal lavoro dei tecnici del Ministero dell'economia, impegnati nella messa a punto di alcuni emendamenti al Decreto sviluppo, con lo scopo di "aggiustare" il testo, soprattutto nella parte che dovrebbe prevedere l'impossibilità di procedere alla vendita della prima casa e dei beni dell'impresa, e il fermo per debiti fiscali oltre un certo importo.

ADEMPIMENTI - Contributi cassa geometri: i nuovi codici per l'F24 - 26/05/2011
Arrivano i codici tributo per consentire il versamento tramite il modello F24 Accise dei contributi spettanti alla Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti. A istituire i circa 30 nuovi codici è stata la risoluzione n. 58/E del 24 maggio 2011. I nuovi codici saranno utilizzabili dal 6 giugno 2011.

ACCERTAMENTO – Onlus, controlli ad ampio raggio - 25/05/2011
Con la circolare n. 21/E del 18 maggio, l’Agenzia delle Entrate espone gli indirizzi operativi dell’attività di verifica e accertamento per l’anno 2011. Grande enfasi è data al contrasto agli abusi dei regimi agevolativi concessi alle organizzazioni di volontariato, Onlus di diritto. L’obiettivo dell’Amministrazione finanziaria nei confronti di tali enti è quello di intercettare lo svolgimento di attività produttive e commerciali, non marginali, che comportano il recupero delle agevolazioni fiscali indebitamente fruite. In particolare, il punto 2.4.2 del documento di prassi dispone che "va riservata una cura particolare nei confronti delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti presso le Regioni o le Province (...) onde intercettare specifici profili di rischio circa lo svolgimento di attività produttive e commerciali non marginali, come indicato nel decreto del 25 maggio 1995". Tra le conseguenze: "Nelle ipotesi in cui venga riscontrato lo svolgimento delle dette attività, si procede al recupero delle agevolazioni fiscali indebitamente fruite e al disconoscimento della qualifica di Onlus di diritto". Si ricorda che tra le attività marginali rientrano anche la vendita di gadget e la somministrazione di alimenti e bevande in occasione di celebrazioni. La circolare, in modo molto chiaro e inequivocabile, precisa che al riscontro dell'esercizio di attività commerciali non marginali la sanzione è estremamente pesante, in quanto non viene prevista la tassazione limitata alle attività commerciali, ma l'espulsione dell'organizzazione delle Onlus di diritto e il recupero di tutte le agevolazioni fiscali indebitamente fruite.

DECRETO SVILUPPO - Riaperti i termini per rivalutare i terreni e le partecipazioni - 23/05/2011
Si riparte con la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni. Il decreto legge sullo sviluppo varato il 5 maggio scorso dal Consiglio dei Ministri ha infatti riaperto i termini per l'affrancamento dei maggiori valori di terreni e quote societarie. L'imposta è del 4% per i terreni e del 4% o 2% per le partecipazioni societarie a seconda che siano o non siano qualificate. Oggetto della rivalutazione sono i terreni e le quote societarie (relative a partecipazioni in società non quotate) posseduti da persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali alla data del 1° luglio 2011. Il versamento dell'imposta sostitutiva, così come la redazione e l'asseverazione delle perizie, deve invece essere effettuato entro il 30 giugno 2012.

CONTROLLI FISCALI 2011 - Perdite sistemiche al setaccio - 20/05/2011
Occhi puntati sulle imprese in perdita sistematica. E' questo uno degli spunti che possono essere tratti dalla lettura della circolare n. 21 dell'agenzia delle entrate di ieri con la quale l'amministrazione finanziaria ha delineato i principi informatori per l'attività di controllo da svolgere nell'anno 2011. Le verifiche saranno in particolar modo incentrate sui periodi di imposta 2008 e 2009. La norma, contenuta nel decreto legge n. 78 del 2010, individua un grado di rischio fiscale a fronte di attività svolte da soggetti imprenditoriali che non producono risultati positivi da un punto di vista fiscale per almeno due periodi di imposta.

