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VERSAMENTO
UNIFICATO F24: Scade il termine per versare in banca,
in posta o al concessionario della riscossione le
ritenute operate nel mese precedente su:
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IRPEF - RITENUTE LAVORO DIPENDENTE: compensi per
lavoro dipendente e assimilati;
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LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E COLLABORAZIONI:
compensi di lavoro autonomo e provvigioni (codici 1038
- 1040 - 1017);
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CONTRIBUTI EX 10%: Il contributo previdenziale ex 10%
calcolato sui compensi di collaborazione coordinata e
continuatIVA e venditori a domicilio pagati nel mese
precedente;
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I.V.A. - MENSILE O TRIMESTRALE: l’IVA a debito
relativa al mese precedente o relativa al 2°
trimestre, con la maggiorazione dell’1%, per i
contribuenti trimestrali (minimo di 25,83 Euro).
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SECONDA RATA UNICO 2002: per i contribuenti che hanno
optato per il versamento rateale del saldo delle
imposte 2001 e della prima rata di acconto 2002. Il
versamento, che era dovuto il 22 luglio, va effettuato
con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di
interessi.
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TERZA RATA UNICO 2002: per i contribuenti che hanno
optato per il versamento rateale del saldo delle
imposte 2001 e della prima rata di acconto 2002 in
Unico. Il versamento, va effettuato con la
maggiorazione dello 0,93% a titolo di interessi.
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RATA SALDO IVA: scade la sesta rata (con gli interessi
del 2,50%) per i contribuenti che hanno scelto di
pagare a rate il saldo IVA del 2001.
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