DICHIARAZIONI - Il monitoraggio degli immobili all'estero nel quadro RW - 19/05/2011
Il quadro RW del Modello Unico deve essere compilato dalle persone fisiche per indicare gli investimenti all'estero alla data del 31 dicembre del periodo di imposta (Sezione II quadro RW), nonché l'ammontare dei trasferimenti effettuati nel corso dell'anno di importo complessivo superiore a euro 10.000 (Sezione III quadro RW). Le istruzioni alla dichiarazione dei redditi 2011 - Unico PF fascicolo 2 - risolvono finalmente i dubbi legati alla corretta compilazione del quadro RW in merito al monitoraggio degli immobili situati all'estero e ancora in fase di realizzazione, escludendoli dall'obbligo dell'invio dei dati. Tale esonero riguarda anche gli importi inviati a titolo di acconto. Pertanto, fin quando l'investimento non sia stato ultimato, cioè la compravendita non sia stata conclusa, gli acconti inviati all'estero non obbligano alla compilazione del quadro RW. I pagamenti che sono stati effettuati a favore di soggetti esteri che intervengono nella transazione - società o aziende estere, notai esteri garanti dell'operazione, intermediari - devono solo essere debitamente documentati, al fine di comprovare il flusso economico e il relativo scopo, cioè la volontà di acquistare l'immobile. Solo nel momento in cui l'immobile verrà consegnato sorgerà l'obbligo di compilazione della sezione II, che monitorizza le consistenze alla fine del periodo d'imposta, con la conseguente necessità di compilare anche la sezione III per eventuali flussi finali, come ad esempio il pagamento delle ultime rate e/o del saldo. In quest'ultima sezione dovranno essere riportati solo i flussi erogati durante l'anno di ultimazione della costruzione o dell'acquisto, e non riassunti invece quelli erogati nel corso dei vari anni. Diversa è ovviamente la situazione nel caso in cui si apre un conto corrente all'estero per gestire tali movimentazioni economiche. Infatti, in una tale evenienza, nella fase di invio del denaro per il pagamento degli acconti, potrebbe sorgere l'obbligo di compilazione del quadro RW qualora il saldo del conto corrente estero al 31 dicembre di ogni anno fosse di importo superiore a 10 mila euro. Al verificarsi di tale ipotesi si procederà ad indicare nella sezione II l'importo del saldo, mentre nella sezione III dovrà essere riportato l'ammontare totale dei flussi avvenuti nei vari anni dall'Italia all'estero.

DIRITTO CAMERALE - Con le nuove tariffe paga anche il non profit - 18/05/2011
La bozza di decreto sul tributo camerale 2011 prevede il pagamento del diritto annuale alle Camere di commercio anche per le imprese non profit. Il provvedimento è in corso di registrazione da parte della Corte dei Conti, per poi essere definitivamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Le associazioni, fondazioni, comitati o altri enti non societari che svolgono un'attività commerciale o agricola, sebbene non prevalente o esclusiva, dovranno versare 30 euro al registro imprese per l’iscrizione al Rea (Repertorio notizie economiche e amministrative). La stessa cosa toccherà fare alle imprese con sede principale all'estero che aprono un'unità locale in Italia. Pagheranno 88 euro, invece, le imprese individuali iscritte nella sezione speciale, mentre dovranno versare l’importo di 200 euro quelle annotate nella sezione ordinaria. Per quest'ultime, il diritto camerale verrà quantificato applicando al fatturato 2010 diverse aliquote decrescenti con l’aumentare degli scaglioni del fatturato, fermo restando che per le imprese che nel 2010 hanno fatturato da 0 a 100 mila euro l’importo è definito in forma fissa nella misura di 200 euro. Si ricorda infine che il pagamento del tributo camerale slitta dal 16 giugno al 6 luglio 2011, a seguito del decreto del Presidente del Consiglio del 12 maggio 2011.

DECRETO SVILUPPO - Contabilità semplificata allargata - 17/05/2011
Il Decreto sviluppo, con l'intento di ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese e più in generale sui contribuenti, interviene sull'ampliamento della platea dei soggetti ammessi alla contabilità semplificata. L'art. 7 del D.L. n. 70/2011 prevede infatti l'estensione del regime di contabilità semplificata fino al limite di 400 mila euro di ricavi per le imprese di servizi, e 700 mila euro per le altre imprese. L’aumento dei limiti entro cui è possibile godere delle semplificazioni contabili previsto dal decreto interviene su quanto disposto dall'art. 18 del D.P.R. n. 600/1973, secondo cui i soggetti che il codice civile non obbliga alla tenuta del libro giornale e del libro degli inventari possono accedere al regime semplificato a patto che i ricavi non siano superiori a 309.874,14 euro nel caso l'attività svolta riguardi la prestazione di servizi, e a 516.456,90 euro nell'ipotesi in cui svolgano altre attività; i limiti vengono ora innalzati, rispettivamente, a 400.000 e a 700.000 euro.

LOCAZIONI - Cedolare secca: registrazione online - 16/05/2011
Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è disponibile da ieri il software per la compilazione e l'invio della registrazione dei contratti di locazione, per coloro che hanno optato per la cedolare secca. La registrazione di tali contratti può quindi essere fatta comodamente dal proprio pc, evitando di recarsi presso gli uffici del Fisco, nel termine di 30 giorni dalla data di stipula degli stessi. Il modello più veloce per sfruttare i vantaggi della tassazione piatta sugli affitti si chiama Siria, un software semplificato e intuitivo disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate nella apposita sezione "Software". Prosegue intanto la maxi operazione di regolarizzazione dei contratti in nero, che ha fatto registrare un "intasamento" degli uffici dell'Agenzia, in particolare a Milano, Roma e Napoli.

ADEMPIMENTI - Il fisco va in ferie dal 1° al 21 agosto - 13/05/2011
Secondo quanto anticipato da Italia Oggi, è in predisposizione presso la presidenza del Consiglio dei ministri un decreto per la proroga dei versamenti di Unico 2011 e per la sospensione di tutte le scadenze fiscali previste dal 1° al 21 agosto 2011. Per quanto concerne i versamenti dovuti da parte delle persone fisiche, lo slittamento è previsto dal 16 giugno al 6 luglio 2011 senza maggiorazione, e dal 7 luglio al 5 agosto con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse. La proroga riguarderà anche l’acconto della nuova cedolare secca (art. 3 del D.Lgs. 23/2011) che costituisce uno dei presupposti sulla base dei quali la proroga stessa viene concessa, in concomitanza con l’attuazione del federalismo fiscale e i ritardi per la diffusione dei software per i correttivi degli studi di settore. Stesso slittamento anche per i soggetti diversi dalle persone fisiche che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati studi di settore (art. 62-bis del D.L. n. 331/1993). Infine, tutti gli adempimenti fiscali e le scadenze per i versamenti compresi fra il 1° e il 21 agosto 2011, potranno essere eseguiti il giorno 22 dello stesso mese senza alcuna maggiorazione.

RIECERCHIAMO NUOVI COLLABORATORI - 10/05/2011
Ricerchiamo apprendisti contabili e commercialisti (anche praticanti), invia il CV con Autorizzazione D.L. 196/2003 a segreteria@studiopaa.com

DECRETO SVILUPPO - Ammessa la compensazione delle imposte chieste a rimborso - 10/05/2011
Il Decreto Sviluppo contiene un'importante novità sul piano dei crediti chiesti a rimborso: l'art. 7, ai commi 1 lettera g) e 2 lettera i), stabilisce infatti che il contribuente può cambiare idea circa l'utilizzo dell'eventuale credito riportato nell'ultima dichiarazione. In sostanza, nel termine di 120 giorni dalla presentazione dell'ultima dichiarazione dei redditi, il contribuente può utilizzare in compensazione il credito chiesto a rimborso, purchè presenti una nuova dichiarazione sostitutiva della precedente e purché il credito non sia stato rimborsato neanche in parte. Pare, tuttavia, che tale principio non sia applicabile al credito Iva. Si attendono in tal senso chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate.

RISCOSSIONE - In arrivo le lettere per i contribuenti che spendono troppo - 05/05/2011
Il Fisco di casa nostra è sempre più convinto che l'evasione vada combattuta con la prevenzione, e pertanto quest'anno punta a dissuadere i soggetti che dichiarano poco, ma che al contempo dimostrano una capacità di spesa assai elevata. Per tale ragione l'Amministrazione finanziaria sta lavorando a delle lettere che fungano da deterrente per quanti adottano comportamenti fiscali non corretti. L'Agenzia sta cercando di individuare lo strumento più corretto che evidenzi appunto tale comportamento dei contribuenti e di renderlo loro noto prima dell'invio delle dichiarazioni di quest'anno. Va da sè che il contribuente che si vedrà recapitare la comunicazione potrà presentare tutte le giustificazioni del caso nel tentativo di convicere il Fisco di avere adottato un comportamento corretto. Pare che le lettere saranno più di 200 mila.

Ricerca apprendisti contabili - 04/05/2011
Stiamo cercando apprendisti contabili, invia il CV con Autorizzazione D.L. 196/2003 a segreteria@studiopaa.com

Ricerca commecialisti - 04/05/2011
Stiamo cercando commercialisti (anche praticanti) con esperienza, invia il CV con Autorizzazione D.L. 196/2003 a segreteria@studiopaa.com

Accertamento - Redditi di affitto 2006, partiti i controlli del Fisco - 04/05/2011
Partono i controlli sui redditi di locazione di fabbricati relativi al 2006. Con un comunicato stampa l’Agenzia delle Entrate rende noto infatti che ieri dal Centro operativo di Pescara sono state inviate le prime notifiche di avvisi di accertamento parziale, ai sensi dell’art. 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973. Per favorire il rapporto di collaborazione con i contribuenti, l'Agenzia delle Entrate ha istituito un numero dedicato - 848.448.833 - che permettera' di entrare in contatto con i funzionari del Centro Operativo per ricevere l'assistenza del caso.